INDICE del D.Lgs.
n. 146/2000:
art. 1 - Provveditorati
regionali dell'Amministrazione penitenziaria e Centri per la Giustizia minorile
Art. 2 - Istituti
penitenziari, centri per i servizi sociali per adulti - Scuole e servizi
dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile
Art. 3 - Integrazione
degli organici del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio
centrale della Giustizia minorile.
Art. 4 - Copertura
delle sedi di livello dirigenziale. Assunzione di dirigenti
Art. 5 - Istituzione
del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria
Art. 6 - Funzioni del
personale appartenente al ruolo direttivo ordinario ed alla Dirigenza
Art. 7 - Nomina alla
qualifica iniziale del ruolo direttivo ordinario
Art. 8 - Prova
preliminare
Art. 9 - Corso per la
nomina a vice commissario penitenziario
Art. 10 - Dimissioni
dal corso
Art. 11 - Promozione a
commissario penitenziario del ruolo direttivo
Art. 12 - Promozione a
commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario
Art. 13 - Promozione a
commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario
Art. 14 - Norme
relative agli scrutini
Art. 15 - Promozione
per merito straordinario degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario
Art. 16 - Rapporti
informativi
Art. 17- Tessera di
riconoscimento
Art. 18 - Divise
uniformi
Art. 19 - Norme
disciplinari
Art. 20 Istituzione del
ruolo direttivo speciale del Corpo di Polizia penitenziaria
Art. 21 - Funzioni e
ordinamento del personale appartenente al ruolo direttivo speciale
Art. 22 - Modalità di
accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale
Art. 23 - Dimissioni dal
corso
Art. 24 - Promozione a
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale
Art. 25 - Promozione a
commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale
Art. 26 - Promozione a
commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale
CAPO IV- Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto
Corpo degli agenti di custodia
Art. 27 -
Ricollocamento del personale del ruolo ad esaurimento
Art. 28 - Accesso in
sede di prima attuazione alle qualifiche di vice commissario penitenziario,
commissario penitenziario e commissario capo penitenziario del ruolo direttivo
speciale.
Art. 29 - Clausola
finanziaria
Tabella A -
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria
Tabella B -
Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria sedi di uffici di
dirigenza generale
Tabella C - Centri per
la giustizia minoriel
Tabella D - Dotazioni
organiche delle qualifiche dirigenziali e del ruolo direttivo ordinario
Tabella E - Dotazioni
organiche del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria
Tabella F - Corpo di
polizia penitenziaria
DECRETO
LEGISLATIVO 21 maggio 2000 n. 146 ( indice )
( Aggiornamenti )
( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 132 dell'8 giugno 2000 e
l'avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale
n. 183 del 7 agosto 2000 )
ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI ORGANICI
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA E DELL'UFFICIO CENTRALE PER LA GIUSTIZIA
MINORILE, NONCHE' ISTITUZIONE DEI RUOLI DIRETTIVI ORDINARIO E SPECIALE DEL
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, A NORMA DELL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO
1999, N. 266.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395,
e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356;
Visto il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 200;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, concernente regolamento di servizio del
Corpo di polizia penitenziaria;
Vista la legge 1o aprile 1981, n.
121, recante nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 marzo
2000;
Visti i pareri delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 maggio 2000;
Sulla proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto
legislativo:
1. I provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria sono rideterminati in ordine alle sedi ed
alle circoscrizioni di competenza come da tabella A, allegata al presente
decreto. Tale tabella sostituisce la tabella E allegata alla legge 15 dicembre
1990, n. 395, come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge
16 ottobre 1991, n. 321.
2. In ragione dell'estensione del
territorio, numero di istituti e servizi ivi ricompresi ed alla complessiva
entità delle risorse gestite, i Provveditorati regionali di cui alla tabella B
allegata al presente decreto sono costituiti quali uffici di dirigenza
generale.
3. Ai Provveditorati regionali
possono essere assegnati dirigenti con incarichi di struttura, cui affidare
anche funzioni vicarie, in relazione alla rilevanza ed alla estensione della
circoscrizione di competenza.
4. Il provveditorato regionale
per la Sicilia orientale, con sede a Messina, è soppresso. Con decreto del capo
del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale, si provvede alla distribuzione
delle risorse umane e materiali ivi impiegate.
5. I centri per la Giustizia minorile
sono rideterminati in ordine alle sedi ed alle circoscrizioni di competenza
come da tabella C allegata al presente decreto. Tale tabella sostituisce la
tabella A allegata al decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno, 2 agosto 1993.
6. Alle variazioni alle tabelle
di cui ai commi 1, 2 e 5 si provvede con decreto del Ministro della giustizia,
nell'ambito delle dotazioni organiche complessivamente disponibili, per
sopravvenute esigenze organizzative e con riguardo alle finalità di cui al
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
7. Al fine di coordinare le
specifiche disposizioni normative che disciplinano l'attività e la struttura
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria con le previsioni contenute
nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e 30 luglio 1999, n. 300,
l'espressione: "Direttore generale dell'amministrazione
penitenziaria" contenuta nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, e nelle
disposizioni di legge successive, si intende sostituita con quella: "Capo
del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria".
1. Con decreto del Ministro di
cui all'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, nel rispetto delle disposizioni concernenti la variazione delle dotazioni
organiche, sono individuati gli istituti penitenziari, i centri per i servizi
sociali, le scuole ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria e della
Giustizia minorile considerati come uffici di livello dirigenziale non
generale.
2. Ai fini dell'individuazione
delle sedi di livello dirigenziale non generale si tiene conto del numero dei
detenuti ed internati, del personale in dotazione e della complessiva entità
delle risorse gestite, nonché della realizzazione di progetti sperimentali di
particolare rilievo che l'Amministrazione vi organizza.
3.
In sede di prima applicazione, gli istituti di cui alla seconda parte del comma
2, individuati quali sedi di livello dirigenziale non generale in ragione del
particolare rilievo dei progetti sperimentali che vi si organizzano, verranno
definiti prioritariamente rispetto agli altri di cui alla prima parte del
medesimo comma.
1. Le dotazioni organiche del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la
Giustizia minorile sono adeguate e modificate come di seguito indicato.
2. Per la copertura degli uffici
di cui all'articolo 1, comma 2, e per l'adeguamento delle articolazioni
dipartimentali di corrispondente livello, oltre che per la copertura di due
uffici di livello dirigenziale generale presso l'Ufficio centrale per la
Giustizia minorile, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale è
aumentato di sedici unità, all'interno dei quali possono essere individuati uno
o più vice capo del Dipartimento.
3. Per la copertura e per la
riorganizzazione degli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, oltre che per il
conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente
livello, il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria è aumentato di centosettantanove unità. Per
la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture centrali e periferiche
dell'ufficio centrale della giustizia minorile il numero degli uffici
dirigenziali non generali è aumentato di quattro unità.
4. Le dotazioni organiche del
personale inquadrato nelle sottoelencate aree funzionali sono aumentate come di
seguito indicato, con contestuale riduzione di complessive
quattrocentocinquantatre unità della dotazione organica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 1999:
per il Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria:
Area funzionale C: + 1.140 unità;
per l'ufficio centrale per la
giustizia minorile:
Area funzionale B: + 62 unità.
5. Con successivi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede alla determinazione delle
dotazioni organiche dei singoli profili professionali, contestualmente
individuando le quattrocentocinquantatre unità da ridurre a norma del comma 4.
6. Con successivi decreti del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la
Giustizia minorile le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei
commi da 1 a 5 verranno ripartite fra gli istituti e servizi ubicati sul
territorio nazionale.
7.
Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma
4 restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non
sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del
personale in servizio, previsto in base all'articolo 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modifiche.
1. Al fine di realizzare il
riconoscimento del maggior livello degli uffici di cui agli articoli 1 e 2, in
considerazione dell'esigenza di garantire il buon andamento
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia
minorile, il perseguimento delle peculiari finalità ed il rispetto dei principi
dettati dall'articolo 27 della Costituzione, avvalendosi, nella fase
transitoria, di personale con specifica esperienza professionale maturata nel
settore anche per aver di fatto già esercitato mansioni riconosciute di
superiore livello, si procede mediante adeguate procedure selettive e con le
modalità di seguito indicate.
2. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 3, comma 2,
sono conferiti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni. Con riguardo alle prioritarie finalità ed
alle esigenze funzionali di cui al comma 1, si tiene conto della
professionalità maturata nello specifico settore, fermo restando quanto
previsto dal comma 6 del citato articolo 19 del decreto legislativo n. 29/1993
e dall'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
3. Relativamente agli aumenti
degli organici di cui all'articolo 3, tenuto conto della specificità tecnica
del ruolo di direttore di istituto penitenziario, dei centri per i servizi
sociali e delle altre strutture del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile anche con
riguardo ai principi generali dettati dagli articoli 11, comma 4, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 45, comma 3, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, in sede di prima applicazione del presente decreto la
nomina a dirigente è attribuita, per l'Amministrazione penitenziaria:
a) per un posto, mediante
concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al personale del
profilo di direttore medico coordinatore, munito di laurea che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di
effettivo servizio nell'area funzionale C);
b) per settantacinque posti,
mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al
personale, rispettivamente, per cinquantasette posti del profilo di direttore
coordinatore di istituto penitenziario e per diciotto posti di direttore
coordinatore di servizio sociale, munito di laurea che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo
servizio nell'area funzionale C);
c) per quattro posti previsti in
aumento, mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al
personale, rispettivamente, per due posti del profilo di direttore coordinatore
di area pedagogica e per due posti del profilo di direttore amministrativo
contabile, munito di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, abbia maturato almeno nove anni di effettivo servizio nell'area
funzionale C).
