Legge
29 marzo 2001, n. 86
"Disposizioni in
materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
77 del 2 aprile 2001
Art. 1.
(Indennità di trasferimento)
1. Al
personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle
Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli
ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui
alla legge 19 maggio 1986, n.224, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, al personale
appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d’autorità ad altra sede di
servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una
indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi
dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi
dodici mesi.
2.
L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che
fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.
3. Il
personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare,
in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento
del canone mensile corrisposto per l’alloggio privato fino ad un importo
massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei
mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l’articolo 48, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
4.
L’indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale
in servizio all’estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n.642, 27 luglio
1962, n.1114, e 27 dicembre 1973, n.838, e successive modificazioni, all’atto
del rientro in Italia.
Art. 2.
(Applicazione dell’articolo 17 della legge 28 luglio
1999, n.266, nel caso di collocamento in congedo)
1. Il
coniuge convivente del personale di cui all’articolo 17 della legge 28 luglio
1999, n.266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, quando il coniuge
elegge domicilio nel territorio nazionale all’atto del collocamento in congedo,
ha diritto di precedenza nell’assegnazione del primo posto disponibile presso
l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre
amministrazioni nella sede dell’eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più
vicina.
2. Le
disposizioni dell’articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n.266, e quelle di
cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato
all’articolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e
del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non
compatibili con l’orario di lavoro)
1. Il
personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica impegnato in
esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di
lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti
disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a
condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di
continuità per almeno quarantotto ore.
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l’assolvimento dei
compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui
al medesimo comma 1.
3. Le
esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell’ambito
delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi
di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell’Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
4. Il
personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un
massimo di centoventi giorni l’anno e per non più di dodici ore giornaliere,
salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere
operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere
garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la
fruizione di adeguati turni di riposo.
5. Al
personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo
impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e
del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione
di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.195, e successive
modificazioni, nell’ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare
nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 7, comma 10, quarto e quinto
periodo, del medesimo decreto legislativo.
6. La
disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività
dell’indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della
medesima indennità.
7.
L’indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui
all’articolo 1, comma 4, nonchè con le indennità di missione all’estero.
Art. 4.
(Proroga di termini e modifiche all’articolo 6 della
legge 31 marzo 2000, n.78)
1. I
termini previsti dall’articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge
31 marzo 2000, n.78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai
novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo
di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, ovvero,
se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui
all’articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n.78.
2.
All’articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n.78, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al
comma 4, la lettera d) è sostituita dalle seguenti:
«d)
previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e
delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d’istituto, possa essere impiegato
in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle
Amministrazioni di appartenenza;
d-bis)
assicurare criteri omogenei di valutazione per l’autorizzazione delle
sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto
previsto dall’articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n.449»;
b) il
comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4,
sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n.212, e successive modificazioni;
b)
gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30
aprile 1987, n.240, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n.197;
c) il
capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.78, e successive
modificazioni;
d) il
capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.79;
e)
l’articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.196».
Art. 5.
(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate)
1.
All’articolo 5, comma 3, lettera a), della legge 8 agosto 1990, n.231, come
modificata dall’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad
ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
2.
All’articolo 5, comma 3, lettera b), della legge 8 agosto 1990, n.231, come
modificata dall’articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n.490, le parole: «nomina a tenente» sono sostituite dalle seguenti: «nomina ad
ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante».
3.
Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio
permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente
o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall’articolo 5,
comma 3, lettere a) e b), della legge 8 agosto 1990, n.231, e successive
modificazioni, è ridotto di due anni.
4.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire
12.926 milioni per l’anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per gli anni 2002 e
successivi, si provvede per l’anno 2001 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n.388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
5. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli
delle Forze armate)
1.
Dopo l’articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.490, è inserito
il seguente:
«Art.
30-bis. - (Disposizioni speciali per l’avanzamento in taluni ruoli). – 1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001 all’ufficiale più anziano dell’Arma dei trasporti
e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità
dell’Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato
e del Corpo di sanità della Marina militare, dell’Arma aeronautica, ruolo delle
armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell’Aeronautica
militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel
grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente
generale o corrispondenti.
2. Il
conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche
previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti
ed in deroga all’articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di
maggior generale o gradi corrispondenti.
3.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 130
milioni a decorrere dall’anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2001-2003, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della difesa».
Art. 7.
(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate)
1. Al
fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare nonchè alle Forze armate, il Governo è
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui
livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente,
prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito
dalla legge 11 luglio 1980, n.312, e successive modificazioni, l’introduzione,
attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di
stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.
2. I
decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere
emanati solo se nella legge finanziaria per l’anno 2002 vengano stanziate le
occorrenti risorse nell’ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali
del pubblico impiego.
3.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa
con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni
interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell’applicazione di
quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze
definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle
categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli
per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.
4.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera
dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell’espressione, entro
trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
Art. 8.
(Modifiche all’articolo 16 della legge 28 luglio 1999,
n.266, in materia di alloggi di servizio della Difesa)
1. Il
termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 16, comma 1, della
legge 28 luglio 1999, n.266, è differito al 31 dicembre 2001.
2.
All’articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n.266, le
parole: «Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore» sono
sostituite dalle seguenti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
dell’ultimo».
Art. 9.
(Modifica all’articolo 5 della legge 30 novembre 2000,
n.356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali)
1.
All’articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n.356, le parole: «al
personale dimissionario con più di sei anni di servizio» sono sostituite dalle
seguenti: «ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni
al fondo di previdenza».
Art. 10.
(Mobilità del personale della Polizia di Stato)
1. Al
fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il comma 1
dell’articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n.288, si applica con riferimento
al periodo 1999-2003.
2. La
validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scadute al 1º
gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1
dell’articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n.288, è prorogata al 31 dicembre
2002.
3. Le
assunzioni conseguenti all’applicazione del presente articolo sono disposte nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre
1997, n.449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai
sensi dell’articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n.449 del
1997, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 660
milioni per l’anno 2001, in lire 163.000 milioni per l’anno 2002 e in lire
275.000 milioni a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 12.
(Ulteriore copertura finanziaria)
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede con le
risorse finanziarie previste dall’articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n.78, e
con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta
unità dall’organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità
dall’organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità
dall’organico dei direttivi tecnici ingegneri.
Art. 13.
(Disposizioni finali)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a
decorrere dal 1º gennaio 2001.
2. La legge 10 marzo 1987, n.100, e successive
modificazioni, e l’articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n.325,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n.402, e successive
modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31
dicembre 2000.