D.P.R. 31 luglio 1995,
n. 395.
CONTRATTO FORZE DI
POLIZIA DEL 1995
Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di
polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di
finanza).
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 22 settembre 1995, n. 222, S.O.
Con riferimento al presente provvedimento sono state
emanate le seguenti circolari:
- Ministero per i beni culturali e
ambientali: Circ. 7 aprile
1997, n. 98;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 11 gennaio
1996, n. 25343; Circ. 26
gennaio 1996, n. 25679; Circ.
29 febbraio 1996, n. 27402; Circ.
15 marzo 1996, n. 28181; Circ.
5 aprile 1996, n. 27442; Circ.
11 aprile 1996, n. 26331; Circ.
16 maggio 1996, n. 30373; Circ.
10 giugno 1996, n. 29906; Circ.
17 luglio 1996, n. 2998.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto
l'art. 87 della Costituzione;
Visto
il decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195, pubblicato nel supplemento ordinario n. 61 alla Gazzetta
Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, recante norme sulle «Procedure per
disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale di Polizia e
delle Forze Armate», emanato in attuazione della legge 29 aprile 1995, n. 130, e dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Visti
gli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto
legislativo n. 195/1995, che disciplinano le procedure negoziali e di
concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di
contestualità - ai fini della adozione di separati decreti del Presidente della
Repubblica concernenti, rispettivamente, il personale delle Forze di polizia
anche ad ordinamento militare e quello delle Forze Armate, con esclusione dei
dirigenti civili e militari, nonché del personale di leva e di quello
ausiliario di leva;
Viste
le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195/1995, che individuano le delegazioni
di parte pubblica, le delegazioni sindacali ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali
e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei
carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate;
Viste
in particolare le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 195/1995 riguardanti le delegazioni e le
procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente, per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare in precedenza indicate;
Visto
il decreto del Ministro per la funzione pubblica del 31 maggio 1995 riguardante
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per
la definizione dell'accordo sindacale per il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, e per il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi,
riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), di
cui all'art. 2, comma 1, lettera A),
del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195»;
Vista
l'«ipotesi di accordo sindacale» riguardante il quadriennio 1994-1997, per la
parte normativa, ed il biennio 1994-1995, per la parte economica, per il
personale non dirigente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile (Polizia
di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato),
sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
- in data 20 luglio 1995 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale: per
la Polizia di Stato: SIULP - SAP - FEDERAZIONE LISIPO/SODIPO - SIAP - COISP -
ANFP (con riserva dell'esito finale del giudizio pendente); per la Polizia
penitenziaria: SAPPE - CISL/POLIZIA PENITENZIARIA - CGIL/POLIZIA PENITENZIARIA
- UIL/POLIZIA PENITENZIARIA - OSAPP - SINAPPE - SIALPE/CISAL - SAG/UNSA (con
riserva esito finale del giudizio pendente); per il Corpo Forestale dello
Stato: ANSEGUFOR - CISL/CORPO FORESTALE DELLO STATO - SAPECOFS UIL/CORPO FORESTALE
DELLO STATO CGIL/CORPO FORESTALE DELLO STATO;
Visto
lo schema di provvedimento riguardante il quadriennio 1994-1997, per gli
aspetti normativi, ed il biennio 1994-1995, per gli aspetti retributivi, per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma
dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato, ai sensi delle
richiamate disposizioni del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in data 20 luglio 1995, dalla
delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri,
dal Comando generale del Corpo della guardia di finanza, dalla Sezione COCER
Carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;
Vista
la legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria per il 1995);
Visto
il decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89,
convertito dalla legge 17 maggio 1995,
n. 186;
Visto
l'art. 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e l'art. 7, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 195/1995;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, ai sensi del citato art.
7, comma 11, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, nella seduta del 28 luglio 1995, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro per
la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,
delle finanze, di grazia e giustizia e delle risorse agricole, alimentari e
forestali;
Decreta:
TITOLO
I
Forze
di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di Polizia
Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato)
1. Area di applicazione e durata.
1. Ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera A),
del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale
ausiliario di leva.
2. Il
presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la
parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
3.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza
della parte economica del presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà
corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della
retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato,
applicato ai livelli retributivi tabellari vigenti, inclusa l'indennità
integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà
pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmata e cessa di
essere erogato dalla decorrenza del nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2,
comma 1, lettera A), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
2. Nuovi stipendi.
1.
Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22
della legge 7 agosto 1990, n. 232,
comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
III |
L.
102.000 |
Livello
IV |
L.
107.000 |
Livello
V |
L.
113.000 |
Livello
VI |
L.
123.000 |
Livello
VI-bis |
L.
131.000 |
Livello
VII |
L.
139.000 |
Livello
VII-bis |
L.
150.000 |
Livello
VIII |
L.
161.000 |
Livello
IX |
L.
182.000 |
2.
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
3.
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello
III |
L.
78.000 |
Livello
IV |
L.
82.000 |
Livello
V |
L.
86.000 |
Livello
VI |
L.
94.000 |
Livello
VI-bis |
L.
100.000 |
Livello
VII |
L.
106.000 |
Livello
VIII |
L.
123.000 |
Livello
IX |
L.
140.000 |
4.
Dal 1 settembre 1995 al livello VII-bis
di cui ai decreti legislativi 12 maggio 1995, n. 197, n. 200, e n. 201, compete
l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5.
Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico
mensile lordo previsto dal decreto-legge
27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I
valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione
dei precedenti commi, sono:
Livello
III |
L.
9.445.000 |
Livello
IV |
L. 10.555.000 |
Livello
V |
L.
11.677.000 |
Livello
VI |
L.
13.047.000 |
Livello
VI-bis |
L.
14.143.000 |
Livello
VII |
L.
15.239.000 |
Livello
VII-bis |
L.
16.471.000 |
Livello
VIII |
L.
17.703.000 |
Livello
IX |
L.
20.495.000 |
3. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno
alimentare previsto dall'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
3. Ai
fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente
decreto si applica l'art. 172 della legge
11 luglio 1980, n. 312.
4.
Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2, hanno effetto sulla determinazione
delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente
decreto.
5. La
spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le
nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei
limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti degli stati di
previsione dei Ministeri dell'interno e di grazia e giustizia per il medesimo
anno finanziario.
4. Indennità pensionabile.
1.
L'indennità di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure
derivanti dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive
modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995,
del 6 per cento.
2. A
decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di
L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento
giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. In
relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2 l'indennità pensionabile è
dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
Qualifiche |
|
Vice
questore aggiunto e qualifiche equiparate |
L.876.900 |
Commissario
capo |
L.861.700 |
Commissario |
L.846.400 |
Vice
commissario |
L.815.900 |
Ispettore
superiore SUPS |
L.831.100 |
Ispettore
capo |
L.815.900 |
Ispettore |
L.785.300 |
Vice
Ispettore |
L.754.800 |
Sovrintendente
capo |
L.785.300 |
Sovrintendente |
L.724.300 |
Vice
Sovrintendente |
L.724.300 |
Assistente
capo |
L.632.100 |
Assistente |
L.556.400 |
Agente
scelto |
L.495.300 |
Agente |
L.441.900 |
4.
[L'indennità di cui al comma 3 è, altresì, incrementata, a decorrere dal 31
dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla
fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3
dell'art. 12] (1):
Livello
IV |
L.
122.000 |
Livello
V |
L.
129.000 |
Livello
VI |
L.
136.000 |
Livello
VI-bis |
L.
143.000 |
Livello
VII |
L.
149.000 |
Livello
VII-bis |
L.
156.000 |
Livello
VIII |
L.
163.000 |
Livello
IX |
L.
178.000 |
(1) Comma soppresso, a decorrere dal 1° settembre 1998,
dall'art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n.
254.
5. Assegno funzionale.
1.
L'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è
dovuto nei seguenti importi annui lordi:
Qualifiche |
19
anni servizio lire |
29
anni servizio lire |
Ruolo
degli agenti, assistenti ed equiparati |
1.300.000 |
1.700.000 |
Ruolo
dei sovrintendenti ed equiparati e ruolo degli ispettori ed equiparati |
1.700.000 |
2.500.000 |
2.
Per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della
Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di
custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da
ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, è dovuto nei seguenti importi annui lordi:
Qualifiche |
19
anni servizio lire |
29
anni servizio lire |
Vice
commissario e commissario |
2.100.000 |
2.700.000 |
Commissario
capo |
2.800.000 |
4.500.000 |
Vice
questore aggiunto |
3.200.000 |
4.500.000 |
3.
Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la
valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla
data di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni
compresi nel periodo suddetto in cui il dipendente abbia riportato una sanzione
disciplinare più grave della deplorazione o un giudizio complessivo inferiore a
«buono».