Le modalità di espletamento dei
concorsi indicati alle lettere a), b) e c), la composizione delle commissioni
esaminatrici, le materie oggetto del colloquio e le categorie dei titoli da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna
delle suddette categorie sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia. Nell'ambito dei criteri valutativi sarà tra l'altro considerato
l'aver svolto senza demerito, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, funzioni di direzione o reggenza degli uffici o servizi riconosciuti
di maggior livello, di cui all'articolo 2, comma 1, e comunque l'aver ricoperto
sulla base di formale attribuzione, senza demerito e con positivi risultati nel
perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione, incarichi di livello
dirigenziale;
d) per un posto, mediante
concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di medico
direttore e direttore medico coordinatore, munito di laurea e che, alla data di
entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno quattro anni di
effettivo servizio nell'area funzionale C);
e) per cinquantacinque posti
mediante concorso consistente in due prove scritte ed una orale, riservato al
personale dell'amministrazione penitenziaria appartenente, rispettivamente, per
quarantaquattro posti ai profili di collaboratore d'istituto penitenziario,
direttore d'istituto penitenziario e direttore coordinatore d'istituto
penitenziario; nonché, per undici posti riservati al personale appartenente ai
profili di assistente sociale coordinatore, direttore di servizio sociale,
direttore coordinatore di servizio sociale, munito di laurea e che, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di
effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei concorsi indicati alle lettere d) ed e),
la composizione delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame,
le categorie da ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in
relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del
Ministro della giustizia;
f) per cinque posti, mediante concorso per titoli,
integrato da un colloquio, riservato al personale dell'Amministrazione
penitenziaria inquadrato nell'area funzionale C che alla data di entrata in
vigore del presente decreto abbia comunque maturato nell'Amministrazione della
giustizia, per almeno cinque anni, una specifica esperienza nel settore delle
relazioni esterne e almeno quindici anni di anzianità nell'area. Le modalità di
espletamento del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici e le
materie oggetto dell'esame, le categorie da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire, sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia. Al concorso è ammesso anche il personale dell'ufficio centrale per
la Giustizia minorile già in servizio presso l'Amministrazione penitenziaria
alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356;
g) per un posto, mediante
concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale tecnico dell'Amministrazione penitenziaria inquadrato nei profili
professionali di ingegnere, ingegnere direttore ed ingegnere direttore
coordinatore ed architetto, muniti di laurea, che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo
servizio nell'area funzionale C);
h) per otto posti, mediante
concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale dell'Amministrazione penitenziaria appartenente ai profili di
educatore coordinatore, direttore di area pedagogica e direttore coordinatore
di area pedagogica, munito di laurea, che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo servizio
nell'area funzionale C);
i) per otto posti, mediante
concorso, consistente in due prove scritte ed una prova orale, riservato al
personale dell'Amministrazione penitenziaria del settore
amministrativo-contabile, profili collaboratore amministrativo-contabile,
funzionario amministrativo-contabile e direttore amministrativo-contabile,
muniti di laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nell'area funzionale C).
Le modalità di espletamento dei
concorsi indicati alle lettere g), h), ed i) la composizione delle commissioni
esaminatrici e le materie oggetto dell'esame sono stabilite con decreto del
Ministro della giustizia;
l) per i restanti posti, mediante
concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Successivamente, in ordine alle qualifiche di cui al comma 3,
per la copertura delle vacanze sui posti che si determinano, eventualmente
anche in sede di periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
organiche di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si applica la procedura prevista dall'articolo 28, comma 2,
valorizzata in ogni caso prioritariamente, nella fase selettiva, per quanto
concerne la lettera a) della medesima disposizione normativa, l'esperienza
professionale maturata nello specifico settore.
5. Per l'Ufficio centrale per la
Giustizia minorile la nomina a dirigente è attribuita, in sede di prima
applicazione del presente decreto, con le modalità di seguito indicate:
a) per il quaranta per cento dei
posti mediante concorso per titoli, integrato da un colloquio, riservato al
personale inquadrato nell'area funzionale C posizione economica C3, munito di
laurea che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia maturato
almeno nove anni di effettivo servizio nell'area. Le modalità di espletamento
del concorso, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto
del colloquio e le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i
punteggi da attribuire in relazione a ciascuna delle suddette categorie, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia. Nell'ambito dei criteri
valutativi sarà soprattutto considerato l'aver svolto senza demerito, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, funzioni di direzione o reggenza
degli uffici o servizi riconosciuti di maggior livello, di cui all'articolo 2,
comma 1, e comunque l'aver ricoperto sulla base di formale attribuzione, senza
demerito e con positivi risultati nel perseguimento degli obiettivi
dell'Amministrazione, incarichi di livello dirigenziale;
b) per il cinquanta per cento dei
posti mediante concorso consistente in due prove scritte ed una prova orale,
riservato al personale dell'Ufficio centrale per la Giustizia minorile,
inquadrato nell'area funzionale C, munito di laurea che, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, abbia maturato almeno cinque anni di effettivo
servizio nell'area. Le modalità di espletamento del concorso la composizione
delle commissioni esaminatrici e le materie oggetto dell'esame, le categorie da
ammettere a valutazione ed i punteggi da attribuire in relazione a ciascuna
delle suddette categorie, sono stabiliti con decreto del Ministro della
giustizia;
c) per i restanti posti, mediante
concorso per esami, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
6. Successivamente, in ordine
alle qualifiche di cui al comma 5,
per le vacanze dei posti che si determineranno eventualmente anche in sede di
periodica ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
applica la procedura di cui al comma 4.
( Aggiornamento )
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha
disposto che "il presente articolo 4 si interpreta nel senso che esso
trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente
al comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma
1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".
1. E' istituito il ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle seguenti
qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del
corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato:
a) vice commissario
penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo
penitenziario;
d) commissario coordinatore
penitenziario.
2. La relativa dotazione organica
è fissata nella tabella D allegata al presente decreto.
3. L'accesso alle qualifiche di
primo dirigente e di dirigente superiore, di cui alla tabella prevista al comma
2, avviene, rispettivamente, con la modalità previste dagli articoli 40 e 43
del decreto del Presidente della Repubblica del 24 aprile 1982, n. 335.
1. Al personale appartenente al
ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le
qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di
polizia giudiziaria.
2. Il predetto personale, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
svolge le proprie funzioni all'interno dell'area sicurezza presso i
Provveditorati regionali, gli Istituti penitenziari e le scuole dell'Amministrazione;
assume le funzioni di comandante di reparto presso gli istituti, le scuole e i
servizi secondo le norme del vigente ordinamento e del regolamento di servizio
del Corpo di polizia penitenziaria; in qualità di responsabile dell'area
sicurezza presso gli istituti penitenziari sovrintende alle attività di
competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi
normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli,
gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza,
osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, organizzazione
e pianificazione del servizio dei nuclei traduzione e piantonamento;
sovrintende altresì all'organizzazione ed all'operatività del contingente del
Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e
dell'equipaggiamento, svolgendo anche i compiti di responsabile dei poligoni di
tiro dell'Amministrazione penitenziaria.
3. Ai vice commissari
penitenziari ed ai commissari penitenziari competono le funzioni di
responsabile dell'area della sicurezza presso gli istituti di livello non
dirigenziale. Possono altresì svolgere funzioni di responsabile vicario di area
sicurezza presso le strutture di livello dirigenziale.
4. Ai commissari capo penitenziari
competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza presso le
Scuole e gli Istituti penitenziari di livello dirigenziale.
5. Ai commissari coordinatori
penitenziari competono le funzioni di responsabile dell'area della sicurezza
presso i Provveditorati regionali.
6. Il personale del Corpo
appartenente al ruolo direttivo ordinario è inoltre impiegato in compiti di
livello funzionale corrispondente alle diverse qualifiche presso articolazioni
centrali o periferiche per attività o ambiti di intervento afferenti alle
peculiari attribuzioni professionali ed operative del Corpo di polizia
penitenziaria. Il predetto personale svolge, altresì, compiti di formazione o
di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
7. Il personale del Corpo
appartenente alle qualifiche dirigenziali è impiegato quale responsabile delle
aree sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria,
sedi di dirigenza generale, ovvero presso gli uffici centrali
dell'Amministrazione, nelle mansioni o negli incarichi previsti a tale fine dal
decreto di riordino che sarà emanato in esecuzione del decreto legislativo 6
agosto l999, n. 300.
