Legge 29 marzo
1983, n. 93.
Legge quadro sul
pubblico impiego.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 aprile 1983, n.
93.
Con
riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione
pubblica): Circ. 14 gennaio 1998, n. 1;
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 maggio 1998, n. 113;
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245;
-
Ministero dei trasporti: Circ. 17 novembre 1997, n. 37810;
-
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 3 aprile 1998, n. 42/98;
-
Ministero del tesoro: Circ. 4 gennaio 1996, n. 661;
-
Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 21 giugno 1997, n. 390; Circ. 25
giugno 1997, n. 402; Circ. 2 luglio 1997, n. 410; Circ. 20 marzo 1998, n. 137;
Circ. 11 giugno 1998, n. 271; Circ. 6 luglio 1998, n. 299; Circ. 21 luglio
1998, n. 316; Circ. 22 luglio 1998, n. 321;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 17 giugno 1998, n.
AGP/1/2/2154/98/AR2.1;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 29 gennaio 1996, n. 25690; Circ. 13 marzo 1996, n.
6/96; Circ. 12 aprile 1996, n. 26857; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 10
giugno 1996, n. 29906; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.
TITOLO I
Assetto della disciplina del pubblico impiego
1.
Ambito di applicazione della legge.
Le
disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei
comuni e di tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali
si attengono ad esse ciascuna secondo il proprio ordinamento.
I
principi desumibili dalle disposizioni della presente legge costituiscono,
altresì, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento
e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
2.
Disciplina di legge.
[Sono
regolati in ogni caso con legge dello Stato e, nell'ambito di competenza, con
legge regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero sulla
base della legge, per atto normativo o amministrativo, secondo l'ordinamento
dei singoli enti o tipi di enti:
1)
gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i
principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
2) i
procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione
del rapporto di pubblico impiego;
3) i
criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali in ciascuna di esse compresi;
4) i
criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
5) i
ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle
qualifiche;
6) le
garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti
fondamentali;
7) le
responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
8) la
durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
9)
l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed
il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della
pubblica amministrazione](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
3.
Disciplina in base ad accordi.
[Nell'osservanza
dei principi di cui all'articolo 97 della Costituzione e di quanto previsto dal
precedente articolo 2, sono disciplinati con i procedimenti e gli accordi
contemplati dalla presente legge, in ogni caso, i seguenti aspetti
dell'organizzazione del lavoro e del rapporto di impiego:
1) il
regime retributivo di attività, ad eccezione del trattamento accessorio per
servizi che si prestano all'estero, presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e le istituzioni culturali e scolastiche;
2) i
criteri per l'organizzazione del lavoro nell'ambito della disciplina fissata ai
sensi dell'articolo 2, n. 1;
3)
l'identificazione delle qualifiche funzionali, in rapporto ai profili
professionali ed alle mansioni;
4) i
criteri per la disciplina dei carichi di lavoro e le altre misure volte ad
assicurare l'efficienza degli uffici;
5)
l'orario di lavoro, la sua durata e distribuzione, i procedimenti di rispetto;
6) il
lavoro straordinario;
7) i
criteri per l'attuazione degli istituti concernenti la formazione professionale
e l'addestramento;
8) le
procedure relative all'attuazione delle garanzie del personale;
9) i
criteri per l'attuazione della mobilità del personale, nel rispetto delle
inamovibilità previste dalla legge.
Gli
accordi sindacali, disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che
prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera volontaria e
gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla
normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli
orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione
dell'amministrazione di appartenenza(1)](2).
(1) Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 agosto 1991, n.
266.
(2) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
4.
Principi di omogeneizzazione.
[Gli
atti previsti dai due precedenti articoli devono ispirarsi ai principi della
omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza
dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
5.
Comparti.
[I
pubblici dipendenti sono raggruppati in un numero limitato di comparti di
contrattazione collettiva. Per ciascun comparto le delegazioni di cui agli
articoli seguenti provvedono alla stipulazione di un solo accordo, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 12.
La
determinazione del numero dei comparti e la composizione degli stessi sono
effettuate con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera
del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri sulla base degli accordi dallo stesso definiti con le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
sentite le regioni e previa comunicazione al Parlamento.
