D.P.R. 9 febbraio
2001, n. 140.
Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico
2000-2001.
Pubblicato nella Gazz.
Uff. 21 aprile 2001, n. 93, S.O.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87
della Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, così come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 2000, n. 129, recante norme sulle «Procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di polizia e
delle Forze armate»;
Visti gli articoli 1,
2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, e successive modifiche ed
integrazioni, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da
avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - ai fini della
adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei dirigenti civili e
militari nonché del personale di leva e di quello ausiliario di leva;
Viste le disposizioni
degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modifiche ed integrazioni, che individuano le delegazioni di parte
pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del consiglio centrale
di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di
concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile
(polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e
Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste in particolare
le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed
all'articolo 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modifiche ed integrazioni, riguardanti le delegazioni e le procedure
negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare
in precedenza indicate;
Visto il decreto del
Ministro per la funzione pubblica 29 marzo 2000, recante: «Individuazione della
delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione
dell'accordo sindacale per il biennio 2000-2001, per gli aspetti retributivi,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (polizia
di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Vista l'«ipotesi di
accordo sindacale» riguardante il biennio 2000-2001, per la parte economica,
per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello
Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni - in
data 24 gennaio 2001 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per la polizia di
Stato: SIULP-SIAP - Federazione SILP per la CGIL/UILPS - Patto federativo
Italia sicura (Patto federale tra ANIP-Rinnovamento sindacale-U.S.P.) - COISP;
per la polizia penitenziaria: SAPPE - CISL/polizia penitenziaria - CGIL/polizia
penitenziaria - UIL/polizia penitenziaria - SINAPPE - Coordinamento sindacale
SIALPE/SAG - Coordinamento nazionale polizia penitenziaria FFP CISAL; per il
Corpo forestale dello Stato: SAPAF - CISL/Corpo forestale dello Stato -
UIL/Corpo forestale dello Stato - SAPECOFS - CGIL/Corpo forestale dello Stato;
Visto lo «schema di
provvedimento di concertazione» riguardante il biennio 2000-2001, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza),
concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195 e successive modifiche ed integrazioni - in data 24 gennaio
2001, dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalle
sezioni COCER carabinieri e COCER guardia di finanza; le predette sezioni COCER
non hanno sottoscritto lo schema concertato;
Viste le osservazioni
formulate ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 23
dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria per il 2000);
Vista la legge 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001);
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 2, ultimo
periodo, del legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 2 febbraio
2001, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma
11, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modifiche ed
integrazioni, previa verifica delle compatibilità finanziarie ed esame delle
osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di
accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, dell'interno, della difesa, delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali;
Decreta:
TITOLO
I
Forze di
polizia ad ordinamento civile
1. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2000,
n. 129, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della polizia di
Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato,
con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il presente
decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento
del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo
2000, n. 129.
2. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi
stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello IV |
L. 86.000 |
Livello V |
L. 90.000 |
Livello VI |
L. 96.000 |
Livello VI-bis |
L. 100.500 |
Livello VII |
L. 105.000 |
Livello VII-bis |
L. 110.000 |
Livello VIII |
L. 115.000 |
Livello IX |
L. 126.000 |
2. Gli aumenti di cui
al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000
al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello IV |
L. 32.000 |
Livello V |
L. 34.000 |
Livello VI |
L. 36.000 |
Livello VI-bis |
L. 37.500 |
Livello VII |
L. 39.000 |
Livello VII-bis |
L. 41.000 |
Livello VIII |
L. 43.000 |
Livello IX |
L. 47.000 |
4. Gli aumenti di cui
al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di
cui al comma 1.
5. I valori
stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei
precedenti commi, sono:
Livello IV |
L. 14.551.000 |
Livello V |
L. 15.853.000 |
Livello VI |
L. 17.523.000 |
Livello VI-bis |
L. 18.829.000 |
Livello VII |
L. 20.135.000 |
Livello VII-bis |
L. 21.583.000 |
Livello VIII |
L. 23.031.000 |
Livello IX |
L. 26.363.000 |
6. Gli importi stabiliti
dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione
previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254.
3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in
conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci
economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il
biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo accordo, al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della
corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i
valori stipendiali di cui all'articolo 2, hanno effetto sulla determinazione
delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal 1°
luglio 2000.