1. L'assunzione nella qualifica
iniziale del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria
avviene mediante pubblico concorso consistente in due prove scritte ed una
prova orale, al quale possono partecipare i cittadini italiani, d'ambo i sessi,
in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e
politici;
b) idoneità fisica, psichica e
attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria;
c) requisiti morali e di
condotta;
d) laurea in giurisprudenza o in
scienze politiche, ovvero in economia e commercio, purché siano stati sostenuti
gli esami di diritto penale e diritto processuale penale;
e) età non superiore a quella
stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il venti per cento dei posti è
riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Il
citato personale, in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 1 ad
eccezione del limite d'età, non deve aver riportato, nel precedente biennio,
una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Si applicano,
altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. Se i posti riservati non sono
coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
4. Al concorso non sono ammessi
coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a
pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di
prevenzione.
5. I candidati, dopo il
superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità
fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al
servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale
proveniente dal contingente di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica del 23 dicembre 1983, n. 904, e
successive modificazioni ed integrazioni, nella parte concernente
l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere
in possesso i candidati al concorso alla nomina di vice commissario penitenziario.
6. Le modalità di espletamento
del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie
oggetto dell'esame, le modalità di svolgimento del corso di formazione e quelle
di svolgimento degli esami di fine corso sono stabilite con decreto del
Ministro della giustizia.
1. Qualora sia necessario a causa
dell'alto numero dei concorrenti, l'ammissione alle prove d'esame ed agli
accertamenti psico-fisici è preceduta da una prova preliminare consistente in
una serie di domande a risposta a scelta multipla, vertenti sulle materie
oggetto dell'esame.
2. Ai fini della predisposizione
delle domande a risposta a scelta multipla, l'Amministrazione è autorizzata ad
avvalersi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
1. I vincitori del concorso di
cui all'articolo 7 sono nominati vice commissari penitenziari in prova.
2. I vice commissari penitenziari
in prova frequentano, presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari
dell'Amministrazione penitenziaria, un corso di formazione teorico-pratico
della durata di dodici mesi. Durante il citato corso non possono essere
impiegati in servizi d'istituto.
3. Al termine del corso, il
personale dichiarato idoneo al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria
sostiene un esame finale sulle materie oggetto del corso.
4. I vice commissari penitenziari
in prova che hanno superato gli esami finali del corso sono nominati vice
commissari penitenziari. Essi prestano giuramento e sono ammessi al ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria secondo l'ordine di
graduatoria dell'esame finale.
5. I vice commissari penitenziari
in prova che non superano l'esame finale possono partecipare al corso
successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi.
1. E' dimesso dal corso di cui
all'articolo 9 il personale che:
a) dichiara di rinunciare al
corso;
b) non supera gli esami di fine
corso;
c) non è dichiarato idoneo al
servizio d'istituto per il numero e la gravità delle sanzioni disciplinari
riportate.
2. Il personale che, per
giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è
ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la
cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a
frequentare il corso successivo ai periodi d'assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il
personale resosi responsabile d'infrazioni punibili con sanzioni disciplinari
più gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e
di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore dell'Istituto
superiore di Studi penitenziari dell'Amministrazione penitenziaria.
1. La promozione alla qualifica
di commissario penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio
nella qualifica.
1. La promozione alla qualifica
di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che
abbia compiuto almeno tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella
qualifica.
1. La promozione alla qualifica
di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo ordinario del Corpo
di polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo
al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario capo
penitenziario che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica.
1. Lo scrutinio per merito
comparativo consiste nel giudizio sulla completa personalità dell'impiegato
emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato
matricolare con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi
giudizi complessivi.
2. Negli scrutini per merito
comparativo si dovrà tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e
della qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza
professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte, anche in
relazione alla sede di servizio.
3. Per gli scrutini si applicano
le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
4. Non è ammesso a scrutinio il
personale del ruolo direttivo ordinario che nei tre anni precedenti lo
scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della
deplorazione. La sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo
dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione
dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento
periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di
stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, e successive modificazioni. Tale ritardo è
elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica è superiore a quattro mesi.
1. La promozione alla qualifica
superiore può essere conferita anche per merito straordinario al personale con
qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e
commissario capo penitenziario i quali, nell'esercizio delle loro funzioni,
abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova
di eccezionali capacità, o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la
sicurezza e l'incolumità pubblica, dimostrando di possedere le qualità
necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore.
2. Al personale con qualifica di
commissario coordinatore penitenziario, che si trovi nelle condizioni di cui al
comma 1, sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per
cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di
anzianità.
3. Le promozioni per merito
straordinario di cui ai commi 1 e 2, sono conferite secondo le modalità
previste dall'articolo 54 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni.
1. Per il personale appartenente
al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 44, 45 e 49 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive modificazioni.
2. Dopo l'articolo 46 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 46-bis (Organi
competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del
ruolo direttivo ordinario in servizio presso le articolazioni centrali del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). - 1. Il rapporto informativo
per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso le
articolazioni centrali dell'Amministrazione penitenziaria è compilato:
a) per il personale con qualifica
di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente
dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
dell'ufficio dal quale dipendono;
b) per il personale con qualifica
di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio
complessivo è espresso dal direttore generale dell'Amministrazione
penitenziaria.".
3. Dopo l'articolo 47 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art. 47-bis (Organi
competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale del
ruolo direttivo ordinario in servizio presso i provveditorati regionali
dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). - 1. Il rapporto
informativo, per il personale del ruolo direttivo ordinario in servizio presso
i provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, è compilato:
a) per il personale con qualifica
di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente
dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore
regionale;
b) per il personale con qualifica
di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario dal
provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.
2. Il rapporto informativo per il
personale in servizio presso le scuole e servizi dell'Amministrazione
penitenziaria è compilato:
a) per il personale con qualifica
di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal dirigente da
cui dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'ufficio
centrale del personale;
b) per il personale con qualifica
di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
direttore dell'ufficio centrale del personale. Il giudizio è espresso dal
Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
4. Dopo l'articolo 48 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il
seguente: "Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto
informativo per il personale direttivo ordinario in servizio presso gli
istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale del ruolo
direttivo ordinario in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato:
a) per il personale con qualifica
di commissario penitenziario e vice commissario penitenziario, dal direttore
dell'istituto. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale;
b) per il personale con qualifica
di commissario coordinatore penitenziario e commissario capo penitenziario, dal
provveditore regionale. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore
generale dell'Amministrazione penitenziaria.".
1. Al personale del ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal
direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal
direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di
riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche sono stabilite con
un'integrazione al regolamento di servizio approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.
2. Il personale del ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria, in divisa o munito
della tessera di riconoscimento, ha diritto al libero percorso sulle linee
tranviarie, metropolitane o automobilistiche urbane.
1. Ai sensi dell'articolo 7,
comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le caratteristiche delle divise
uniformi degli appartenenti al ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria, nonché i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso, sono
stabiliti con decreto del Ministro della giustizia.
1. Al personale appartenente ai
ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria si applica, in quanto
compatibile, la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.
449, come di seguito integrato e modificato:
a) all'articolo 3, dopo il comma
3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. Agli appartenenti ai
ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina".
b) all'articolo 4, dopo il comma
4 è aggiunto il seguente:
"4-bis. Agli appartenenti ai
ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina".
2. Qualora si debba procedere al
sensi dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 449 del 1992 nei
confronti di appartenenti ai ruoli direttivi, l'avvio dell'eventuale
istruttoria è disposto dall'autorità centrale competente, che viene previamente
informata in ordine alle relative infrazioni commesse. Nei casi in cui venga
disposto lo svolgimento di inchieste disciplinari, il funzionario istruttore
incaricato è di livello dirigenziale.
CAPO III
Ruolo direttivo speciale del
Corpo di Polizia penitenziaria
1. E' istituito il ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, articolato nelle
seguenti qualifiche, corrispondenti per livello ed ordine gerarchico a quelle
analoghe del ruolo direttivo ordinario:
a) vice commissario
penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo
penitenziario;
d) commissario coordinatore
penitenziario.
2. La dotazione organica del
ruolo direttivo speciale è fissata nella tabella E allegata al presente
decreto.
3. La tabella A, prevista
dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla tabella F allegata
al presente decreto.
1. Al personale appartenente al
ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche
di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia
giudiziaria.
2. Il predetto personale, al
quale, per tutto quanto non specificamente previsto, si applicano le norme di
cui al capo II, svolge le medesime funzioni attribuite agli appartenenti al
ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria.
1. La nomina alla qualifica
iniziale del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria, si
consegue, nel limite delle vacanze organiche al 31 dicembre di ciascun anno,
mediante concorso per titoli ed esame, consistente in due prove scritte ed un
colloquio riservato al personale appartenente alla qualifica di ispettore
superiore o a quella di ispettore capo, con almeno cinque anni di anzianità
nella qualifica di ispettore capo, in possesso del diploma di maturità di
scuola media superiore di secondo grado. Il citato personale non deve aver
riportato, nel precedente biennio, una sanzione disciplinare pari o più grave
della deplorazione. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli
articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
2. I vincitori del concorso sono
nominati vice commissari penitenziari in prova e devono frequentare un corso di
formazione presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari
dell'Amministrazione della durata non inferiore a dodici mesi. La nomina è
conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso.
