![]() |
POLIZIA
PENITENZIARIA
SEDE NAZIONALE 00165 Roma, via dell’Argilla,4 telefax
0639388930
SEDE D.A.P. 00164 Roma, L.go L.Daga,
2 tel. 0666591694 telefax 0666153096
EMAIL: asia@sialpe.it SITO
INTERNET: www.sialpeasia.it
TITOLO I
1.
Ai fini del presente decreto:
a)
per “Polizia ad ordinamento civile” si intende il
personale della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato con esclusione dei rispettivi dirigenti e del
personale di leva;
b)
per “Polizia ad ordinamento militare” si intende il
personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con
esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva;
c)
per “Forze Armate” (esclusa l'Arma dei carabinieri), si
intende il personale militare dell'Esercito, della Marina, compreso il Corpo
delle Capitanerie di porto e dell'Aeronautica, con esclusione dei rispettivi
dirigenti e del personale di leva;
d)
per “decreto sulle procedure” si intende il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e successive modificazioni, recante: “Attuazione dell'art. 2 della legge
6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del
rapporto di impiego del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate”;
e)
per “primo quadriennio normativo Forze Armate” si
intende il decreto del Presidente della
Repubblica del 31 luglio 1995, n. 394, di recepimento del provvedimento di
concertazione sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il personale
delle Forze armate, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico
1994-1995;
f)
per “primo quadriennio normativo Polizia” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, di recepimento
dell'accordo sindacale sottoscritto in data 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di
concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
militare, quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995;
g)
per “biennio economico Forze armate 1996-1997” si
intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, di
recepimento del provvedimento di concertazione sottoscritto in data 18 aprile
1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti retributivi per il
personale non dirigente delle Forze armate, emanato a seguito del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394;
h)
per “biennio economico Polizia 1996-1997” si intende il
decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, di recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione sottoscritto in
data 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli aspetti
retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, emanato a
seguito del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
i)
per “secondo quadriennio normativo Forze Armate” si
intende il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 17
febbraio 1999, per le Forze armate
relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
j)
per “secondo quadriennio normativo Polizia” si intende
il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, di recepimento
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del
provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare
sottoscritti in data 17 febbraio 1999, relativi al quadriennio normativo
1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999;
k)
per “biennio economico Forze armate 2000-2001” si
intende il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, di
recepimento del provvedimento di concertazione, sottoscritto in data 24 gennaio
2001, per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001, emanato a
seguito del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255;
l)
per “biennio economico Polizia 2000-2001”, si intende
il decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, di recepimento dell'accordo sindacale per
le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare, sottoscritti in data 24 gennaio
2001, relativi al biennio economico 2000-2001, emanato a seguito del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254;
m)
per “legge finanziaria 1994” si intende la legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”;
n)
per “legge finanziaria 1998” si intende la legge 27
dicembre 1997, n. 449, recante “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”;
o)
per “legge di bilancio 1999” si intende la legge 23
dicembre 1998, n. 449, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”;
p)
per “ legge finanziaria 1999” si intende la legge 23
dicembre 1998, n. 448, recante “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo”;
q)
per “legge finanziaria 2002” si intende la legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato”;
r)
per “regolamento del 1990” si intende il decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, recante “Regolamento per il
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato”;
s)
per “legge sulle indennità” si intende la legge 27
maggio 1977, n. 284 e successive modificazioni, recante “Adeguamento e
riordinamento di indennità alle Forze di polizia ed al personale civile degli
istituti penitenziari”;
t)
per “Testo unico a tutela della maternità” si intende
il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
u)
per “statuto degli impiegati civili dello Stato”, si
intende il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”;
v)
per “legge sulle missioni” si intende la legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive
modificazioni e integrazioni, recante “Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali”;
w)
per “legge sulle indennità operative” si intende la
legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità
operative del personale militare”.
TITOLO II
FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE
Art. 2
(Ambito di applicazione
e durata)
1.Il
presente titolo si applica alla Polizia ad ordinamento civile.
2.Il
presente titolo concerne il periodo dal 1°gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 per
la parte normativa, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 per la parte
economica.
3.Dopo un periodo di vacanza
contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica della
presente ipotesi di accordo, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento
civile è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio
della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione
programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa
l’indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza
contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla
decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente
della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto sulle procedure.
Art. 3
(Nuovi stipendi)
1.Gli stipendi del personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile,
stabiliti dall’art. 2 del biennio economico Polizia 2000-2001, sono
incrementati, dal 1° gennaio 2002, delle seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro ………………………. |
30,20 |
livello VI |
Euro ………………………. |
32,10 |
livello VI-bis |
Euro ………………………. |
33,60 |
livello VII |
Euro ………………………. |
35,10 |
livello VII-bis |
Euro ………………………. |
36,70 |
livello VIII |
Euro ………………………. |
38,40 |
livello IX |
Euro ………………………. |
42,20 |
2.Gli stipendi di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, sono
ulteriormente incrementati delle seguenti misure mensili lorde:
livello V |
Euro ………………………. |
18,90 |
livello VI |
Euro ………………………. |
20,00 |
livello VI-bis |
Euro ………………………. |
21,00 |
livello VII |
Euro ………………………. |
21,90 |
livello VII-bis |
Euro ………………………. |
22,90 |
livello VIII |
Euro ………………………. |
24,00 |
livello IX |
Euro ………………………. |
26,30 |
3.I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime derivanti
dall’applicazione dei commi 1 e 2 sono:
livello V |
Euro ………………………. |
8.776,30 |
livello VI |
Euro ………………………. |
9.676,00 |
livello VI-bis |
Euro ………………………. |
10.379,40 |
livello VII |
Euro ………………………. |
11.082,80 |
livello VII-bis |
Euro ………………………. |
11.860,90 |
livello VIII |
Euro ………………………. |
12.643,20 |
livello IX |
Euro ………………………. |
14.437,60 |
4. Gli importi stabiliti dal presente articolo
assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di
vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del biennio economico Polizia 2000-2001.
Art. 4
(Effetti dei nuovi stipendi)
1.Le nuove misure degli stipendi
risultanti dall’applicazione della presente ipotesi di accordo hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull’assegno alimentare per il
dipendente sospeso, come previsto dall’art. 82 dello Statuto degli impiegati
civili dello Stato o da disposizioni analoghe, sull’equo indennizzo, sulle
ritenute previdenziali ed assistenziali
e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2.I benefìci economici
risultanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo sono corrisposti
integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque
cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del
presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal
servizio.