Eventuali
variazioni nel numero e nella composizione dei comparti sono disposte con il
medesimo procedimento previsto nel comma precedente.
Il
comparto comprende, nel rispetto delle autonomie costituzionalmente garantite,
i dipendenti di più settori della pubblica amministrazione omogenei o
affini](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs.
3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a
decorrere dalla data ivi indicata.
6.
Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo.
[Per
gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, la delegazione è composta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la
presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
La
delegazione è integrata dai Ministri competenti in relazione alle
amministrazioni comprese nei comparti.
I
Ministri, anche in ordine alle disposizioni degli articoli seguenti, possono
delegare sottosegretari in base alle norme vigenti.
La
delegazione sindacale è composta dai rappresentanti delle organizzazioni
nazionali di categoria maggiormente rappresentative per ogni singolo comparto e
delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
Le
delegazioni, che iniziano le trattative almeno otto mesi prima della scadenza
dei precedenti accordi, debbono formulare una ipotesi di accordo entro quattro
mesi dall'inizio delle trattative.
Nel
corso delle trattative la delegazione governativa riferisce al Consiglio dei
Ministri.
Le
organizzazioni sindacali dissenzienti dall'ipotesi di accordo o che dichiarino
di non partecipare alle trattative possono trasmettere al Presidente del
Consiglio dei Ministri e ai Ministri che compongono la delegazione le loro
osservazioni.
Il
Consiglio dei Ministri, entro il termine di quindici giorni dalla formulazione
dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie come
determinate dal successivo art. 15, esaminate anche le osservazioni di cui al
comma precedente, sottopone alla Corte dei conti il contenuto dell'accordo
perché ne verifichi la legittimità ai sensi del testo unico approvato con R.D.
12 luglio 1934, n. 1214. La Corte dei conti si pronuncia nel termine di
quindici giorni dalla ricezione dell'accordo. In caso di pronuncia negativa le
parti formulano una nuova ipotesi di accordo, che viene nuovamente trasmessa al
Consiglio dei Ministri. In caso di pronuncia positiva, entro il termine di
dieci giorni dalla pronuncia stessa, le norme risultanti dalla disciplina
prevista dall'accordo sono recepite ed emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri. La stessa procedura è
adottata in caso di mancata pronuncia entro il termine indicato(1).
Nei
quindici giorni successivi all'emanazione del decreto del Presidente della
Repubblica di cui al comma precedente la Corte dei conti controlla la
conformità del decreto alla pronuncia di cui al precedente comma e procede alla
registrazione ai sensi del citato testo unico, approvato con R.D. 12 luglio
1934, n. 1214, fatte comunque salve le disposizioni degli artt. 25 e seguenti
del medesimo testo unico. Decorsi quindici giorni senza che sia intervenuta una
pronuncia, il controllo si intende effettuato senza rilievi e il decreto diviene produttivo di effetti(1)](2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 18, L. 12 giugno
1990, n. 146.
(2) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
7.
Accordi sindacali per i dipendenti degli enti pubblici non economici.
[Per
gli accordi riguardanti i dipendenti degli enti pubblici non economici
sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato, fermo restando il procedimento di
cui al precedente articolo 6, la delegazione della pubblica amministrazione è
composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per la
funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal Ministro del tesoro,
dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da cinque membri, rappresentativi delle
varie categorie degli enti stessi, designati a maggioranza dai rispettivi
presidenti, a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o
direttamente da questi in caso di mancata designazione entro il termine di
trenta giorni dalla richiesta.
Al
Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come
previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
8.
Accordi sindacali per i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle
province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni.
[Per
gli accordi riguardanti i dipendenti delle amministrazioni dei comuni, delle
province, delle comunità montane e dei loro consorzi o associazioni, fermo
restando il procedimento di cui al precedente articolo 6, la delegazione della
pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e
della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da una rappresentanza di cinque membri dell'Associazione nazionale dei
comuni d'Italia (ANCI), di quattro membri dell'Unione province d'Italia (UPI) e
da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani
(UNCEM).
Al
Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come
previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.
Ai
fini del rispetto dei principi della presente legge gli enti locali emanano gli
atti amministrativi conseguenti alla disciplina fissata nel decreto del
Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 6, ultimo comma(1)](2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio
1984, n. 219 (Gazz. Uff. 1 agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 8, nella parte in cui non fa salva la competenza della regione
Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento del personale dei comuni prevista
dall'art. 65 dello statuto speciale della regione.