3. Le modalità di espletamento
del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalità di
svolgimento del corso di formazione e quelle di svolgimento degli esami di fine
corso sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
1. E' dimesso dal corso il
personale che dichiara di rinunciare al corso.
2. Il personale che, per
giustificato motivo, è stato assente dal corso per più di trenta giorni è
ammesso a frequentare un successivo corso. Il personale di sesso femminile, la
cui assenza oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso a
frequentare il corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il
personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più
gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione
e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria su proposta del direttore dell'Istituto
superiore di Studi penitenziari.
1. La promozione alla qualifica
di commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia
penitenziaria si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito
comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice
commissario penitenziario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio
nella qualifica.
1. La promozione alla qualifica
di commissario capo penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al
quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario penitenziario che
abbia compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica.
1. La promozione alla qualifica
di commissario coordinatore penitenziario del ruolo direttivo speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, si consegue mediante scrutinio per merito
comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario
capo penitenziario che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio nella
qualifica.
1. Ad integrazione e parziale
modifica del comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria i predetti ufficiali, per la
specifica professionalità e per la peculiare esperienza da essi maturata a
livello operativo, sono applicati:
a) presso uffici e servizi
tecnico-logistici, sia a livello centrale che periferico, con funzioni di
direzione o di supporto alla direzione;
b) nel servizio di traduzione e
piantonamento dei detenuti e degli internati, sia a livello centrale che
periferico, con compiti di direzione o di supporto alla direzione;
c) presso i Provveditorati
regionali, di supporto al Provveditore per i settori e per le problematiche di
cui alle lettere a) e b), oltre che per gli aspetti organizzativi e di
coordinamento relativamente all'impiego dei contingenti di polizia
penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense e degli
equipaggiamenti;
d) nelle articolazioni centrali,
presso l'Istituto superiore di Studi penitenziari e presso le scuole, di
supporto ai responsabili di dette strutture per l'attività didattica, di
formazione e di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
In tale ambito sono preposti alla direzione ed alle connesse attività operative
dei poligoni di tiro dell'Amministrazione.
2. Tale impiego è di norma
disposto a domanda dell'interessato e con provvedimento da emanarsi tenendo
conto dei criteri di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. E' comunque fatta salva la facoltà
dell'Amministrazione penitenziaria, per sopravvenute esigenze e per il
perseguimento di propri obiettivi prioritari, di disporre autonomamente
l'impiego di ufficiali nei compiti di cui al comma 1.
3. Fermi restando il grado
rivestito e l'anzianità posseduta, le funzioni, sia di livello direttivo che
dirigenziale, attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento sono quelle
corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi effettivamente
conferiti dall'amministrazione.
CAPO V
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima attuazione
del presente decreto, alle qualifiche di vice commissario penitenziario e di
commissario penitenziario del ruolo direttivo speciale si accede:
a) mediante concorso per titoli
ed esame, consistente in una prova scritta ed un colloquio;
b) mediante selezione consistente
nella valutazione di titoli ed un successivo colloquio.
2. La nomina a vice commissario
penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
per sessantacinque posti si consegue mediante il concorso di cui al comma 1,
lettera a), al quale è ammesso il personale appartenente al ruolo degli
ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, ed al ruolo separato e
limitato del Corpo di polizia penitenziaria in possesso almeno del diploma di
maturità di scuola media superiore di secondo grado. Alla copertura di altri
trentacinque posti, si provvede avvalendosi della procedura di cui al comma 1,
lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli ispettori, con
qualifica non inferiore a ispettore superiore, che abbia maturato un'anzianità
nel ruolo di almeno dieci anni e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque
anni le funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano
state svolte presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato,
sia stato assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non
inferiore alle cento unità. Alla copertura di altri dieci posti si provvede
avvalendosi della procedura di cui al comma 1, lettera b), riservata al
personale appartenente al ruolo degli ispettori, qualifica di ispettore
superiore, in possesso almeno del diploma di scuola media e con almeno trenta
anni di effettivo servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La nomina a commissario
penitenziario del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria
si consegue, per i restanti quaranta posti, mediante la procedura di cui al
comma 1, lettera b), riservata al personale appartenente al ruolo degli
ispettori, di qualifica di ispettore superiore, con una anzianità di almeno
trenta anni di effettivo servizio e di almeno dieci anni nel ruolo munito di
diploma di laurea, ovvero munito di diploma maturità di scuola media superiore
di secondo grado e che abbia svolto, senza demerito, per almeno cinque anni le
funzioni di comandante di reparto, sempre che dette funzioni siano state svolte
presso istituti penitenziari ai quali, nel periodo considerato, sia stato
assegnato un contingente medio annuo di polizia penitenziaria non inferiore
alle cento unità.
4. Il personale risultato
vincitore è nominato nelle rispettive qualifiche del ruolo direttivo speciale
del Corpo di polizia penitenziaria e dovrà frequentare un corso di formazione
tecnico-professionale della durata di un anno presso l'Istituto superiore di
Studi penitenziari dell'Amministrazione.
5. Il personale risultato
vincitore del concorso di cui al comma 3 partecipa allo scrutinio per la nomina
alle qualifiche superiori, nei limiti della metà della dotazione organica,
tenuto conto del servizio prestato nello svolgimento delle mansioni di cui
all'articolo 6 e del titolo di studio e sulla base delle esigenze della
Amministrazione.
6. L'anzianità pregressa maturata
nei ruoli inferiori a quello dei commissari penitenziari non concorre a
determinare l'attribuzione del trattamento economico previsto dai commi 22 e 23
dell'articolo 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
7. Le modalità di espletamento
dei citati concorsi, la composizione delle commissioni esaminatrici le materie
oggetto dell'esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione, il
punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e le modalità di
svolgimento dei corsi di formazione, sono stabilite con decreto del Ministro
della giustizia.
8. Ai fini dell'ammissione alle
procedure di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute negli
articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3. E' altresì escluso il personale che nel biennio precedente abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione. Per il
personale nei cui confronti sia pendente procedimento penale o disciplinare, in
attesa della relativa definizione, l'ammissione al concorso o alla selezione,
nonché l'eventuale nomina, è disposta con riserva.
1. All'onere derivante
dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie
previste dall'articolo 12, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A
(art. 1, comma 1)
PROVVEDITORATI
REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
Ancona:
Marche
Bari:
Puglia
Bologna
Emilia-Romagna
Cagliari:
Sardegna
Catanzaro:
Calabria
Firenze:
Toscana
Genova:
Liguria
Milano:
Lombardia
Napoli:
Campania
Padova:
Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige
Palermo:
Sicilia
Perugia:
Umbria
Pescara:
Abruzzo - Molise
Potenza:
Basilicata
Roma:
Lazio
Torino:
Piemonte - Valle d'Aosta
TABELLA B
(art. 1, comma 2)
PROVVEDITORATI REGIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE
PENITENZIARIA
SEDI DI UFFICI DI DIRIGENZA GENERALE.
Bari:
Puglia
Bologna
Emilia-Romagna
Cagliari:
Sardegna
Catanzaro:
Calabria
Firenze:
Toscana
Milano:
Lombardia
Napoli:
Campania
Padova:
Veneto - Friuli-Venezia Giulia - Trentino-Alto Adige
Palermo:
Sicilia
Pescara:
Abruzzo - Molise
Roma:
Lazio
Torino:
Piemonte - Valle d'Aosta
TABELLA C
(art. 1, comma 5)
CENTRI PER LA GIUSTIZIA
MINORILE
1. Centro per la giustizia
minorile di Venezia competente per il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e il
Trentino-Alto Adige.
2. Centro per la giustizia
minorile di Milano competente per la Lombardia.
3. Centro per la giustizia
minorile di Torino competente per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria.
4. Centro per la giustizia
minorile di Bologna competente per l'Emilia-Romagna e le Marche.
5. Centro per la giustizia
minorile di Firenze competente per la Toscana e l'Umbria.
6. Centro per la giustizia
minorile di Roma competente per il Lazio e l'Abruzzo.
7. Centro per la giustizia
minorile di Cagliari competente per la Sardegna.
8. Centro per la giustizia
minorile di Napoli competente per la Campania e la Basilicata.
9. Centro per la giustizia
minorile di Bari competente per la Puglia e il Molise.
10. Centro per la giustizia
minorile di Catanzaro competente per la Calabria.
11. Centro per la giustizia
minorile di Palermo competente per la Sicilia.