3.La corresponsione dei nuovi
stipendi, derivanti dall'applicazione della presente ipotesi di accordo,
avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell’articolo 172 della
legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo
trattamento economico.
Livello
|
|
Feriale |
Festiva o notturna |
Notturna festiva |
livello V |
Euro …… |
9,65 |
10,91 |
12,59 |
livello VI |
Euro …… |
10,26 |
11,60 |
13,39 |
livello VI-bis |
Euro …… |
10,74 |
12,14 |
14,00 |
livello VII |
Euro …… |
11,21 |
12,67 |
14,62 |
livello VII-bis |
Euro …… |
11,71 |
13,24 |
15,27 |
livello VIII |
Euro …… |
12,27 |
13,87 |
16,01 |
livello IX |
Euro …… |
13,48 |
15,24 |
17,58 |
(Indennità pensionabile)
1.Le misure dell'indennità
mensile pensionabile stabilite dall’articolo 4 del biennio economico polizia
2000-2001 spettante al personale dei ruoli della Polizia ad ordinamento civile
sono rideterminate, a decorrere dalle date di seguito indicate, nei seguenti
importi mensili lordi:
a)
dal
1° gennaio 2002:
Qualifiche
|
Euro
|
Vice questore
aggiunto e qualifiche equiparate |
677,60 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
665,00 |
Commissario e qualifiche equiparate |
659,00 |
Vice commissario e
qualifiche equiparate |
632,20 |
Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate |
643,70 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
614,70 |
Ispettore e
qualifiche equiparate |
595,60 |
Vice
ispettore e qualifiche equiparate |
577,00 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
592,90 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
557,90 |
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
555,20 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
499,40 |
Assistente e qualifiche equiparate |
454,60 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
415,80 |
Agente e qualifiche equiparate |
382,50 |
b)
dal
1° gennaio 2003:
Qualifiche
|
Euro
|
Vice questore
aggiunto e qualifiche equiparate |
716,00 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
702,70 |
Commissario e qualifiche equiparate |
696,30 |
Vice commissario e
qualifiche equiparate |
668,10 |
Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate |
680,20 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
649,60 |
Ispettore e qualifiche equiparate |
629,40 |
Vice ispettore e qualifiche equiparate |
609,70 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
626,50 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
589,50 |
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
586,60 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
527,70 |
Assistente e qualifiche equiparate |
480,40 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
439,40 |
Agente e qualifiche equiparate |
404,20 |
Art. 6
(Indennità integrativa speciale)
1.
A decorrere dal 1° gennaio 2002 al personale inquadrato nel livello retributivo
settimo-bis è attribuita l’indennità integrativa speciale
nella misura di euro 541,29 mensili lordi.
Art. 7
(Trattamento di missione)
1.
Al personale comandato in missione fuori dalla sede di
servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprietà
dell’Amministrazione senza la prevista autorizzazione, è rimborsata una somma
nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i
rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni
vigenti in materia.
2.
Al personale inviato in missione compete
il rimborso del biglietto ferroviario di I^ classe nonché
il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al
pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle
spese dell’albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3.
Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati
sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media
degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4.
Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti
al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o
contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o
di inchiesta, compete il trattamento economico di
missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo
alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento
o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere
rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il
procedimento stesso si concluda con sentenza
definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si
applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato
per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di paesi
stranieri.
5.
La maggiorazione dell’indennità oraria di missione, prevista dall’articolo 6,
comma 3, secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminata in euro 6,00
per ogni ora.
6.
Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare
i pasti per ragioni di servizio, pur avendone il diritto ai sensi della vigente
normativa, compete nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un
rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del
40 per cento della diaria di trasferta.
7. L’Amministrazione è tenuta ad
anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo
delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della
categoria consentita, nonché l’85 per cento delle
presumibili spese di vitto.
8.
La località di abituale dimora può essere considerata
la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e
più conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la
località di abituale dimora del dipendente, al
personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti
consumati.
9.
L’Amministrazione, a richiesta dell’interessato, può preventivamente
autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a
titolo di rimborso di una somma forfetaria di euro
100,00 per ogni 24 ore compiute di missione, in alternativa al trattamento
economico di missione vigente,
nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli
di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il
personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell’Amministrazione. A
richiesta è concesso l’anticipo delle spese di viaggio e dell’ 85 per cento della somma forfetaria.
10.
A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad ordinamento civile, impegnato
nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di 240 giorni di
missione continuativa nella medesima località,
previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è
elevato a 365 giorni.
11.
Al personale comunque inviato in missione compete
altresì il rimborso, nell’ambito delle risorse allo scopo assegnate sui
pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o
dei taxi nei casi di indisponibilità dei mezzi pubblici o comunque per
impossibilità a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei
casi preventivamente individuati dall’Amministrazione.
12.
I visti di arrivo e di partenza del personale inviato
in missione presso strutture diverse da
quelle dell’Amministrazione o delle altre Forze di polizia sono attestati con
dichiarazione dell’interessato sul certificato di viaggio.
13.
Fermo restando quanto stabilito al
comma 10 le disposizioni del presente articolo hanno efficacia a decorrere dal
primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo
della presente ipotesi di accordo.
Art. 8
(Trattamento economico di trasferimento)
1.
L'Amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad
effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti
d'ufficio, previsto dall’art. 19, comma 8, della legge sulle missioni, provvede
a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del
predetto trasporto sono a carico dell’Amministrazione
anche per la parte eccedente i 40 quintali e fino ad un massimo di 80 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorità,
ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo
in relazione all'incarico ricoperto ed abbia presentato domanda per ottenerlo,
ove prevista, può richiedere, dietro presentazione di formale contratto di
locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un
importo massimo di euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di
servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3.
Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facoltà di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in
relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e
comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell’interessato il rimborso previsto
dall’articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, può essere
anticipato nella misura corrispondente a tre mensilità, fermi restando i limiti
massimi previsti dallo stesso comma 3.
5 Al personale con famiglia a carico trasferito
d'autorità che non fruisca dell'alloggio di servizio o
che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'Amministrazione, è dovuta
in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella
nuova sede di servizio, o nelle località viciniori consentite, un’indennità di
euro 1500,00. Tale indennità è corrisposta nella misura di euro
775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all’estero può optare, mantenendo il diritto alle indennità ed ai rimborsi
previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle
masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziché nella nuova
sede di servizio all’estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di
servizio connesso con l’incarico, si
applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei
mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da
alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell’ambito dello
stesso comune.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai trasferimenti effettuati a
decorrere dal primo giorno successivo dall’entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art. 9
(Servizi esterni)
1. A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo il compenso giornaliero corrisposto al personale
impiegato nei servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, secondo le
modalità di cui all’articolo 9 del primo quadriennio normativo Polizia, e
all’articolo 11 del secondo quadriennio normativo Polizia, è rideterminato
nella misura di euro 6,00.