4. Indennità pensionabile.
1. Le misure
dell'indennità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono rideterminate a
decorrere dal 1° gennaio 2001 nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche |
|
Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
L.1.240.000 |
Commissario capo |
L.1.217.000 |
Commissario |
L.1.206.000 |
Vice commissario |
L.1.157.000 |
Ispettore superiore SUPS |
L.1.178.000 |
Ispettore capo |
L.1.125.000 |
Ispettore |
L.1.090.000 |
Vice Ispettore |
L.1.056.000 |
Sovrintendente capo |
L.1.085.000 |
Sovrintendente |
L.1.021.000 |
Vice Sovrintendente |
L.1.016.000 |
Assistente capo |
L.914.000 |
Assistente |
L.832.000 |
Agente scelto |
L.761.000 |
Agente |
L.700.000 |
5. Assegno funzionale.
1. Le misure
dell'assegno di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i
requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterrninate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
QUALIFICHE |
19 ANNI DI SERVIZIO
LIRE |
29 ANNI DI SERVIZIO
LIRE |
Ispettore
superiore SUPS e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Ispettore
capo e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Ispettore
e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Vice
ispettore e qualifiche equiparate |
2.180.000 |
3.035.000 |
Sovrintendente
capo e qualifiche equiparate |
2.145.000 |
2.985.000 |
Sovrintendente
e qualifiche equiparate |
2.145.000 |
2.985.000 |
Vice
sovrintendente e qualifiche equiparate |
2.145.000 |
2.985.000 |
Assistente
capo e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
Assistente
e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
Agente
scelto e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
Agente e qualifiche equiparate |
1.725.000 |
2.145.000 |
2.
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della
polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da
ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi
annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
Qualifiche |
19 anni servizio lire |
29 anni servizio lire |
Vice questore aggiunto e
qualifiche equiparate |
3.720.000 |
5.085.000 |
Commissario capo e qualifiche
equiparate |
3.300.000 |
5.085.000 |
Commissario e qualifiche
equiparate |
2.565.000 |
3.195.000 |
Vice commissario e qualifiche
equiparate |
2.565.000 |
3.195.000 |
6. Trattamento di missione.
1. La maggiorazione
dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 6, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è
incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per
ogni ora.
7. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei
servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato
nella misura di L. 8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 9, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e
dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere derivante
dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore riduzione
del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per lavoro
straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
8. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura
lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità
di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10
maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni
turno.
9. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere
a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg.
n. 59/Finanze, foglio n. 173 - sono elevate al 50 per cento.
10. Indennità di bilinguismo.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, come modificato dal
decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, al personale di cui all'articolo
1, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici collocati a
Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1 del decreto
del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle seguenti misure
mensili lorde:
Attestato di
conoscenza della lingua:
Attestato A |
L.
408.000 |
Attestato B |
L.
340.000 |
Attestato C |
L.
272.000 |
Attestato D |
L.
245.000 |
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio
1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 1, comma 1, in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta,
incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre
1992, è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Prima fascia |
L.
408.000 |
Seconda fascia |
L.
340.000 |
Terza fascia |
L.
272.000 |
Quarta fascia |
L.
245.000 |
11. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per ogni forza di
polizia ad ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è incrementato:
a) per l'anno 2001
dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli
stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000
e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni
singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali
somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le
medesime esigenze nell'anno successivo.
12. Proroga di efficacia di norme.
1. Al personale di
cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con
il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 31
luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
TITOLO
II
Forze di
polizia ad ordinamento militare
13. Area di applicazione e durata.
1. Ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 2000,
n.129, il decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e
del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e
del personale ausiliario di leva.
2. Il presente
decreto concerne gli aspetti retributivi ed è valido per il periodo dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2001.
3. Dopo un periodo di
vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente
decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire dal mese
successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento
del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi tabellari
vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso
di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli
effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
n. 195/1995, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo
2000, n. 129.
14. Nuovi stipendi.
1. Gli stipendi
stabiliti dall'articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:
Livello V |
L. 90.000 |
Livello VI |
L. 96.000 |
Livello VI-bis |
L. 100.500 |
Livello VII |
L. 105.000 |
Livello VII-bis |
L. 110.000 |
Livello VIII |
L. 115.000 |
Livello IX |
L. 126.000 |
2. Gli aumenti di cui
al comma 1 competono con decorrenza 1° gennaio 2001.