TABELLA D
(art. 5, comma 2)
DOTAZIONE ORGANICHE
DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI
E DEL RUOLO DIRETTIVO ORDINARIO
Qualifiche |
Numero posti |
Dirigenti superiori |
4 |
Primi dirigenti |
8 |
Commissari coordinatori
penitenziari |
90 |
Commissari capo penitenziari |
113 |
Vice commissari penitenziari e
commissari penitenziari |
300 |
TOTALE |
515 |
TABELLA E
(art. 20, comma 2)
DOTAZIONI ORGANICHE DEL RUOLO DIRETTIVO SPECIALE
DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Personale
maschile e femminile
Ruolo direttivo speciale |
Numero posti |
Vice commissari penitenziari e
commissari penitenziari |
150 |
Commissari capo penitenziari. |
30 |
Commissari coordinatori
penitenziari. |
20 |
TABELLA F
Tabella A
(Allegata all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni)
CORPO DI POLIZIA
PENITENZIARIA
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Totale |
|
Uomini |
Donne |
|||
Ispettori |
Ispettori Superiori |
590 |
50 |
640 |
Ispettori Capo |
3.428 |
290 |
3.718 |
|
Ispettori |
||||
Vice Ispettori |
||||
Sovrintendenti |
Sovrintendenti Capo |
4.140 |
360 |
4.500 |
Sovrintendenti |
||||
Vice Sovrintendenti |
||||
Agenti
e Assistenti |
Assistenti Capo |
32.068 |
3.480 |
35.548 |
Assistenti |
||||
Agenti Scelti |
||||
Agenti ed Agenti Ausiliari |
||||
TOTALE |
40.226 |
4.180 |
44.406 |
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui
pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico, delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 12 della
legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere
diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del
Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale
del Consiglio superiore della magistratura) è il seguente:
"Art 12. (Delega al Governo
per la riorganizzazione del personale dell'Amministrazione penitenziaria). - 1.
Al fine di consentire il riconoscimento quali uffici di livello dirigenziale
generale dei provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria, ad eccezione
delle sedi di minore rilievo, e il riconoscimento quali uffici di livello
dirigenziale degli istituti penitenziari e degli uffici di analogo livello
professionale, ad eccezione di quelli di minore rilievo, nonché al fine di
realizzare un ampio decentramento delle funzioni e della responsabilità nella
conduzione delle sedi periferiche dell'Amministrazione penitenziaria e della
giustizia minorile, adeguando di conseguenza le strutture del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e dell'ufficio centrale per la giustizia
minorile, il Governo è delegato ad emanare, nel termine di nove mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sulla
base dei criteri concernenti la riorganizzazione e la razionalizzazione degli
uffici dell'Amministrazione dello Stato, di cui alla legge 15 marzo 1997, n.
59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) ampliamento delle dotazioni
organiche dell'Amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e
adeguamento dei profili professionali del personale che vi opera in relazione
all'esigenza di assicurare la più efficace realizzazione dei fini
istituzionali;
b) istituzione di un ruolo
direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera analoga a
quella del personale di pari qualifica dei corrispondente ruolo della Polizia
di Stato;
c) armonizzazione delle norme
contenute nella legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i principi stabiliti alle
lettere precedenti;
d) riapertura dei termini
previsti dall'art. 25 comma 8, della legge15 dicembre 1990, n. 395, per gli
ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di
custodia, ovvero loro ricollocazione professionale;
e) integrazione dell'organico e
adeguamento dei livelli di professionalità del personale amministrativo delle
aree educative, sanitarie, amministrativo-contabili, tecniche, della sicurezza
e del personale, prevedendo l'effettiva realizzazione delle aree medesime in
ogni istituto penitenziario e, compatibilmente, negli uffici di eguale
rilevanza;
f) esplicita indicazione delle
norme legislative abrogate.
2. Il Governo è delegato altresì
ad emanare, nel termine di cui al comma 1, un decreto legislativo, che preveda
l'istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia
penitenziaria, al quale accede il personale appartenente al ruolo degli
ispettori del medesimo Corpo in possesso dei requisiti stabiliti con decreto
del Ministro di grazia e giustizia. Ferme restando le dotazioni organiche
complessive del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'esercizio
della delega saranno osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere requisiti e modalità
di accesso al ruolo mediante, il superamento di un concorso per titoli ed esami
e di uno speciale corso di formazione di durata non inferiore ad un anno;
b) prevedere la dotazione
organica comunque non superiore a duecento unità, l'articolazione in
qualifiche, le relative denominazioni e, in relazione alle esigenze, le
connesse funzioni, escluse quelle proprie dei profili professionali del
direttore di istituto penitenziario;
c) prevedere modalità di
progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento
dei limiti di età solo per esigenze di servizio; sono esclusi l'istituzione di
ruoli dirigenziali e, comunque, l'accesso ad essi;
d) prevedere eventuali
disposizioni transitorie.
3. Gli schemi di decreto
legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali i
decreti legislativi sono emanati anche in assenza del parere.
4. L'amministrazione
penitenziaria può avvalersi fino ad integrale copertura dei posti mediante le
ordinarie procedure concorsuali di professionisti psicologi di particolare
qualificazione, conferendo loro incarichi individuali ai sensi dell'art. 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
corrispondendo a tale personale la retribuzione da stabilire con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, comunque non superiore a quella lorda spettante
al personale di pari grado dell'amministrazione statale.
5. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, determinato in lire 30 miliardi per
l'anno 1999, in lire 80 miliardi per l'anno 2000, e in lire 116.988.295.000 a
decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.
6. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note alle premesse:
- Il testo degli articoli 76 e 87
della Costituzione è, rispettivamente, il seguente:
"Art. 76. L'esercizio della
funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti".
"Art. 87. - 1. Il Presidente
della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
2. Può inviare messaggi alle
Camere.
3. Indice le elezioni delle nuove
Camere e ne fissa la prima riunione.
4. Autorizza la presentazione
alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
5. Promulga le leggi ed emana i
decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
6. Indice il referendum popolare
nei casi previsti dalla Costituzione.
7. Nomina, nei casi indicati
dalle legge, i funzionari dello Stato.
8. Accredita e riceve i
rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali, previa, quando
occorra, l'autorizzazione delle Camere.
9. Ha il comando delle Forze
armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge,
dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
10. Presiede il Consiglio
superiore della magistratura.
11. Può concedere grazia e
commutare le pene.
12. Conferisce le onorificenze
della Repubblica".
- Per il testo dell'art. 72 della
legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo.
- La legge 15 dicembre 1990, n.
395, reca: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59
reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- La legge 15 maggio 1997, n. 127
reca: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo".
- Il decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, reca:
"Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa".
- Il decreto-legge 7 gennaio 1992,
n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, reca:
"Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati,
nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle
corrispondenti categorie delle altre forze di polizia".
- Il decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, reca: "Ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14 comma 1, della legge 15 dicembre
1990, n. 395".
- Il decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 200, reca: "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo
del Corpo di polizia penitenziaria".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1954, n. 3, reca: "Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".
Note all'art. 1:
- Si riporta la tabella E,
allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia
penitenziaria), come sostituita dalla tabella di cui all'allegato B della legge
16 ottobre 1991, n. 321 (Interventi straordinari per la funzionalità degli
uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia):
Sedi e circoscrizioni dei
provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria:
Torino: Piemonte e Valle d'Aosta;
Milano: Lombardia;
Genova: Liguria;
Padova: Veneto, Friuli-Venezia
Giulia e Trentino-Alto Adige;
Bologna: Emilia-Romagna;
Firenze: Toscana;
Ancona: Marche;
Perugia: Umbria;
Roma: Lazio;
Pescara: Abruzzo-Molise;
Napoli: Campania;
Bari: Puglia;
Potenza: Basilicata;
Catanzaro: Calabria;
Palermo: Sicilia occidentale;
Messina: Sicilia orientale;
Cagliari: Sardegna.
- Per l'argomento del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in note alle premesse.
- Il decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, reca: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- La legge 15 dicembre 1990, n.
396, reca: "Interventi per Roma, capitale della Repubblica".
Note all'art. 2:
Il testo dell'art. 17, comma
4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 "Disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" è il
seguente:
"4-bis. L'organizzazione e
la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati
ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il
Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel
rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che
seguono:
da a) a d) (omissis);
e) previsione i decreti
ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 3:
- Il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 aprile 1999, (pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 173 del 26 luglio 1999) reca:
"Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali,
delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del
Ministero di grazia e giustizia - Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria nelle strutture centrali e periferiche - a seguito dei posti
recati in aumento degli articoli 6 e 7 della legge 27 maggio 1998, n.
165".
- Il testo dell'art. 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica) è il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in
materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le
esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore
funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di
bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti
alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle
unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in
servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri
stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per
l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso
anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio
alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento
rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del
31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle
unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata
una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in
servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art.
3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle
procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente
garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza
pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre
1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare
il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma
2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi
raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le
Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il
primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei
processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli
obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove
professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il
Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i
dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponiblità di personale da trasferire secondo le vigenti
procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi
che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o
derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999
la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e riguarda tutte le
procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di di personale. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso
anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche
differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze
delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la
coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad
assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative
di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princìpi di semplificazione
e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da
fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del
Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza
semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi
sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria
riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione
del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art.
52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla
data di ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il
riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della
programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di
3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle
attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i
criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di
personale.
6. Al fine di potenziare la
vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione
di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni
provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non
inferiore di unità al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga
alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate
con i seguenti criteri e modalità:
a) i concorsi sono espletati su
base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali,
per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione
all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere
a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione
territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di
organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione
territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio
della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali,
di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime
due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo
professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a
concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il
profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore
appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una
prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire
le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico
contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente
profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova
attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare:
d) la prova attitudinale deve
svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato può
partecipare ad una sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei
concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo,
della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale,
quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di
qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Per assicurare forme più
efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il
Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno
del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte
da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale,
nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono
inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché
altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della
loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio
del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle
dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella
misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso
del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "47. Per la
copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il
personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31
dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 .