Art. 10
(Indennità di ordine
pubblico)
1. L’indennità di ordine
pubblico fuori sede di cui all’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta per ciascun turno di servizio giornaliero della durata di almeno
quattro ore, nella misura unica di euro 26,00.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2,
lettere b), c), d) ed e) dell’articolo 10 citato al
comma 1.
3. L’indennità di ordine pubblico in sede è corrisposta per ciascun turno
di servizio giornaliero della durata di
almeno quattro ore, nella misura unica di euro 13,00.
4. Le indennità di cui ai commi 1 e 3 sono
corrisposte anche al personale che, a seguito di infermità
o lesioni traumatiche verificatesi nel corso ed a causa del servizio, non può
completare il previsto turno di quattro ore.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno
efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in
vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art. 11
(Specializzazioni)
1.
L’istituzione di nuove specializzazioni può essere proposta anche in sede di accordo nazionale quadro.
2.
Con lo stesso accordo possono essere definiti criteri di massima per la
determinazione dei compensi relativi a servizi aggiuntivi
a favore di soggetti pubblici o privati in forza di specifiche convenzioni con
l’Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 12
(Indennità di presenza notturna e festiva ed altre
indennità)
1.
A decorrere dal primo giorno del mese
successivo all’entrata in vigore della presente ipotesi di accordo
al personale impiegato in turni di servizio, effettuati tra le ore 22 e le ore
6, l’indennità di cui all’articolo 8, comma 1, del biennio economico Polizia
2000-2001 è rideterminata nella misura
lorda di euro 4,10 per ciascuna ora.
2.
A decorrere dai 1° gennaio 2002, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26
dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua, 1° maggio, Ferragosto e 2
giugno, il compenso di cui al comma 2 dell’art. 12 del secondo quadriennio
normativo polizia è rideterminato nella misura lorda di euro 40,00.
3. A
decorrere dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della
presente ipotesi di accordo al personale del Corpo
di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base
di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di
piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall’articolo 41 bis
della legge 26 giugno 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno
giornaliero pari ad euro 12,00 non
cumulabile con l’indennità per servizi esterni.
4.
Con la medesima decorrenza di cui al
comma 3 al personale del Corpo Forestale dello Stato preposto all’attività
di controllo del territorio in zone montane, site al di sopra
di 700 metri di altitudine, compete un compenso aggiuntivo per ogni
turno giornaliero pari ad euro 2,50.
Art. 13
(Indennità di impiego operativo
per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre
indennità)
1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all’equiparazione tra i gradi e le qualifiche del
personale delle Forze di Polizia e quello delle Forze Armate, l’indennità di
impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di
imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale
delle forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e
ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli
importi ed alle maggiorazioni
vigenti per il personale delle Forze Armate impiegato nelle medesime condizioni
operative.
2.Al personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile destinatario dell’indennità di impiego operativo
per attività di aeronavigazione e di volo, al fine di riequilibrare il
trattamento economico connesso con la specifica responsabilità operativa nel
quadro generale dell’espletamento dei compiti istituzionali, compete un
emolumento fisso aggiuntivo di polizia
nelle misure mensili di cui alla tabella 1 allegata alla presente ipotesi di
accordo. Detto emolumento compete, all’atto del passaggio alla qualifica o anzianità superiore, nella misura
corrispondente alla nuova qualifica o anzianità.
3. Ai fini della prevista corresponsione
dell’indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e
responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all’articolo 10 della legge sulle
indennità operative, si provvede all’individuazione dei titolari di comando con
determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
4. Ai direttori di macchina ed ai capi motoristi
della Polizia ad ordinamento civile è attribuita l’indennità
richiamata al comma 3.
5. L’indennità di imbarco
di cui all’articolo 3, comma 18 bis, del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, è
pensionabile secondo le misure e modalità stabilite dalla legge sulle indennità
operative.
6. Al personale della Polizia di Stato in possesso
del brevetto di abilitazione al lancio con il
paracadute, in servizio in qualità di paracadutista presso il Nucleo Operativo
Centrale di Sicurezza, spetta l’indennità di aeronavigazione, di cui all’art. 5
della legge sulle indennità operative, ferme restando le vigenti percentuali di
cumulo tra le diverse indennità, nelle misure e con le modalità previste per il
personale delle Forze Armate.
7.
Al personale della Polizia ad ordinamento civile, imbarcato su unità di altura, compete secondo le modalità vigenti l’indennità
mensile di imbarco di cui all’articolo 4, comma 1, della legge sulle indennità
operative percepita dal personale in forza presso il Comando Forze da
Pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT).
8.
Le misure mensili dell’indennità di imbarco previste
alle lettere a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 11 ottobre 1988 – registrato dalla Corte dei conti in data 12
dicembre 1988, Reg. n. 59/Finanze, foglio n. 173 – sono elevate al 55 per
cento.
Art. 14
(Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali)
1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l’efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all’articolo 14 del secondo quadriennio normativo
Polizia e all’articolo 11 del biennio economico polizia 2000-2001, è
ulteriormente incrementato, come da tabella
A allegata alla presente ipotesi di accordo, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003,
dalle somme di cui all’articolo 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle
somme derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 4, della presente
ipotesi di accordo.
2. Le somme destinate al fondo e
non utilizzate nell’esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime
esigenze, nell’anno successivo.
Art. 15
(Utilizzazione del fondo)
1.
Il Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali è finalizzato al
raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi
istituzionali.
2.
Il Fondo indicato al comma 1 è utilizzato, con le modalità
di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), in particolare per attribuire
compensi finalizzati a:
a)
incentivare l'impiego del personale nelle attività
operative;
b)
fronteggiare particolari situazioni di servizio;
c)
compensare l'impiego in compiti od incarichi che comportino disagi o
particolari responsabilità;
d)
compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttività
collettiva per il miglioramento dei servizi.
3.
Le risorse del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
di cui all’articolo 14 non possono
comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
Art. 16
(Orario di lavoro)
1.
La durata dell’orario di lavoro è di 36 ore
settimanali.
2. Il personale inviato in
servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero,
comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione
dell'incarico, é esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal
completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende
completato anche ai fini dell’espletamento dell’orario settimanale d’obbligo.