3. Dal 1° luglio 2000
al 31 dicembre 2000 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:
Livello V |
L. 34.000 |
Livello VI |
L. 36.000 |
Livello VI-bis |
L. 37.500 |
Livello VII |
L. 39.000 |
Livello VII-bis |
L. 41.000 |
Livello VIII |
L. 43.000 |
Livello IX |
L. 47.000 |
4. Gli aumenti di cui
al comma 3 hanno effetto fino alla data del conseguimento degli incrementi di
cui al comma 1.
5. I valori
stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei
precedenti commi, sono:
Livello V |
L. 15.583.000 |
Livello VI |
L. 17.523.000 |
Livello VI-bis |
L. 18.829.000 |
Livello VII |
L. 20.135.000 |
Livello VII-bis |
L. 21.583.000 |
Livello VIII |
L. 23.031.000 |
Livello IX |
L. 26.363.000 |
6. Gli importi
stabiliti dal presente articolo assorbono l'elemento provvisorio della
retribuzione previsto dall'articolo 41, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254.
15. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le nuove misure
degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto
sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e
privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare previsto
dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute
previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in
conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefìci
economici risultanti dall'applicazione del presente decreto, riguardante il
biennio 2000-2001, sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli
importi previsti dal medesimo decreto, al personale comunque cessato dal
servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto.
Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. Ai fini della
corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
decreto si applica l'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4. Gli aumenti e i
valori stipendiali di cui all'articolo 14, hanno effetto sulla determinazione
delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1°
luglio 2000.
16. Indennità pensionabile.
1. Le misure
dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono
rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nei seguenti nuovi importi
mensili lordi:
Gradi |
Lire |
Tenente colonnello |
1.240.000 |
Maggiore |
1.217.000 |
Capitano |
1.206.000 |
Tenente |
1.157.000 |
Sottotenente |
1.123.000 |
Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante |
1.178.000 |
Maresciallo capo |
1.125.000 |
Maresciallo ordinario |
1.090.000 |
Maresciallo |
1.056.000 |
Brigadiere capo |
1.085.000 |
Brigadiere |
1.021.000 |
Vice brigadiere |
1.016.000 |
Appuntato scelto |
914.000 |
Appuntato |
832.000 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto |
761.000 |
Carabiniere e finanziere |
700.000 |
17. Assegno funzionale.
1. Le misure
dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, fermi restando i requisiti
ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
gradi |
19 ANNI DI SERVIZIO LIRE |
29 ANNI DI SERVIZIO LIRE |
Maresciallo aiutante SUPS e maresciallo aiutante |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo capo |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo ordinario |
2.180.000 |
3.035.000 |
Maresciallo |
2.180.000 |
3.035.000 |
Brigadiere capo |
2.145.000 |
2.985.000 |
Brigadiere |
2.145.000 |
2.985.000 |
Vice brigadiere |
2.145.000 |
2.985.000 |
Appuntato scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
Appuntato |
1.725.000 |
2.145.000 |
Carabiniere scelto e finanziere scelto |
1.725.000 |
2.145.000 |
Carabiniere e finanziere |
1.725.000 |
2.145.000 |
2. Per gli ufficiali
provenienti dai ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile
di cui all'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti
importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio
sottoindicati:
Qualifiche |
19 anni servizio lire |
29 anni servizio lire |
Tenente colonnello |
3.720.000 |
5.085.000 |
Maggiore |
3.300.000 |
5.085.000 |
Capitano |
2.565.000 |
3.195.000 |
Tenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
Sottotenente |
2.565.000 |
3.195.000 |
18. Trattamento di missione.
1. La maggiorazione
dell'indennità oraria di missione, corrisposta ai sensi dell'articolo 46, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è
incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2001, nella misura di L. 2.500 per
ogni ora.
19. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 il compenso giornaliero corrisposto al personale impiegato nei
servizi esterni, secondo le modalità di cui all'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminato
nella misura di L. 8.100 lorde.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 le misure dell'indennità di ordine pubblico in sede di cui
all'articolo 5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, dall'articolo 42, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995 n. 395, e
dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo
1999, n. 254, sono incrementate di L. 9.500 lorde per ogni turno.
3. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede anche mediante ulteriore
riduzione del 2 per cento delle somme stanziate in bilancio per compensi per
lavoro straordinario delle singole amministrazioni per l'anno 2001.
20. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 al personale impiegato in turno di servizio che si effettua tra le
ore 22 e le ore 6, l'indennità di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, è rideterminata nella misura
lorda di L. 6.000 per ciascuna ora.
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001 al personale che presta servizio in un giorno festivo l'indennità
di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10
maggio 1996, n. 359, è rideterminata nella misura lorda di L. 19.000 per ogni
turno.
21. Indennità di imbarco e relative indennità supplementari.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, le misure mensili dell'indennità di imbarco previste alle lettere
a) e b) della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
ottobre 1988 - registrato dalla Corte dei conti in data 12 dicembre 1988, Reg.
n. 59/Finanze, foglio n. 173, sono elevate al 50 per cento.
22. Indennità di bilinguismo.
1. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1961, n. 1165, al personale di cui
all'articolo 13, comma 1, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici
collocati a Trento e aventi competenza regionale, incrementata dall'articolo 1
del decreto del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, è rideterminata nelle
seguenti misure mensili lorde:
Attestato di
conoscenza della lingua:
Attestato A |
L.
408.000 |
Attestato B |
L.
340.000 |
Attestato C |
L.
272.000 |
Attestato D |
L.
245.000 |
2. A decorrere dal 1°
gennaio 2001, l'indennità speciale di seconda lingua, corrisposta ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio
1988, n. 287, al personale di cui all'articolo 13, comma 1, in servizio presso
uffici o enti ubicati nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta,
incrementata dall'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro dicembre 1992,
è rideterminata nelle seguenti misure mensili lorde:
Prima fascia |
L.
408.000 |
Seconda fascia |
L.
340.000 |
Terza fascia |
L.
272.000 |
Quarta fascia |
L.
245.000 |
23. Efficienza dei servizi istituzionali.
1. Per ogni Forza di
polizia ad ordinamento militare, le risorse finanziarie di cui all'articolo 53
del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 25, sono così
incrementate:
a) per l'anno 2001
dall'importo derivante dalla riduzione di un ulteriore 3 per cento degli
stanziamenti dei capitoli dei compensi per lavoro straordinario;
b) per gli anni 2000
e 2001 dalle somme di cui all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
e all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di pertinenza di ogni
singola amministrazione, come da tabella I allegata al presente decreto. Tali
somme, ove non utilizzate nell'esercizio di competenza, sono riassegnate per le
medesime esigenze nell'anno successivo.
24. Proroga di efficacia di norme.
1. Al personale di
cui all'articolo 13, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto
con il presente decreto, le norme dei decreti del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, 10 maggio 1996, n. 359, e 16 marzo 1999, n. 254.
25. Copertura finanziaria.
1. All'onere
derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 153,72
miliardi per il 2000 e in lire 1.438,95 miliardi a decorrere dal 2001, si
provvede: quanto a lire 153,72 miliardi per il 2000 e a lire 1.416,94 miliardi
a decorrere dal 2001 mediante l'utilizzo delle autorizzazioni di spesa previste
dall'articolo 19, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo
50, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e quanto a lire 22,01
miliardi a decorrere dal 2001 mediante riduzione proporzionale degli
stanziamenti per lavoro straordinario iscritti negli stati di previsione dei
Ministeri dell'interno e della giustizia destinati al personale oggetto del
presente provvedimento.
2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare
le necessarie variazioni di bilancio.
Tabella I
Articoli 11 e 23
|
Anno 2000 in milioni di lire |
Anno 2001 in milioni di lire |
Polizia di Stato |
11.150 |
- |
Corpo della Polizia
Penitenziaria |
3.940 |
- |
Corpo Forestale
dello Stato |
820 |
800 |
Arma dei Carabinieri |
12.190 |
18.000 |
Corpo della Guardia
di finanza |
6.990 |
17.000 |
totale |
35.090 |
35.800 |
N.B.: gli importi
sono comprensivi degli oneri a carico dello Stato, ivi compresa IRAP. Quelli
afferenti all'anno 2000 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.