13. Le graduatorie dei concorsi
per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un
periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze
connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a
rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza
di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessivo, ad assumere seicento unità di personale anche in
eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme
restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono
effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una
prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati
all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle
attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico,
scientifico, giuridico, contabile, informatico per svolgere le funzioni del
corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito
positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui
all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello
Stato possono assumere, nel limite di duecento unità complessive, con le
procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche
al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi
di di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le
assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi
precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati
le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994,
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre
1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in
materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli
ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la
spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere
annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale
pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono
essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a
tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché
ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso
ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica
dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti
effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri
ordinamenti ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non
economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi
di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con
l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici
non economici con organico superiore a duecento unità si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni
pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione
complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con
altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili
con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino
o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie
conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli
enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono
destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente.
Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le
amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento
rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2
possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.
21. Per le attività connesse
all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato,
in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.
400, per un numero massimo di 25 unita.
22. Al fine dell'attuazione della
legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è
autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di
un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando
o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle
amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il
trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di
appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti.
Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il
trattamento economico accessorio spettanti, al personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della
progressione della carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art.
1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18,
lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del
1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto
dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità
complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere
annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è
incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle
rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un
ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri,
nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle
assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la
trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota
negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di
dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione
collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri
istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa
siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I
decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere
negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende
svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di
appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato
d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
26. Le domande di trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della
data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio
secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto
dell'attualità dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1,
commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di
lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e
degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio
atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti
attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio".
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 27 della
Costituzione è il seguente:
"27. La responsabilità
penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna
definitiva.
Le pene non possono consistere in
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato".
Non è ammessa la pena di morte,
se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
- Il testo degli articoli 6, 19,
28 e 45 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:
"Art. 6 (Organizzazione e
disciplina degli uffici e dotazioni organiche). - 1. Nelle amministrazioni
pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza
e la variazione delle dotazioni organiche, sono determinate in funzione delle
finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi
fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
ai sensi dell'art. 10. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale
distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei
processi di mobilità e di reclutamento del personale.
2. Per le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400. La distribuzione del personale dei diversi
livelli o qualifiche previsti dalla dotazione organica può essere modificata
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio
al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per la ridefinizione degli
uffici e delle dotazioni organiche si procede periodicamente e comunque a
scadenza triennale, nonché ove risulti necessario a seguito di riordino,
fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni. Ogni amministrazione
procede adottando gli atti previsti dal proprio ordinamento.
4. Le variazioni delle dotazioni
organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle
amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di
personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Per le
amministrazioni dello Stato, in programmazione triennale del fabbisogno di
personale è deliberata dal Consiglio dei Ministri e le variazioni delle
dotazioni organiche sono determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e
sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le
particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale
appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel
senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.
Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante
organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle
istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e
amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute
all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori
astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di
personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di
ricerca.
6. Le amministrazioni pubbliche
che non provvedano agli adempimenti di cui al presente articolo e a quelli
previsti dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso quello
appartenente alle categorie protette".
"Art. 19 (Incarichi di
funzioni dirigenziali). - 1. Per il conferimento di ciascun incarico di
funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali
diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da
realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo
dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando
di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli
incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103
del codice civile.
2. Tutti gli incarichi di direzione
degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente
articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a
sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun
incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico,
salvi i casi di revoca di cui all'articolo 21, nonché il corrispondente
trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha
carattere onnicomprensivo.
3. Gli incarichi di segretario
generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al
loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente
sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente,
a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità
professionali richieste dal comma 6.
4. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a
dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in
misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualità professionali richieste dal comma 6.
5. Gli incarichi di direzione
degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio
di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai
sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
6. Gli incarichi di cui ai commi
precedenti possono essere con feriti con contratto a tempo determinato, e con
le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti
appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli
appartenenti alla seconda fascia a persone di particolare e comprovata
qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti
pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per
almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una
particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della
ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli
avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere
integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione
professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni
di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di
durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati
in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Gli incarichi di direzione
degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle
ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive
generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della
gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale
del contratto individuale di cui al comma 2 dell'articolo 24.
8. Gli incarichi di direzione
degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati,
revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al
Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per il quali non si sia provveduto
si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
9. Degli incarichi di cui ai
commi 3 e 4 e data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze
professionali dei soggetti prescelti.
10. I dirigenti ai quali non sia
affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli
organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni
ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono
stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.
11. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le
amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza
dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra
livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.
12. Per il personale di cui
all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali
continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di
settore".
"Art. 28 (Accesso alla
qualifica di dirigente). - 1. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo
nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti
pubblici non economici avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami.
2. In sede di programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono determinati i posti di dirigente da coprire con due distinte
procedure concorsuali, cui possono rispettivamente partecipare:
a) i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è
richiesto il possesso del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di
servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso
della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel
campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che
hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre,
ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni
pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni;
b) i soggetti muniti di laurea
nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di
ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari
italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o
private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e la Scuola superiore della pubblica
amministrazione. Sono ammessi, altresì, soggetti in possesso della qualifica di
dirigente in strutture private, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto
per almeno cinque anni le funzioni dirigenziali.
3. Con regolamento governativo di
cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti,
sentita la Scuola superiore della pubblica amministrazione, distintamente per i
concorsi di cui alle lettere a) e b) del comma 2:
a) i criteri per la composizione
e la nomina delle commissioni esaminatrici;
b) le modalità di svolgimento
delle selezioni.
4. I vincitori dei concorsi di
cui al comma 1, anteriormente al conferimento del primo incarico dirigenziale,
frequentano un ciclo di attività formative organizzato dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione e disciplinato dal regolamento di cui all'art.
29, comma 5. Tale ciclo comprende anche l'applicazione presso amministrazioni
italiane e straniere, enti o organismi internazionali, istituiti o aziende
pubbliche o private. Per i vincitori dei concorsi di cui alla lettera a) del
comma 2, il regolamento può prevedere che il ciclo formativo, di durata
complessivamente non superiore a dodici mesi, si svolga anche in collaborazione
con istituti universitari italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni
formative pubbliche o private.
5. Ai vincitori dei concorsi di
cui al comma 1, sino al conferimento del primo incarico, spetta il trattamento
economico appositamente determinato dai contratti collettivi.
6. I concorsi di cui al comma 2
sono indetti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli enti pubblici non
economici provvedono a bandire direttamente i concorsi di cui alla lettera a)
del comma 2.
7. Restano ferme le vigenti
disposizioni in materia di accesso delle qualifiche dirigenziali delle carriere
diplomatiche e prefettizie, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dei
Vigili del fuoco".
"Art. 45 (Contratti
collettivi nazionali e integrativi). - 1. La contrattazione collettiva si svolge
su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali.
2. "Comma abrogato dall'art.
43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 .
3. Mediante appositi accordi tra
l'ARAN e le confederazioni rappresentative ai sensi dell'art. 47-bis, comma 4,
sono stabiliti i comparti della contrattazione collettiva nazionale riguardanti
settori omogenei o affini. I dirigenti costituiscono un'area contrattuale
autonoma relativamente a uno o più comparti. Resta fermo per l'area
contrattuale della dirigenza del ruolo sanitario quanto previsto dall'art. 15
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche. Agli
accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le
procedure di cui all'art. 46, comma 5. Per le figure professionali che, in
posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che
comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono
stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto.
4. La contrattazione collettiva
disciplina, in coerenza con il settore privato, la durata dei contratti
collettivi nazionali e integrativi, la struttura contrattuale e i rapporti tra
i diversi livelli. Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio
risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna
amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle
materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i
soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può
avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. Le pubbliche
amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti
collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti
collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di
programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole
difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5. Le pubbliche amministrazioni
adempiono agli obblighi assunti con i contratti collettivi nazionali o
integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurino
l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti".
- Il testo dell'art. 18, comma 2
del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è il seguente:
"2. Agli uffici dirigenziali
generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati
della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di
servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti
elencati al comma 1".
- Il testo dell'art. 11, comma 4,
lettera d), della citata legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:
"4. Anche al fine di
conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e
criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente
capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro
il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti
legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della
Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre
1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione
delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli
testi ai seguenti principi e criteri direttivi. da a) a c) (omissis); d)
prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la
disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario
di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per
gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali,
implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca".
Per l'argomento del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 40 e 43
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento
del personale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), è il
seguente:
"Art. 40 (Nomina a primo
dirigente). - La nomina a primo dirigente si consegue mediante corso di
formazione dirigenziale, con esame finale, al quale è ammesso il personale del
ruolo dei commissari in possesso della qualifica di vice questore aggiunto o
con nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo.