3.
Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute
inderogabili esigenze di servizio sia chiamato
dall’Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo
settimanale o nel festivo infrasettimanale è corrisposta una indennità di euro
5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in
turni continuativi, qualora il giorno di riposo
settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è
concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane
successive.
Art. 17
(Tutela delle lavoratrici madri)
1.
Oltre a quanto previsto dal Testo Unico a tutela della maternità, al personale
della Polizia ad ordinamento civile, si applicano le seguenti disposizioni:
a)
esonero dalla sovrapposizione dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa
Amministrazione con figli fino a 6 anni di età;
b)
esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno
notturno o da turni continuativi articolati sulle 24
ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;
c)
divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine
pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell’interessato, il
personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per
essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei
turni;
d)
esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio
carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
e)
possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli
fino al 12° anno di età, di frequentare il corso di
formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui
il corso stesso si svolge;
f)
divieto di impiegare la madre che fruisce dei riposi giornalieri, ai sensi
dell’art. 39 del Testo Unico a tutela della maternità, in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2.
La disposizione di cui all’articolo 9, comma 1, del testo
unico a tutela della maternità si applica anche alle appartenenti del Corpo
forestale dello Stato.
Art. 18
(Congedo ordinario)
1. Qualora indifferibili esigenze
di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione
del congedo ordinario nel corso dell’anno, la parte residua deve essere fruita
entro l’anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso
di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell’anno successivo
a quello di spettanza.
2.
Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga
revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della
documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla
concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
Art. 19
(Congedi straordinari e aspettativa)
1.
La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente
per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di
congedo straordinario, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo
3, comma 39, della legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile.
2.
Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione
familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del primo quadriennio normativo Polizia,
sussistono anche per il personale accasermato.
3.
Ferma restando la vigente disciplina in materia di trattamento economico, il
personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale
permane, ovvero è collocato, in aspettativa fino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità anche oltre i
limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite
massimo.
Art. 20
(Congedo per la formazione)
1.
Il personale con almeno cinque anni di anzianità di
servizio maturati presso la stessa Amministrazione può usufruire del congedo
per la formazione di cui all’articolo 5
della legge 8 marzo 2000, n. 53, per un periodo non superiore a undici mesi,
continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2.
Il congedo per la formazione è finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento
del titolo di studio di secondo grado, del diploma
universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dall’Amministrazione.
3.
Il personale che fruisce del congedo per la formazione
viene collocato in aspettativa, oltre i limiti vigenti, senza assegni e tale
periodo non è computato nell’anzianità di servizio e non è utile ai fini del
congedo ordinario e del trattamento di quiescenza e previdenza.
4.
Il personale che può avvalersi di tale beneficio non
può superare il 3% della forza effettiva complessiva.
5.
Il personale che intende avvalersi del congedo per la
formazione deve presentare istanza almeno 30 giorni prima dell’inizio della
fruizione del congedo.
6.
Il congedo per la formazione può essere differito con provvedimento motivato
per improrogabili esigenze di servizio, per una sola volta e per un periodo non
superiore a 30 giorni.
Art. 21
(Congedo parentale)
1. In deroga a quanto
previsto dall’articolo 34 del Testo Unico a tutela della maternità, al
personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo
parentale previsto dall’articolo 32 del medesimo Testo Unico, è concesso il
congedo straordinario di cui all’articolo 15 del primo quadriennio normativo
polizia, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche
frazionati, nell’arco del triennio e comunque entro il
limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in
corso alla data di entrata in vigore della presente
ipotesi di accordo.
2. Ai fini dell’esercizio del
diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare l’ufficio di appartenenza almeno
quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del
figlio di età non superiore a tre anni i periodi di
congedo di cui all’articolo 47 del testo unico a tutela della maternità, non
comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque
giorni lavorativi nell’arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del
figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni
ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite
di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna
retribuzione.
5. In caso di parto prematuro
alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti
prima della data presunta del parto che vengono
aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato
prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere
pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio
richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua
idoneità al servizio, la fruizione del restante
periodo di congedo obbligatorio post-partum e del
periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere
dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo
nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del Testo Unico a
tutela della maternità, è concesso un corrispondente periodo di congedo
straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque
giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima
mensilità ed è computato nell’anzianità di servizio.
7. Alle lavoratrici madri collocate
in congedo di maternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella
misura intera.
8. I riposi
giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del testo unico a tutela della
maternità non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima
mensilità.
Art. 22
(Diritto allo studio)
1.
Per la preparazione ad esami universitari o postuniversitari, nell'ambito delle
150 ore per il diritto allo studio di cui all’articolo 78 del decreto del Presidente della
repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le
quattro giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di
sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non può comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui
all’articolo 20, comma 1, del secondo quadriennio normativo Polizia si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le
Aziende Sanitarie Locali.
Art. 23
(Relazioni Sindacali)
1. Il sistema di relazioni sindacali, nel rispetto
delle distinzioni delle responsabilità delle Amministrazioni e delle
organizzazioni sindacali è riordinato in modo coerente
all'obiettivo di incrementare e mantenere elevata l'efficienza dei servizi
istituzionali unitamente al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla
crescita professionale degli operatori della sicurezza.
2. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei
seguenti modelli:
a)
contrattazione collettiva:
a1)
la contrattazione collettiva si svolge a livello nazionale sulle materie, con i
tempi e le procedure previste dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 7 del
decreto sulle procedure, individuando anche le risorse da destinare al fondo
per il raggiungimento di qualificati obiettivi e il miglioramento
dell'efficienza dei servizi;
a2) accordo nazionale quadro e
contrattazione decentrata;
b)
informazione, che si articola in preventiva e successiva;
c) esame;
d)
consultazione;
e) forme di partecipazione;
f) norme di
garanzia.
Art. 24
(Accordo nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata)
1. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione
è stipulato fra il Ministro competente, o un suo delegato, e una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo nazionale di cui all'articolo 23, lettera a1).
2. Le relative procedure di contrattazione devono
essere avviate entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente ipotesi di accordo, termine entro il quale le
organizzazioni sindacali presentano le relative piattaforme.
3. L'accordo nazionale quadro di Amministrazione
ha durata quadriennale e le materie che ne costituiscono oggetto devono essere
trattate in un'unica sessione.
4. L'accordo non può essere in contrasto con i
vincoli risultanti da quanto stabilito nel contratto collettivo nazionale né
comportare oneri eccedenti le risorse confluite nel
fondo di cui all'articolo 14.