(2) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
9.
Accordi sindacali per i dipendenti del Servizio sanitario nazionale.
[Per
gli accordi riguardanti i dipendenti delle unità sanitarie locali (USL), fermo
restando il procedimento di cui al precedente art. 6, la delegazione della
pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o
dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la presiede, dal
Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione
economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro
della sanità, da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, da sei rappresentanti designati dall'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI) e da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità,
enti montani (UNCEM).
Al
Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie, come
previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo
15(1)](2).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio
1984, n. 219 (Gazz. Uff. 1 agosto 1984, n. 211) ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 9 della presente legge. Successivamente, il predetto articolo 9 è
stato così sostituito dall'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 426 (Gazz. Uff. 21
agosto 1985, n. 196), entrata in vigore per effetto dell'art 3, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
(2) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
10.
Accordi sindacali per i dipendenti delle regioni e degli enti pubblici non
economici da esse dipendenti.
[Per
gli accordi riguardanti il personale delle regioni a statuto ordinario nonché
degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, fermo il procedimento di
cui al precedente articolo 6, con esclusione dell'ultimo comma, la delegazione
della pubblica amministrazione è composta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la
presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
da un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse.
Al
Consiglio dei Ministri spetta la verifica delle compatibilità finanziarie come
previsto dal precedente articolo 6 in relazione al successivo articolo 15.
Al
fine del rispetto dei principi della presente legge, la disciplina contenuta
nell'accordo è approvata con provvedimento regionale in conformità ai singoli
ordinamenti, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarità
dell'ordinamento degli uffici regionali e degli enti pubblici non economici
dipendenti dalle regioni entro il limite delle disponibilità finanziarie all'uopo
stanziate nel bilancio regionale(1)(2)](3).
(1) La Corte costituzionale, con sentenza 13-25 luglio
1984, n. 219 (Gazz. Uff. 1 agosto 1984, n. 211), ha dichiarato l'illegittimità
dell'art. 10, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la legge
regionale approvativa dell'accordo possa apportare gli adeguamenti resi
necessari dalla «disciplina di legge» in materia di ordinamento degli uffici
regionali e del personale ad essi addetto, prevista dal precedente art. 2 e
quelli richiesti dalle altre peculiarità del rispettivo ordinamento, nonché
dalle disponibilità del bilancio regionale.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 8 agosto 1985,
n. 426 (Gazz. Uff. 21 agosto 1985, n. 196).
(3) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
11.
Contenuto degli accordi sindacali in materia di pubblico impiego.
[Gli
accordi sindacali di cui ai precedenti articoli disciplinano tutti gli assegni
fissi ed ogni altro emolumento, stabilendo comunque per questi ultimi i criteri
di attribuzione in relazione a speciali contenuti della prestazione di lavoro e
determinando in ogni caso l'incidenza sull'ammontare globale della spesa e la
quota eventualmente destinata agli accordi di cui al successivo articolo 14.
È
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici cui
l'accordo si riferisce di concedere trattamenti integrativi non previsti
dall'accordo stesso e comunque comportanti oneri aggiuntivi.
Negli
accordi devono essere definiti, su indicazione della delegazione della pubblica
amministrazione, i seguenti elementi:
a) la
individuazione del personale cui si riferisce il trattamento;
b) i
costi unitari e gli oneri riflessi del suddetto trattamento;
c) la
quantificazione della spesa.
Possono
essere dettate, con i procedimenti e gli accordi di cui all'articolo 3, norme
dirette a disciplinare le procedure per la prevenzione e il componimento dei
conflitti di lavoro.
Il
Governo è tenuto a verificare, come condizione per l'inizio delle procedure di
cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12, che le organizzazioni sindacali di cui
al precedente art. 6 ed ai successivi articoli 12 e 14 abbiano adottato codici
di autoregolamentazione del diritto di sciopero(1).
I
codici di autoregolamentazione debbono essere allegati agli accordi di cui agli
articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 12](2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 15, L. 12 giugno
1990, n. 146, riportata alla voce Lavoro.
(2) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
12.
Accordi sindacali intercompartimentali.