L'ammissione al corso, nel limite
dei posti che si prevede si renderanno disponibili alla data della sua
conclusione, aumentati del 50% con arrotondamento all'unità per eccesso, si
consegue mediante concorso interno per titoli di servizio ed esami.
Al concorso per titoli di
servizio ed esami, sarà ammesso, secondo l'ordine di ruolo, a cominciare dalla
qualifica più elevata, nel limite di otto volte i posti da conferire, il
personale di cui al primo comma che nell'ultimo quinquennio abbia riportato il
giudizio complessiva di "ottimo" di cui al successivo art. 62.
Il concorso, per titoli ed esami,
è indetto annualmente con decreto del Ministro dell'interno da pubblicarsi nel
bollettino ufficiale del personale.
Gli aspiranti indicano nella domanda
i titoli di servizio di cui al punto c) del successivo comma settimo allegando
la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.
Il direttore della direzione
centrale del personale presso il dipartimento della pubblica sicurezza invia
alla commissione esaminatrice del concorso l'elenco dei titoli posseduti da
ciascun aspirante, il fascicolo personale, copia dello stato matricolare, le
domande ed i titoli prodotti dagli interessati.
Le categorie di titoli di
servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna
categoria sono stabiliti come segue:
a) rapporti informativi e giudizi
complessivi del quinquennio anteriore, punti 25;
b) qualità delle funzioni svolte
con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata
ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio,
punti 10;
c) incarichi e servizi speciali
conferiti con specifico provvedimento dall'amministrazione, che comportino un
rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza
professionale, punti 6;
d) titoli attinenti alla
formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare
riguardo al profitto tratto dai corsi professionali, punti 4;
e) idoneità conseguita in precedenti
corsi di formazione dirigenziale, punti. 3,50;
f) speciali riconoscimenti, punti
1,50.
L'esame consiste in:
1) una prova scritta
teorico-pratica di carattere professionale;
2) un colloquio rivolto ad
accertare il grado di preparazione professionale del candidato, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali che sarà chiamato a svolgere.
Sono ammessi al colloquio i
candidati che abbiano riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore
a trenta cinquantesimi.
Il punteggio sia per la prova
scritta che per il colloquio è espresso in cinquantesimi e l'esito delle prove
è considerato favorevole quando la votazione non sia per ciascuna di esse
inferiori a trenta cinquantesimi.
La votazione complessiva è data
dalla somma del voto riportato nella valutazione dei titoli e della media del
voto riportato nella prova scritta e del voto ottenuto nel colloquio.
A parità di punteggio, ha la
preferenza il candidato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica il
candidato collocato primo nel ruolo di anzianità.
Il personale che per due volte
non consegue idoneità nelle prove d'esame non potrà essere ammesso a concorso
di cui al presente articolo".
"Art. 43 (Attribuzione della
qualifica di dirigente superiore). - La qualifica di dirigente superiore, nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, viene conferita
mediante scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 61 del presente
decreto legislativo, ai primi dirigenti che compiano alla stessa data tre anni
di effettivo servizio nella qualifica.
Le promozioni hanno effetto dal
1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
vacanze.".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 della
citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, è il seguente:
"Art. 9 (Doveri di subordinazione).
- 1. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria hanno doveri di
subordinazione gerarchica nei confronti:
a) del Ministro di grazia e
giustizia;
b) dei Sottosegretari di Stato
per la grazia e la giustizia quando esercitano, per delega del Ministro,
attribuzioni in materia penitenziaria;
c) del direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria;
d) del direttore dell'ufficio del
personale del Corpo di polizia penitenziaria;
e) del provveditore regionale;
f) del direttore dell'istituto;
g) dei superiori
gerarchici.".
Per l'argomento del decreto 6
agosto 1999, n. 300, si vedano le note all'art. 1.
Note all'art. 7:
Il testo del comma 6 dell'art. 3
della citata legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:
"6. La partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età,
salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse
alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione".
Il testo degli articoli 93 e 205
del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 è il
seguente:
"Art. 93 (Esclusione dagli
esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92
è escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato è
stato deferito al giudizio della Commissione di disciplina, il Ministro, anche
se non ha disposto la sospensione cautelare, può, sentito il Consiglio
d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio.
"Art. 205 (Requisito generale
di ammissibilità ai concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione). -
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 93, 94 e 95, non sono ammessi ai
concorsi, agli esami ed agli scrutini di promozione gli impiegati che
nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a
"buono ".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, reca: "Approvazione del regolamento
sui requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso gli
appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia
ed i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia
di Stato che espleta funzioni di polizia".
Note all'art. 14:
- L'art. 40 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (riordinamento delle
carriere degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:
"Art. 40 (Decorrenza delle
promozioni per scrutinio). - Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due
volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre. Salvo quanto
disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo
l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1o luglio e dal 1o
gennaio successivi.
è ammesso agli scrutini il
personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le
predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.
L'impiegato delle carriere
esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro
quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è
conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio.
E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze
di servizio, la rinunzia alla promozione.".
- L'art. 4, comma 2 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 (Determinazione delle sanzioni disciplinari
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione
dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15
dicembre 1990, n. 395), è il seguente:
"2. Essa comporta il ritardo
di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della
classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a
maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è
stata rilevata".
Note all'art. 15:
- Il testo dell'art. 54 del
citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è il seguente:
"54. Decorrenza delle
promozioni per merito straordinario. - 1. Le promozioni di cui al presente
decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite
anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie.
2. Le promozioni per merito
straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1,
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo
alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.
3. La proposta di promozione per
merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti,
dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente
dell'istituto o del servizio.
4. Sulla proposta decide il
Ministro di grazia e giustizia, previo parere delle commissioni di cui all'art.
51, secondo le rispettive competenze, salvo che per la proposta relativa all'assistente
capo, sulla quale il parere viene espresso dalla commissione dei
sovrintendenti.
5. Un'ulteriore promozione per
merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre
anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni
previste dai precedenti articoli, al personale interessato sono attribuiti tre
scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da
aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità.".
Note all'art. 16:
- Il testo degli articoli 44, 45
e 49 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è il seguente:
"Art. 44 (Rapporti
informativi). - 1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve
essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto
informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo ,
"distinto , "buono , "mediocre o "insufficiente .
2. Il giudizio complessivo deve
essere motivato.
3. Al personale nei confronti del
quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta
una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere
attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono .
4. Con decreto del Ministro di
grazia e giustizia saranno stabilite, le modalità in base alle quali deve
essere redatto il rapporto informativo, volto a delineare la personalità
dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio,
da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse funzioni attribuite
al personale di ciascun ruolo ed alle relative responsabilità:
a) competenza professionale;
b) capacità di risoluzione;
c) capacità organizzativa;
d) qualità dell'attività svolta;
e) altri elementi di giudizio.
5. Per ciascuno degli indicati
parametri, dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei
quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto
informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile
da un minimo di 1 ad un massimo di 3.
6. Il consiglio di
amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i
criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole
carriere.
7. Sulle questioni attinenti allo
stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai
trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento
esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi".
"Art. 45 (Giudizio
complessivo). - 1. L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di
cui agli articoli 46, 47, 48 e 49, può, con adeguata motivazione, variare in
più o in meno, nei limiti indicati al comma 5 dell'articolo 44, i punteggi
relativi ai singoli elementi di giudizio.
2. Ha altresì facoltà di
attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il
punteggio massimo previsto per ciascun elemento.
3. L'appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è
comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.
4. Entro trenta giorni dalla
comunicazione può ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di
polizia penitenziaria, di cui all'art. 50, con facoltà di inoltrare il ricorso
in piego chiuso".
"Art. 49 (Rapporto
informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo). - 1. Per
il personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o
fuori ruolo, si applica l'art. 53 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.".
Note all'art. 17:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, reca: "Regolamento di servizio del
Corpo di polizia penitenziaria".
Note all'art. 18:
- Il testo dell'art. 7, comma 4,
della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, è il seguente:
"4. Il Ministro di grazia e
giustizia con proprio decreto determina le caratteristiche delle divise
uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonché i criteri
concernenti l'obbligo e le modalità d'uso".
Note all'art. 19:
- Si riporta il testo degli
articoli 3 e 4 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, come
modificato dal decreto qui pubblicato:
"Art. 3 (Pena pecuniaria). -
1. La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque
trentesimi di una mensilità dello stipendio e degli altri assegni a carattere
fisso e continuativo.