5. Le procedure per l'accordo nazionale quadro si
svolgono per ciascuna Amministrazione sulle seguenti
materie di contrattazione:
a)
individuazione delle fattispecie, e delle misure da attribuire a ciascuna di esse, a cui destinare le risorse del fondo per l'efficienza
dei servizi istituzionali di cui all'articolo 14; definizione delle modalità
per la loro destinazione, utilizzazione e attribuzione, nonché le relative
modalità di verifica. L'accordo su tale punto avrà cadenza annuale;
b) princìpi
generali per la definizione degli accordi decentrati di cui al comma 6,
unitamente alle procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di verifica di tali accordi, nonché per le
determinazioni dei periodi di validità;
c) individuazione delle tipologie per
l'articolazione dei turni di servizio, disciplinando, in ragione di specifiche esigenze locali, anche la
possibilità di accordi decentrati con articolazioni
dei turni di servizio diverse rispetto a quelle stabilite con l’accordo quadro;
d) criteri per la valutazione dell'adeguatezza degli alloggi di
servizio utilizzabili dal personale in missione;
e) criteri relativi alla
formazione ed all'aggiornamento professionale;
f)
criteri generali, previa informazione dei dati necessari, per la programmazione
di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di
fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
g) criteri generali per l'applicazione del riposo
compensativo;
h) criteri generali per la programmazione di turni
di reperibilità;
i) indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del personale;
l) criteri per l’impiego del
personale con oltre cinquanta anni d’età o con più di trenta anni di servizio.
.
6. La contrattazione decentrata si svolge presso
ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di livello
dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione,
senza oneri finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente
decreto, con le procedure previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto sulle
procedure, e per le seguenti materie:
a) gestione ed
applicazione, con cadenza annuale, di quanto previsto dal comma 5, lettera a),
secondo le modalità ivi definite ed entro 30 giorni
dalla data dell'accordo stesso e dei successivi aggiornamenti. Nel caso non si pervenga, entro tale termine, ad un accordo, la commissione di cui
all'articolo 29, comma 3, esprime parere vincolante nel merito;
b) criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale, con riferimento alle materie, ai tempi ed alle modalità;
c) criteri per la verifica
della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
d) criteri per la verifica
delle attività di protezione sociale e di benessere del personale;
e) misure
dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale,
ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge
10 aprile 1991 n. 125.
Art. 25
(Informazione)
1. L'informazione si articola in preventiva e
successiva.
2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle
rispettive organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di
accordo la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle
conseguenti iniziative concernenti:
a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e
settimanale e dei turni di servizio;
b) la mobilità esterna del personale a domanda e la
mobilità interna;
c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a
consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze
di servizio;
d) l'applicazione del riposo compensativo;
e) la programmazione di turni
di reperibilità;
f) i provvedimenti di
massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e
l'organizzazione del lavoro;
3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c),
d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le
materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2 l'informazione è
fornita a livello di Amministrazione centrale.
4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:
a) la qualità
del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le
altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
c) le misure
in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro,
anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994.
d) l’attuazione della mobilità interna;
5. Per le materie suddette, le
Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato
forniscono le adeguate informazioni alle rispettive organizzazioni sindacali
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto in un'apposita conferenza di rappresentanti di dette
Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura
negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale.
6. L'informazione successiva si attua a livello
centrale e periferico.
7. Allo scopo di rendere più trasparente e
costruttivo il rapporto ed il confronto tra le parti, ciascuna
Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto gli ordini del giorno del Consiglio di Amministrazione
e delle commissioni del personale e le relative determinazioni. Per le medesime
finalità i dirigenti degli uffici, istituti e reparti
della Polizia di Stato presso i quali si svolge la contrattazione decentrata
comunicano alle segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali
firmatarie della presente ipotesi di accordo le determinazioni in materia di
movimenti interni del personale. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti
di richiedere ed ottenere, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
rilascio della copia degli atti dei procedimenti
amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato potrà
informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali .
Art. 26
(Esame)
1. L'esame si attua, a livello centrale e
periferico, secondo le previsioni di cui all'articolo 25, comma 3, relativamente alle materie oggetto di informazione
preventiva. A tal fine, nell'ambito di ogni
Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale firmataria della presente
ipotesi di accordo , ricevuta l'informazione, può chiedere, in forma scritta,
un incontro per l'esame delle suddette materie. Detto incontro - a cui sono
invitate anche le altre organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio
entro le 48 ore dalla data di ricezione della richiesta e si conclude
nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione,
ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini
le Amministrazioni assumono le proprie autonome determinazioni definitive.
Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultano
le posizioni delle parti.
2. Durante il periodo in cui si svolge l'esame, le
Amministrazioni non adottano provvedimenti unilaterali nelle materie in
argomento e le organizzazioni sindacali che vi partecipano non assumono sulle
stesse iniziative conflittuali.
3. Per il Corpo di polizia penitenziaria,
l'Amministrazione, per tutte le materie indicate negli articoli 25 e 27,
procede, prima di assumere le relative determinazioni, all'esame previsto nel
comma 1, nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto operanti presso il Corpo di polizia
penitenziaria le informazioni necessarie .
Art. 27
(Consultazione)
1. La consultazione si svolge relativamente
ai criteri generali ed ai provvedimenti concernenti:
a) la
definizione delle piante organiche;
b) la gestione
del rapporto di impiego relativamente agli atti
normativi ed amministrativi di carattere generale concernenti lo stato
giuridico, previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da
seguirsi negli scrutini per le promozioni e i regolamenti recanti le modalità
di svolgimento dei concorsi;
c)
l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima riguardanti i processi generali di organizzazione degli
uffici centrali e periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del
lavoro.
2. Per le materie suddette,
prima di assumere le relative determinazioni, le Amministrazioni della Polizia
di Stato e del Corpo forestale dello Stato, previa adeguata informazione,
acquisiscono senza particolari formalità il parere delle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di
accordo.
3. La consultazione si attua a livello centrale per
le materie di cui al comma 1, lettere a) e b); per la materia di cui alla
lettera c) del medesimo comma 1 la consultazione si svolge a livello centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale,
anche a livello periferico .
Art. 28
(Forme di partecipazione)
1. È costituita una conferenza di rappresentanti
delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto che, al
fine di favorire il coinvolgimento e la partecipazione del personale agli
obiettivi di ammodernamento delle strutture e riqualificazione del personale,
esamina annualmente gli indirizzi fissati dal Ministro in materia di
organizzazione e gestione dell'Amministrazione.
2. Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici
centrali e periferici si incontrano, con cadenza semestrale, con le rispettive
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente
ipotesi di accordo, anche su richiesta delle stesse, per un confronto - senza
alcuna natura negoziale - sulle modalità di attuazione dei criteri concernenti
la programmazione di turni di lavoro straordinario, il riposo compensativo ed i
turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le organizzazioni sindacali
firmatarie della presente ipotesi di accordo
sottopongono la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame,
qualora nel predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte
delle medesime organizzazioni.
3. All’articolo 20, comma 2bis del primo quadriennio
normativo Polizia, dopo la dizione “del lavoro dei comitati” sono aggiunte le
seguenti parole “anche mediante inserimento nel sito web di ciascuna Forza di
Polizia ad ordinamento civile”.
4. All’articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 395 del 1995, comma 1,
sono aggiunte le seguenti lettere:
“e)
Commissione automezzi;
f) Commissione tecnologia ed informatica”.
5. Dalla data di sottoscrizione
del presente accordo e fino all’introduzione di una nuova normativa relativa alla materia sopra esposta, le commissioni di cui
all’art. 26 del DPR 395/95, così come modificato dal comma 4 della presente
ipotesi di accordo, dovranno essere ricostituite con cinque rappresentanti
designati in maniera proporzionale dalle Organizzazioni sindacali firmatarie
del presente accordo.
Art.
29
(Norme di garanzia)
1. La corretta applicazione del titolo II della
presente ipotesi di accordo è assicurata anche
mediante l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste
dall'articolo 8 del decreto sulle procedure.
2. Qualora in sede di applicazione
delle materie regolate dalla presente ipotesi di accordo e dall'accordo quadro
di Amministrazione siano rilevate, in sede centrale o periferica, violazioni delle
procedure del sistema delle relazioni sindacali di cui all'articolo 23 o
insorgano conflitti fra le Amministrazioni e le OO.SS. nazionali
sulla loro corretta applicazione, può essere formulata, da ciascuna delle parti
alla commissione paritetica di cui al comma 3, richiesta scritta di esame della
questione controversa con la specifica e puntuale indicazione dei fatti e degli
elementi di diritto sui quali la stessa si basa. Nei 30 giorni successivi alla
richiesta, la predetta commissione procede ad un esame della questione
controversa, predisponendo un parere vincolante nel merito a
far data dal giorno in cui è stata formulata la richiesta, al quale le parti si conformano, che
successivamente è inviato all'ufficio nel quale la controversia stessa è insorta.
Di tale parere è data conoscenza a tutte le sedi centrali e periferiche
dell'Amministrazione.
3. Presso ciascuna delle
Amministrazioni interessate, è istituita, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente ipotesi di accordo, per i fini di cui al comma 2, una
commissione presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta in
pari numero da rappresentanti dell'Amministrazione e da un rappresentante per
ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie della presente ipotesi di
accordo.
4. Le richieste di esame di
cui al comma 2, avanzate dai dirigenti degli uffici centrali e periferici delle
Amministrazioni o dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della presente
ipotesi di accordo, devono essere inoltrate all’ufficio per le relazioni
sindacali di ciascuna Amministrazione, che cura gli adempimenti conseguenti.
Art. 30
(Proroga di
efficacia degli accordi)
1. Per le materie oggetto di accordo
nazionale quadro di Amministrazione e contrattazione decentrata le
Amministrazioni applicano la normativa derivante dai precedenti accordi fino a
quando non intervengano i successivi .
Art. 31
(Distacchi sindacali)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo
dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile è determinato
rispettivamente nei contingenti complessivi di n. 63 distacchi per la Polizia
di Stato, di n. 32 distacchi per il Corpo di polizia penitenziaria e di n. 10
distacchi per il Corpo forestale dello Stato.
2. Alla ripartizione degli specifici contingenti
complessivi dei distacchi sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
normativa vigente, provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo quadrimestre del 2003, con riferimento allo stesso
anno, e successivamente entro il primo quadrimestre di
ciascun biennio. La ripartizione, che ha validità fino alla successiva, è
effettuata esclusivamente in rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
alle rispettive Amministrazioni accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si effettua la ripartizione. Per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art.
93 comma 2 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto recettivo della presente
ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata
dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero delle deleghe
accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le richieste di distacco sindacale sono
presentate dalle organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo alle
Amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il decreto di
distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. L'assenso
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, finalizzato esclusivamente all'accertamento
dei requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico
contingente e relativo riparto di cui al comma 2, è considerato acquisito
qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro venti giorni
dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno,
le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco
sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca e comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano
i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
4. Possono essere autorizzati distacchi sindacali,
nell'ambito di ciascun contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore
rispettivamente dei dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di
dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle organizzazioni
sindacali di cui al comma 2, secondo le comunicazioni formali circa la
composizione degli stessi organismi fatte pervenire da ciascuna
organizzazione sindacale all’Amministrazione centrale.
5. Ferma restando l'attuale disciplina ed il loro
numero complessivo, i distacchi sindacali, sino al limite
massimo del 50%, possono essere fruiti dai dirigenti sindacali previo accordo
dell'organizzazione sindacale con l'Amministrazione interessata, frazionatamente o per periodi non inferiori a tre mesi
ciascuno, ed escludendo la frazionabilità dell'orario giornaliero.
6. I periodi di distacco per motivi sindacali sono a
tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione, salvo
che ai fini del compimento del periodo di prova e del
diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono retribuiti con esclusione
dei compensi e delle indennità per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni .
Art.
32
(Permessi sindacali)
1. Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti
della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in seno
agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali rappresentative sul
piano nazionale ai sensi della normativa vigente, nonché
i dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'articolo 31, possono fruire di permessi sindacali con
le modalità e nei limiti di quanto previsto dal presente articolo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003 il limite massimo
del monte ore annuo dei permessi sindacali retribuiti autorizzabili a favore
del personale di ciascuna Forza di polizia ad
ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 520.000 ore per la Polizia di Stato, in n. 220.000
ore per il Corpo di polizia penitenziaria ed in n. 48.000 ore per il Corpo
forestale dello Stato.