[Fermo
restando quanto disposto dal precedente articolo 2, al fine di pervenire alla
omogeneizzazione delle posizioni giuridiche dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, sono disciplinate mediante accordo unico per tutti i comparti
specifiche materie concordate tra le parti. In particolare: le aspettative, i
congedi e i permessi, ivi compresi quelli per malattia e maternità, le ferie,
il regime retributivo di attività per qualifiche funzionali uguali o
assimilate, i criteri per i trasferimenti e la mobilità, i trattamenti di
missione e di trasferimento nonché i criteri per la eventuale concessione di
particolari trattamenti economici integrativi rigorosamente collegati a
specifici requisiti e contenuti delle prestazioni di lavoro.
La
delegazione della pubblica amministrazione per la contrattazione relativa
all'accordo intercompartimentale è composta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, che la
presiede, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
un rappresentante per ogni regione designato dalle stesse, da cinque
rappresentanti delle associazioni di enti locali territoriali e da cinque
rappresentanti degli enti pubblici non economici designati secondo quanto
disposto dall'articolo 7.
La
delegazione delle organizzazioni sindacali è composta da tre rappresentanti per
ogni confederazione maggiormente rappresentativa su base nazionale.
Si
applicano le regole procedimentali di cui al precedente articolo 6 e di cui
all'ultimo comma dei precedenti articoli 8 e 10(1)](2).
(1) Vedi il D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13.
(2) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
13.
Efficacia temporale degli accordi.
[Gli
accordi stipulati ai sensi degli articoli precedenti hanno durata triennale.
La
disciplina emanata sulla base degli accordi conserva provvisoriamente efficacia
fino all'entrata in vigore di nuove normative, fermo restando che le stesse si
applicano dalla data di scadenza dei precedenti accordi](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
14.
Accordi decentrati.
[Nell'ambito
e nei limiti fissati dalla disciplina emanata a seguito degli accordi sindacali
di cui ai precedenti articoli, e segnatamente per quanto concerne i criteri per
l'organizzazione del lavoro di cui all'articolo 3, n. 2, la disciplina dei
carichi di lavoro, la formulazione di proposte per l'attuazione degli istituti
concernenti la formazione professionale e l'addestramento, nonché tutte le
altre misure volte ad assicurare l'efficienza degli uffici, sono consentiti
accordi decentrati per singole branche della pubblica amministrazione e per
singoli enti, anche per aree territorialmente delimitate negli accordi di
comparto. Tali accordi non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei
limiti previsti dagli accordi sindacali di cui al precedente articolo 11.
Gli
accordi riguardanti l'amministrazione dello Stato sono stipulati tra una
delegazione composta dal Ministro competente o da un suo delegato, che la
presiede, nonché da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si
riferiscono gli accordi stessi, e una delegazione composta dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore
interessato e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base
nazionale. Qualora l'accordo riguardi una pluralità di uffici locali dello
Stato, aventi sede nella medesima regione, la delegazione è presieduta dal
Commissario del Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto
speciale; per la Sicilia, dal prefetto di Palermo.
Per
gli accordi riguardanti le regioni, gli enti territoriali minori e gli altri
enti pubblici, la delegazione della pubblica amministrazione è composta dal
titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, che la presiede, e
da una rappresentanza dei titolari degli uffici ai quali si riferiscono gli
accordi stessi.
Agli
accordi decentrati, ove necessario, si dà esecuzione mediante decreto del
Ministro competente, per le amministrazioni dello Stato, e, per le altre
amministrazioni, mediante atto previsto dai relativi ordinamenti](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
15.
Copertura finanziaria.
[Nella
indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il
bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di
spesa da destinare al pubblico impiego.
In
particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione
collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli
anni considerati.
L'onere
derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma
da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma
precedente.
Il
Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni
di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente
se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica
la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel
rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'articolo 4
della legge 5 agosto 1978, n. 468.
All'onere
derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si
provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà
iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà
annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le
variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
Analogamente
provvederanno per i propri bilanci le regioni, le province ed i comuni nonché
gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge](1) .
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
16.
Relazione al Parlamento.
Nella
relazione al Parlamento di cui all'articolo 30 della legge 28 ottobre 1970, n.