2. Con tale sanzione vengono
punite le seguenti infrazioni:
a) la recidiva in una mancanza
punibile con la censura;
b) l'esercizio occasionale di commercio
o di mestiere incompatibile;
c) l'inosservanza dell'obbligo di
mantenere la permanenza o la reperibilità;
d) la manifesta negligenza nel
prendere visione dell'ordine di servizio;
e) l'omessa o ritardata
presentazione in servizio fino ad un massimo di quarantotto ore;
f) la grave negligenza in
servizio;
g) il ritardo o la negligenza
nell'esecuzione di un ordine;
h) l'irregolarità nell'ordine di
trattazione degli affari;
i) l'inosservanza del dovere di
informare immediatamente i superiori della ricezione di un ordine la cui
esecuzione costituisce manifestamente reato;
l) l'inosservanza delle norme che
vietano lo svolgimento di attività politica nei casi previsti dalla legge;
m) l'inosservanza delle norme che
regolano i diritti sindacali degli appartenenti al Corpo di polizia
penitenziaria;
n) l'emanazione di un ordine non
attinente al servizio o alla disciplina o eccedente i compiti di istituto o
lesivo della dignità professionale;
o) l'omissione o l'imprecisione
nell'emanazione di ordini o di disposizioni di servizio;
p) l'inosservanza del divieto di
influire, direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore da parte
del detenuto o dell'internato;
q) il contegno sconveniente con i
detenuti o gli internati ed il servirsi di essi per scrivere lettere, domande o
rapporti;
r) le parzialità manifeste, i
modi inurbani, gli abusi di autorità coi dipendenti o coi detenuti o gli
internati, i motteggi e le ingiurie rivolti a questi ultimi;
s) la tolleranza delle indebite
introduzioni e dei traffici di generi nello stabilimento;
t) la trascuratezza nel
sorvegliare i detenuti o gli internati, particolarmente se incaricati di
servizi speciali, in modo da rendere possibili abusi da parte dei medesimi;
u) la infedeltà in servizio,
manifestata col rivelare ad estranei o a detenuti o internati fatti relativi al
servizio stesso o riguardanti i processi in corso, o con l'occultare le
mancanze dei detenuti o internati o con l'asportare dall'ufficio documenti o
copie di qualsiasi natura;
v) il procurare ai detenuti o
agli internati viveri, bevande, ed altri oggetti;
z) il ritardo ingiustificato nel
consegnare ai superiori oggetti sequestrati ai detenuti o internati;
aa) il comprare o vendere, il
dare o ricevere in prestito dai detenuti o internati qualsiasi somma od oggetto,
al di fuori dei casi rientranti nei compiti d'istituto;
bb) il turpiloquio abituale e le
bestemmie, specialmente alla presenza dei detenuti o internati;
cc) l'ingerenza negli affari
relativi ai processi dei detenuti, il far commissioni di qualsivoglia natura
per conto dei detenuti o internati;
dd) il maltrattare i detenuti o
internati;
ee) il servirsi senza permesso
per uso particolare di oggetti di pertinenza dell'Amministrazione o destinati a
servizi o a vantaggio della medesima;
ff) l'inesattezza o
l'ingiustificato ritardo nel riferire sulle infrazioni dei dipendenti e dei
detenuti o internati.
3. La pena pecuniaria è inflitta
dal provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di
disciplina".
"3-bis. Agli appartenenti ai
ruoli direttivi la pena pecuniaria è inflitta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina".
"Art. 4 (Deplorazione). - 1.
La deplorazione è una dichiarazione scritta di formale riprovazione, con la
quale vengono punite le seguenti infrazioni:
a) la recidiva entro sei mesi
delle infrazioni già punite con la pena pecuniaria;
b) il dare prove manifeste di
negligenza nel comando o nel mantenere la disciplina;
c) il frequentare luoghi, persone
o compagnie sconvenienti con evidente offesa alla dignità delle funzioni;
d) il contrarre debiti con i
dipendenti;
e) l'alterco con i colleghi o con
altri operatori penitenziari in presenza dei detenuti;
f) il fare eseguire ai detenuti
lavori senza autorizzazione;
g) l'introdursi nelle sezioni ove
sono ristretti detenuti di sesso diverso, senza autorizzazione;
h) gli atti diretti ad impedire o
limitare l'esercizio dei diritti politici o sindacali o del mandato di
difensore o di componente di un organo collegiale previsto dalle norme del
Corpo di polizia penitenziaria;
i) la negligenza nel governo o
nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel
controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
l) la negligenza o l'imprudenza o
la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o
nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali,
infrastrutture, carteggio e documenti;
m) l'addormentarsi in servizio;
n) le indebite osservazioni in
servizio, il censurare l'operato dei superiori, il seminare malcontento fra i
colleghi;
o) la tolleranza di abusi
commessi dai dipendenti;
2. Essa comporta il ritardo di un
anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe
di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il
primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata.
3. La deplorazione può essere
inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravità
della mancanza.
4. La deplorazione è inflitta dal
provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di
disciplina."
"4-bis. Agli appartenenti ai
ruoli direttivi la deplorazione è inflitta dal direttore generale
dell'Amministrazione penitenziaria, previo giudizio del Consiglio centrale di
disciplina".
- Il testo dell'art. 15 del
citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 è il seguente:
"Art. 15 (Istruttoria per
l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal
servizio e della destituzione). 1. L'istruttoria per irrogare la pena
pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio o la destituzione deve
svolgersi attraverso le seguenti fasi:
a) il direttore dell'istituto, il
capo dell'ufficio o del servizio che abbia notizia di un'infrazione commessa da
un dipendente, per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura,
informa il provveditore regionale competente per la sede in cui lo stesso
presta servizio, qualora l'infrazione comporti la sanzione della pena
pecuniaria o della deplorazione; informa l'autorità centrale competente,
qualora l'infrazione comporti la sanzione della sospensione dal servizio o
della destituzione.
2. Le predette autorità, ove
ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette
sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo
svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o
servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale o
inquadrato nella nona qualifica funzionale.
3. Per il funzionario istruttore
valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli
di disciplina.
4. Egli provvede, entro dieci
giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le
giustificazioni nei termini e con le modalità di cui all'art. 14, e svolge,
successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o
richiesti dall'inquisito.
5. L'inchiesta deve essere
conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta
di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.
6. Questi riunisce tutti gli atti
in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo
su ciascuno foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale
allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorità che ha disposto
l'inchiesta.
7. Detta autorità, esaminati gli
atti, se ritiene che gli addebiti non sussistono, ne dispone l'archiviazione
con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni,
all'organo competente ad infliggere una sanzione minore.
8. Qualora gli addebiti
sussistano, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune
osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli
articoli 3, 4, 5 e 6".
Note all'art. 20:
- Si riporta la tabella A
prevista dall'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443:
"Tabella A”
CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
DOTAZIONI ORGANICHE
Ruolo |
Qualifiche |
Dotazione organica |
Totale |
|
Uomini |
Donne |
|||
Ispettori |
Ispettori Superiori |
680 |
60 |
740 |
Ispettori Capo |
3.524 |
306 |
3.830 |
|
Ispettori |
||||
Vice Ispettori |
||||
Sovrintendenti |
Sovrintendenti Capo |
4.140 |
360 |
4.500 |
Sovrintendenti |
||||
Vice Sovrintendenti |
||||
Agenti
e Assistenti |
Assistenti Capo |
30.668 |
3.282 |
33.950 |
Assistenti |
||||
Agenti Scelti |
||||
Agenti ed Agenti Ausiliari |
||||
TOTALE |
39.012 |
4.008 |
43.020 |
Note all'art. 22:
- Per il testo degli articoli 93
e 205, si vedano le note all'art. 7.
Note all'art. 27:
- Il testo del comma 6 dell'art.
25 della citata legge 15 dicembre 1990, n. 395, è il seguente:
"6. Gli ufficiali del ruolo
ad esaurimento assumono le funzioni e gli obblighi dei funzionari direttivi o
dei dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria e possono essere preposti, a
domanda, alla direzione dei servizi tecnico-logistici, del servizio di traduzione
dei detenuti ed internati e del servizio di piantonamento dei detenuti ed
internati ricoverati in luoghi di cura, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di servizio di cui all'art. 29, nonché dei servizi di
amministrazione.
Possono altresì essere preposti,
a domanda, alla direzione degli istituti e servizi dell'Amministrazione
penitenziaria, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi
vigenti per il corrispondente profilo professionale".
- Il testo dell'art. 90 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, è il
seguente:
"Art. 90 (Modalità per la
preposizione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli
agenti di custodia a taluni servizi). - 1. La preposizione degli ufficiali del
ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi
tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e
internati di cui al comma 6 dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395,
sia a livello centrale che a livello periferico, avviene a domanda
dell'interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare,
della formazione e della preparazione professionale dell'ufficiale, della
esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi,
dell'eventuale possesso di specializzazione, nonché del grado rivestito e
dell'anzianità posseduta".
Note all'art. 28:
- Il testo dei commi 22 e 23
dell'art. 43 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ("Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"), è il seguente:
"Ai funzionari del ruolo dei
commissari ed equiparati alla Polizia di Stato che abbiano prestato servizio
senza demerito per quindici anni, è attribuito il trattamento economico
spettante al dirigente superiore".
Ai funzionari del ruolo dei
commissari ed equiparati della Polizia di Stato e ai primi dirigenti che
abbiano prestato servizio senza demerito per 25 anni, è attribuito il trattamento
economico spettante al dirigente superiore".
- Per il testo degli articoli 93
e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si
vedano le note all'art. 27.
Note all'art. 29:
- Per il testo dell'art. 12,
comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si veda la nota al titolo
Aggiornamenti
Avviso di rettifica in G.U. 7/8/2000, n. 183 (relativo
all'art. 4).
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. n. 219/L relativo
alla G.U. 29/12/2000, n. 302), ha disposto (con l'art. 51) la modifica
dell'art. 4.