3. Alla ripartizione degli specifici monte ore annui
complessivi di permessi sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale ai sensi della
normativa vigente, provvedono, nell'ambito rispettivamente della Polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
le Amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi titolo entro
il 31 marzo 2003, con riferimento all'anno 2002, e successivamente entro il 31
marzo di ciascun anno. Il monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di
Polizia ad ordinamento civile è ripartito tra le organizzazioni sindacali in
rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione
del contributo sindacale, conferite dal personale alle rispettive
Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate organizzazioni sindacali
alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione. Per la Polizia di Stato dal numero
delle deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31
ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, comma 2
della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di
entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di
accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del
31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno
deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente.
Nel periodo 1° gennaio-31 marzo, in
attesa della successiva ripartizione, l'Amministrazione può autorizzare in via
provvisoria la fruizione di permessi sindacali nel limite del 25% del
contingente previsto nell’anno precedente per ciascuna organizzazione sindacale
avente titolo.
4. Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e
3, tenuto conto della specificità delle funzioni istituzionali e della
particolare organizzazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in
favore del personale di cui al comma 1, sono concessi ulteriori
permessi sindacali retribuiti, non computabili nel contingente complessivo di
cui ai medesimi commi 2 e 3, esclusivamente per la partecipazione a riunioni
sindacali su convocazione dell'Amministrazione.
5. I dirigenti sindacali che intendono fruire dei
permessi sindacali di cui al presente articolo devono darne comunicazione
scritta almeno tre giorni prima ed in casi eccezionali almeno 24 ore prima,
tramite la struttura sindacale di appartenenza avente
titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio, da
comunicarsi in forma scritta entro tre giorni.
6. In caso di mancato utilizzo del permesso
sindacale richiesto l'organizzazione sindacale interessata provvederà
a darne comunicazione al dirigente dell'ufficio di appartenenza del
dipendente.
7. Tenuto conto della specificità delle funzioni
istituzionali e della particolare organizzazione delle Forze di
polizia ad ordinamento civile, i permessi sindacali sono autorizzati in misura
pari alle ore corrispondenti al turno di servizio giornaliero secondo la durata
prevista dalla programmazione settimanale e non possono superare mensilmente
per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio, con
esclusione da tale computo dei permessi di cui al comma 5.
8. Nel limite del 50% del monte ore assegnato da ciascuna Amministrazione possono essere autorizzati permessi
sindacali di durata superiore al limite dei nove turni giornalieri per ciascun
mese, previsti dal comma precedente, alle organizzazioni sindacali aventi
titolo che ne facciano richiesta nominativa alle Amministrazioni centrali entro
il termine di 30 giorni antecedenti la data di decorrenza del cumulo richiesto.
L'Amministrazione, verificato il rispetto della percentuale prevista, autorizza
il cumulo entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.
11. I permessi sindacali di
cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio
prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità
e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo
svolgimento delle prestazioni.
12. Le norme di cui al presente articolo si
applicano dalla data di entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo.
Art.
33
(Aspettative
e permessi sindacali non retribuiti)
1. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche in seno agli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative sindacali non
retribuite.
2. Le richieste di aspettative
sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale alle Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori, acquisendo
per ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, ed emanano il
decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
funzione pubblica, finalizzato esclusivamente
all'accertamento dei requisiti soggettivi, è considerato acquisito qualora il Dipartimento
della funzione pubblica non provveda entro venti giorni dalla data di ricezione
della richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni
sindacali comunicano la conferma di ciascuna aspettativa
sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata
alle Amministrazioni di appartenenza del personale interessato ed alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
che adottano i consequenziali provvedimenti nel solo caso di revoca.
3. I dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo
della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, di cui al comma
1 dell'articolo 32 possono usufruire, con le modalità
di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 del medesimo articolo 32, di permessi sindacali non
retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura sindacale
nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali, centrali e
periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i rispettivi monti
ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 32.
4. Per il personale di cui al presente articolo i
contributi figurativi previsti in base all'articolo 8, comma 8, della legge 23
aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al
personale in distacco sindacale retribuito.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi
di accordo.
Art.
34
(Adempimenti delle Amministrazioni
– Responsabilità)
1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la
riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2
dell'articolo 31 ed al comma 3 dell'articolo 32, le Amministrazioni centrali
forniscono alle rispettive organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti
alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la
sottoscrizione della relativa documentazione. Ai fini della consistenza
associativa vengono conteggiate esclusivamente le
deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50% dello stipendio.
Ove dovessero essere riscontrati errori od omissioni
in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali provvedono a
documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con le predette
Amministrazioni centrali, nel corso del quale si procede all'esame della
documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa
documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le Amministrazioni centrati inviano, entro il 31 marzo di
ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della
funzione pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, per la
Polizia di Stato dal numero delle deleghe deve essere sottratto quello delle
revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente ai sensi dell’art. 93, 2° comma della legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli
appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello
Stato, dalla data di entrata in vigore del decreto
recettivo della presente ipotesi di accordo, la delega ha effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello del rilascio fino al 31 dicembre di ogni
anno. La delega si intende tacitamente rinnovata ove
non venga revocata dall’interessato entro la data del 31 ottobre. Dal numero
delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno deve essere sottratto
quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le Organizzazioni sindacali depositano presso ciascuna Amministrazione un modello di delega per la
riscossione del contributo sindacale e uno per la revoca. Le deleghe hanno
efficacia, ai fini associativi e contabili, dal primo giorno del mese
successivo a quello della data del timbro di accettazione
apposto sulla delega dall’ufficio ricevente.
4. In attuazione dell'art. 43, commi 8 e 9 del
decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, è istituito presso il Dipartimento
della funzione pubblica un comitato paritetico al
quale partecipano le organizzazioni sindacali delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile rappresentative sul piano nazionale, che delibera anche
sulle contestazioni relative alla rilevazione delle deleghe qualora permangano
valutazioni difformi con le singole Amministrazioni.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno, le
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato
- utilizzando modelli di rilevazione e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sono tenute a comunicare
al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi e
aspettative sindacali nell'anno precedente.
6. Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun
anno, le stesse Amministrazioni utilizzando i modelli e le procedure
informatizzate indicate nel comma 2, sono tenute a
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato,
del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali nell'anno
precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei
giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il
rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi di accordo.
7. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica può disporre ispezioni nei confronti delle
Amministrazioni che non ottemperino tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 5 e 6 e può fissare un termine per
l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il
Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi
richiesti dalle stesse Amministrazioni ai sensi dell'articolo 31, comma 3, e
dell'articolo 33, comma 2. Dell'inadempimento risponde, comunque,
il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato
dall'Amministrazione competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai
commi 5 e 6, distinti per Amministrazioni di appartenenza
del personale interessato, per sindacato, per qualifica e per sesso, sono
pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della Pubblica
Amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della
legge 29 marzo 1983, n. 93.