775, si riferisce anche circa l'attuazione degli accordi, la produttività, le
disfunzioni, i tempi e i costi dell'azione amministrativa, il confronto con i
rapporti di lavoro nel settore privato, e si avanzano eventuali proposte. In
ogni caso il Governo riferisce alle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sui contenuti di ogni ipotesi
di accordo sindacale entro trenta giorni dalla formulazione.
La
relazione è allegata alla relazione previsionale e programmatica di cui
all'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Nell'anno
antecedente a quello di entrata in vigore della nuova normativa, la relazione
previsionale e programmatica di cui al comma precedente è accompagnata da una
apposita relazione programmatica di settore riguardante gli accordi in via di
stipulazione.
TITOLO
II
Princìpi
normativi di omogeneità
17.
Qualifiche funzionali.
[Il
personale dell'impiego pubblico è classificato per qualifiche funzionali.
Le
qualifiche meno elevate sono determinate sulla base di valutazioni attinenti
essenzialmente al contenuto oggettivo del rapporto di servizio in relazione ai
requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per le altre
qualifiche le valutazioni sono connesse in maggior misura anche ai requisiti
culturali e di esperienza professionale, nonché ai compiti di guida di gruppo,
di ufficio o di organi e delle derivanti responsabilità burocratiche.
Il
risultato della valutazione deve tendere in ogni caso ad un raggruppamento
omogeneo delle attività lavorative nelle strutture delle diverse
amministrazioni.
Per
ogni qualifica funzionale deve essere fissato un livello retributivo unitario
che deve essere articolato in modo da valorizzare la professionalità e la
responsabilità e deve ispirarsi al criterio della onnicomprensività](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
18.
Profili professionali.
[I
profili professionali, amministrativi e tecnici, sono determinati sulla base
del contenuto peculiare del tipo di prestazione, dei titoli professionali
richiesti e delle abilitazioni stabilite dalla legge per l'esercizio delle
professioni](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
19.
Mobilità.
[Per
i dipendenti classificati nella medesima qualifica funzionale vige il principio
della piena mobilità all'interno di ciascuna amministrazione o fra
amministrazioni del medesimo ente salvo che il profilo professionale escluda
intercambiabilità per il contenuto o i titoli professionali che specificamente
lo definiscono](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
20.
Procedure di reclutamento.
[Il
reclutamento dei pubblici dipendenti avviene mediante concorso. Esso consiste
nella valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato mediante l'esame
dei titoli e/o prove selettive oppure per mezzo di corsi selettivi di
reclutamento e formazione a contenuto teorico-pratico, volti all'acquisizione
della professionalità richiesta per la qualifica cui inerisce l'assunzione.
Il
concorso deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la tempestività,
l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario,
all'ausilio di sistemi automatizzati ed a selezioni decentrate per
circoscrizioni territoriali od uniche per le stesse qualifiche anche se
relative ad amministrazioni ed enti diversi.
Sono
tassativamente indicati dalla legge i casi di assunzione obbligatoria di
appartenenti a categorie protette.
I
requisiti per l'assunzione ad un pubblico impiego restano fissati dalle vigenti
leggi.
L'assunzione
definitiva del dipendente è subordinata al superamento di un congruo periodo di
prova di uguale durata per le stesse qualifiche, indipendentemente dall'amministrazione
di appartenenza](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
21.
Formazione e aggiornamento del personale.
[La
formazione, l'addestramento e l'aggiornamento del personale, intesi ad
assicurare il costante adeguamento delle capacità e delle attitudini
professionali dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al
precedente articolo 1 alle esigenze di efficienza ed economicità della pubblica
amministrazione, sono attuati mediante corsi organizzati dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione ovvero organizzati direttamente dalle
amministrazioni o da altri organismi anche privati che possano provvedere alle
attività didattiche o di applicazione. Deve essere sentito in ogni caso, per
quanto concerne i comparti dell'amministrazione dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, il Consiglio superiore della pubblica amministrazione o
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
22.
Princìpi in tema di responsabilità, procedure e sanzioni disciplinari.
[Il
dipendente che contravviene ai doveri del proprio ufficio è soggetto alle
sanzioni disciplinari previste dalla legge solo per fatti che rientrano in
categorie determinate.