9. I dirigenti che dispongono o consentono
l’utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi
sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili
personalmente.
10. Le norme del presente articolo
si applicano dalla data di entrata in vigore della presente ipotesi di accordo.
sArt.
35
(Federazioni
Sindacali)
1. Qualora due o più organizzazioni sindacali diano
vita ad aggregazioni associative comunque denominate,
l’Amministrazione, a seguito della comunicazione dei relativi atti costitutivi,
degli Statuti, della sede legale e della persona incaricata di rappresentare
l’aggregazione associativa, attribuisce un codice meccanografico per
l’accreditamento delle deleghe per la riscossione dei contributi sindacali.
2. Ai fini della misurazione della consistenza
associativa delle aggregazioni di cui al comma 1, si
conteggiano esclusivamente le deleghe confluite nel relativo codice alla data
del 31 dicembre di ciascun anno. Per la Polizia di Stato dal numero delle
deleghe deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre
precedente, ai sensi dell’art. 93, 2° comma della
legge 1° aprile 1981, n. 121. Per gli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, dalla data di
entrata in vigore del decreto recettivo della presente ipotesi di
accordo, la delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del
rilascio fino al 31 dicembre di ogni anno. La delega si intende
tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall’interessato entro la data del
31 ottobre. Dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre di ciascun anno
deve essere sottratto quello delle revoche prodotte entro il 31 ottobre precedente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche alle aggregazioni associative
costituite prima dell’entrata in vigore della presente ipotesi di accordo che,
in prima applicazione, devono definire i relativi adempimenti entro il 31 ottobre
2002.
Art.
36
(Tutela dei dirigenti
sindacali)
1. Nell'ambito della stessa sede di servizio, i
trasferimenti in uffici diversi da quelli di appartenenza
del segretario nazionale, regionale e provinciale delle organizzazioni
sindacali delle Forze di Polizia ad ordinamento civile rappresentative sul
piano nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta
dell'organizzazione sindacale di appartenenza.
2. Il dirigente che riprende servizio al termine del
distacco o aspettativa sindacale può a domanda, essere
trasferito con precedenza rispetto agli altri richiedenti in altra sede dalla
propria Amministrazione, quando dimostri di aver svolto attività sindacale e di
aver avuto domicilio negli ultimi due anni nella sede richiesta e nel caso non
abbia nel frattempo conseguito promozioni ad altro ruolo a seguito di concorso.
3. Il dirigente di cui al comma 1 non può essere
discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né
può essere assegnato ad attività che facciano sorgere
conflitti di interesse con la stessa.
4. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro
funzioni e in occasione dei lavori di commissioni previste dalla presente
ipotesi di accordo o dagli accordi nazionali di
Amministrazione, non sono soggetti ai doveri derivanti dalla subordinazione
gerarchica prevista da leggi o regolamenti.
5. Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 32
del primo quadriennio normativo Polizia.
Art. 37
(Buono-pasto)
1.
Il buono pasto giornaliero di cui l’articolo 35 del
secondo quadriennio normativo Polizia è fissato nell’importo di euro 4,65.
Art. 38
(Asili nido)
1.
Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti
del personale e nei limiti degli stanziamenti relativi ai capitoli ad esse
inerenti l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può
concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese
sostenute dai dipendenti per i figli a carico, secondo modalità e criteri da
concordare con le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale.
2. A decorrere dall’anno 2002
sono assegnati complessivamente per le finalità di cui al comma 1 euro 1,5
milioni annui.
3. La ripartizione della somma indicata al comma 2 viene effettuata in proporzione alla consistenza numerica
del personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2000, presso ciascuna
Forza di polizia.
Art. 39
(Tutela assicurativa)
1. A decorrere dal 1° gennaio
2002, ai fini della stipula di convenzioni da
destinare alla copertura della responsabilità civile ed amministrativa per gli
eventi dannosi non dolosi causati a terzi dal personale delle forze di polizia
nello svolgimento della propria attività istituzionale, la somma di cui
all’articolo 16, comma 4, della legge finanziaria 2002, è ripartita,
per le Forze di polizia ad ordinamento civile, come segue:
a)
Polizia
di Stato, euro 330.000,00;
b)
Polizia
Penitenziaria, euro 130.000,00;
c)
Corpo
Forestale dello Stato, euro 20.000,00.
Art. 40
(Tutela legale)
1.
Fermo restando il disposto dell’articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati
per fatti inerenti al servizio che intendono avvalersi di un libero
professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell’interessato,
la somma di euro 2500,00 per le spese legali salvo
rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del
dipendente a titolo di dolo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 64
(Proroga di efficacia di norme)
1.
Al personale di cui ai titoli II e III continuano ad applicarsi, ove non in
contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti
provvedimenti di accordo e concertazione.
Art. 65
(Copertura finanziaria)
Tabella n. 1
Art. 13, comma 2
|
|
Qualifiche |
Emolumento aggiuntivo fisso
di Polizia |
|
euro |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate +25 |
85,00 |
Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate |
80,00 |
Commissario capo e qualifiche equiparate |
75,00 |
Commissario e qualifiche equiparate |
95,00 |
Vice commissario e
qualifiche equiparate |
90,00 |
Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate + 29 |
75,00 |
Ispettore superiore s.U.P.S . e qualifiche equiparate +25 |
75,00 |
Ispettore superiore s.U.P.S . e
qualifiche equiparate |
105,00 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate +25 |
100,00 |
Ispettore capo e qualifiche equiparate |
110,00 |
Ispettore e qualifiche equiparate +15 |
110,00 |
Ispettore e qualifiche equiparate +10 |
130,00 |
Ispettore e qualifiche equiparate |
150,00 |
Vice ispettore e qualifiche equiparate |
150,00 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate +25 |
100,00 |
Sovrintendente capo e qualifiche equiparate |
110,00 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate +18 |
110,00 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate +15 |
130,00 |
Sovrintendente e qualifiche equiparate |
210,00 |
Vice sovrintendente e qualifiche equiparate |
215,00 |
Assistente capo e qualifiche equiparate +29 |
105,00 |
Assistente capo e qualifiche equiparate +25 |
105,00 |
Assistente capo e qualifiche equiparate +17 |
130,00 |
Assistente capo e qualifiche equiparate |
145,00 |
Assistente e qualifiche equiparate |
220,00 |
Agente scelto e qualifiche equiparate |
200,00 |
Agente e qualifiche equiparate |
220,00 |