Ferme
restando le responsabilità dei singoli dipendenti, i capi di ufficio sono
perseguibili, oltre che sul piano disciplinare, anche su quello
amministrativo-contabile per i danni derivanti all'amministrazione di
appartenenza dal mancato esercizio del potere di controllo, loro demandato
dalla legge, in ordine all'osservanza da parte del personale addetto dei doveri
di ufficio e, in particolare, dell'orario di lavoro e degli adempimenti
connessi al carico di lavoro a ciascuno assegnato.
Al
dipendente deve essere garantito l'esercizio del diritto di difesa, con
l'assistenza, eventualmente, di un'associazione sindacale.
Le
sanzioni di stato sono irrogate previo parere di un organo costituito in modo
da assicurarne l'imparzialità](1)(2).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, a decorrere dalla
data ivi indicata.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nel
presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale
degli Enti pubblici non economici, delle Istituzioni ed enti di ricerca e nei
confronti del personale non dirigenziale delle Università, vedi gli allegati A
e B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO
III
Tutela
sindacale del pubblico impiego
23.
Estensione delle norme di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300.
[Ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al precedente articolo 1 si
applicano le disposizioni degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché degli articoli
14, 15, 16, primo comma, e 17 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano,
altresì, nel rispetto della normativa riguardante l'amministrazione di
appartenenza, le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge citata.
Con
norme da emanarsi in base agli accordi sindacali di cui ai precedenti articoli
della presente legge, si provvederà ad applicare, nella materia del pubblico
impiego, i principi di cui agli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché degli articoli 29 e 30 della legge
medesima](1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio
1993, n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
24.
Installazioni di impianti audiovisivi e visite personali di controllo.
È
vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature nei casi non
disciplinati dai commi seguenti.
L'installazione
di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature di controllo che siano
richiesti da esigenze organizzative e di produttività ovvero dalla sicurezza
del lavoro, ma da cui derivi anche la possibilità di controllo a distanza
dell'attività dei dipendenti, nonché l'effettuazione di visite personali di
controllo, che siano rese indispensabili dalla necessità di tutelare i beni
dell'amministrazione o dell'ente, sono disposte previa delibera del consiglio
di amministrazione, sentiti gli organismi rappresentativi dei dipendenti di cui
al successivo articolo 25.
Per
eccezionali e motivate ragioni di sicurezza, la competente autorità di pubblica
sicurezza può sempre disporre l'installazione di impianti audiovisivi o di
altre apparecchiature dirette a combattere la criminalità.
Avverso
la deliberazione di cui al secondo comma ed il provvedimento di cui al terzo
comma possono ricorrere, al competente tribunale amministrativo regionale,
anche gli organismi rappresentativi nonché i sindacati dei lavoratori indicati
nel successivo articolo 25.
25.
Organismi rappresentativi dei dipendenti.
Organismi
rappresentativi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono essere
costituiti, ad iniziativa dei dipendenti medesimi, nelle unità amministrative
che verranno specificate con gli accordi sindacali di cui alla presente legge,
nell'ambito delle associazioni sindacali aderenti alle confederazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale e delle associazioni
sindacali, non affiliate alle predette confederazioni, che abbiano titolo a
partecipare agli accordi sindacali di cui alla presente legge(1).
(1) Per la disapplicazione delle norme contenute nel
presente articolo, nei confronti del personale non dirigenziale e dirigenziale
delle Regioni ed autonomie locali, della Sanità, delle Istituzioni ed enti di
ricerca e nei confronti del personale non dirigenziale del comparto Ministeri,
delle Agenzie autonome, delle università, degli Enti pubblici non economici e
della Scuola, vedi gli allegati A E B al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
TITOLO
IV
Norme
finali e transitorie
26.
Disposizioni speciali.
La
presente legge si applica anche ai dipendenti degli istituti autonomi case
popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano
disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e
quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano
ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti
giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati
e procuratori dello Stato, nonché dei dipendenti degli enti che svolgono la
loro attività nelle materie contemplate nell'articolo 1 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
[Sino
all'entrata in vigore della legge di riforma della dirigenza, resta
disciplinato dalle vigenti disposizioni il trattamento economico e normativo
dei dirigenti dello Stato ed assimilati nonché dei dirigenti degli enti di cui
alla legge 20 marzo 1975, n. 70](1).
(1) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
27.
Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione
pubblica.
Nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della
funzione pubblica, cui competono:
1) la
tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani
operanti presso le organizzazioni internazionali;
2)
l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico
impiego;
3) il
coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di
organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici(1);
4) il
controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche
mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;
5)
[le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni
sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico
impiego ed il controllo sulla loro attuazione](2);
6) il
coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento
giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi
e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;
7) la
individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo
reclutamento;
8)
gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di
legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti
funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
9)
[le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro,
Provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e
delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e
la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della
informatica nella pubblica amministrazione](3);
10)
le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica
amministrazione;
11)
la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE,
l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo
della pubblica amministrazione.
Nelle
suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore
della pubblica amministrazione.
Ai
fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni
retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le
organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui
alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa
distribuzione funzionale e territoriale.
Alle
dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza
comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari
particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i
quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi
collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti
pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro
funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare
alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.
Il
Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione
amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed
impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di
supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.
Dovrà
essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il
personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed
aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e
specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale
di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
All'ordinamento
del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri
adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le
competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti(4).
(1) L'art. 18, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, riportato
alla voce Ministeri: provvedimenti generali, ha disposto l'abrogazione delle
disposizioni contenute nell'art. 27, comma 1, n. 9 e, limitatamente ai
riferimenti all'informatica, n. 3.
(2) Numero abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(3) L'art. 18, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, riportato
alla voce Ministeri: provvedimenti generali, ha disposto l'abrogazione delle
disposizioni contenute nell'art. 27, comma 1, n. 9 e, limitatamente ai
riferimenti all'informatica, n. 3.
(4) Vedi, al riguardo, il D.P.R. 20 giugno 1984, n. 536.
28.
Tutela giurisdizionale.
[In
sede di revisione dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa si provvederà
all'emanazione di norme che si ispirino, per la tutela giurisdizionale del
pubblico impiego, ai principi contenuti nelle leggi 20 maggio 1970, n. 300, e
11 agosto 1973, n. 533.
Nei
ricorsi in materia di pubblico impiego avanti gli organi di giurisdizione
amministrativa l'udienza di discussione deve essere fissata entro sei mesi
dalla scadenza del termine di costituzione in giudizio delle parti contro le
quali e nei confronti delle quali il ricorso è proposto].
29.
Abrogazione delle disposizioni incompatibili.
Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Sono
fatte salve le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge nelle materie di cui al precedente articolo 2.
Le
norme legislative o regolamentari relative a materie disciplinate sulla base
degli accordi di cui al precedente titolo I rimangono in vigore fino
all'emanazione della nuova disciplina.
30.
Norme transitorie sull'orario di lavoro dei dipendenti civili
dell'Amministrazione dello Stato.
L'articolo
14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, va
interpretato nel senso che l'orario ordinario di lavoro ivi disciplinato è di
trentasei ore settimanali.
La
norma di cui al comma precedente non ha, per il periodo antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge, riflessi di ordine economico.
[In
attesa dell'attuazione della disciplina di cui agli articoli 2 e 3 della
presente legge, l'orario di lavoro può essere articolato, anche con criteri di
flessibilità, turnazione e recuperi, sulla base delle esigenze dei servizi e
delle necessità degli utenti. L'articolazione dell'orario di lavoro è disposta,
sulla base di direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli
uffici centrali con decreto del Ministro competente e, per gli uffici
periferici, con provvedimento del capo dell'ufficio, d'intesa, in entrambi i
casi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base
nazionale. I provvedimenti dei capi degli uffici sono adottati sulla base di
criteri generali emanati dal Ministro competente](1)(2).
(1) Comma abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29 e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(2) Per la disapplicazione delle norme contenute nel
presente articolo, nei confronti dei funzionari appartenenti alla carriera
diplomatica, vedi l'art. 23, D.P.R. 20 febbraio 2001, n. 114; nei confronti dei
funzionari appartenenti alla carriera prefettizia, vedi l'art. 26, D.P.R. 23
maggio 2001, n. 316.
31.
Norma transitoria per gli accordi in vigore.
Al
fine di pervenire alla omogeneità dei tempi di contrattazione, la scadenza
degli accordi è fissata al 31 dicembre 1984.
La
contrattazione per i comparti i cui accordi hanno scadenza antecedente o
successiva sarà limitata solo al periodo residuale fino a tale data.