6. Trattamento di missione.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, i
limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi
durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L.
42.000 per un pasto;
L.
83.600 per due pasti (1).
2.
Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A
decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della
sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di
prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, in luogo della indennità
supplementare di marcia prevista dall'art. 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. A
decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa
per una durata superiore a 30 giorni, in località diversa dalla sede ordinaria
di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere, dietro
presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il
rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di lire 1.500.000
mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence e per i
pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta sono
ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. La
disposizione di cui al presente comma trova applicazione limitatamente al tempo
di durata della missione e nella sola ipotesi che l'Amministrazione si trovi
nella impossibilità di fornire vitto e alloggio gratuito, ai sensi delle
vigenti disposizioni.
5. Al
personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una
somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento
delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio
della categoria consentita.
(1) Il D.M. 14
marzo 1996 (Gazz. Uff. 18 aprile 1996, n. 91), a decorrere dal 1 gennaio
1996, ha elevato gli importi a lire 43.100 e a lire 85.700.
7. Trattamento economico di trasferimento.
1. A
decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22,
comma 1, della legge 18 dicembre 1973,
n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto
alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è elevata a 90
chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per
volontà del dipendente, in una località comunque compresa tra la sede di
servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare
anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle indennità ed ai
rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973.
2. A
decorrere dal 1 settembre 1995, il personale trasferito d'autorità che abbia
diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a
condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità
dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in
quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di
ristrutturazione. In tali casi, il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è
ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La
spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede
anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei
limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati
di previsione dei Ministeri dell'interno - Polizia di Stato - di grazia e
giustizia - Corpo di polizia penitenziaria - e del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali - Corpo forestale dello Stato.
8. Presenza qualificata.
1. A
decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza
qualificata di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una
indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2.
[L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall'art.
9, commi 1 e 2] (1)
(1) Comma soppresso dall'art. 10, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
9. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A
decorrere dal 1 Novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni,
organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, ivi compresi
quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal personale
del Corpo forestale dello Stato, è corrisposto un compenso giornaliero pari a
L. 5.100 lorde.
2. Il
compenso di cui al comma 1 compete anche al personale del Corpo di polizia
penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini
formali di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri
ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A
decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in
sede di cui all'art. 5 della legge 27
maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono
incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
10. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A
decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno
festivo ed a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore
22 e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun
turno e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2. A
decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo dell'indennità
festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L. 38.000
11. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità
supplementari.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e
cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità
supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater,
del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta
servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità
supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze
armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. Il
personale in servizio alla data del 30 novembre 1995 che, in applicazione del
comma 1, si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura
inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in
godimento.
3. La
corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di polizia ad ordinamento civile
con i gradi ed i ruoli delle Forze armate è stabilita sulla base delle tabelle
A/1 e A/2, allegate al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge 1 aprile 1981, n. 121.
12. Orario di lavoro.
1. La
durata dell'orario ordinario di lavoro è di 36 ore settimanali.
2. In
aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui
all'art. 1, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie
settimanali rispettivamente di 2 ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di 1
ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3.
Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1988, n. 234.
4.
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico; l'articolazione dell'orario di lavoro è determinata con le procedure
stabilite dall'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, secondo le seguenti tipologie di
orario:
orario
articolato in turni;
orario
articolato su cinque giorni;
orario
articolato su sei giorni;
orario
flessibile.
13. Festività.
1.
Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in
giornata feriale.
2. Ai
dipendenti appartenenti alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516, e 8
marzo 1989, n. 101.
14. Congedo ordinario.
1. Il
personale di cui all'art. 1, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad
un periodo di congedo ordinario retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La
durata del congedo ordinario è di 32 giorni lavorativi. Per il personale con
oltre 15 anni di servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata
del congedo ordinario è rispettivamente di 37 e di 45 giorni lavorativi. Per i
dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto la durata del
congedo ordinario per i primi 3 anni di servizio è di 30 giorni lavorativi.
3. I
periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste
dall'art. 1, comma 1, lettera a),
della legge 23 dicembre 1977, n. 937
(26).
4. A
tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937 (26).
5. In
caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di congedo ordinario di cui al
comma 2, sono ridotti rispettivamente a 28, 32, 39 giorni lavorativi ed a 26
giorni lavorativi per i dipendenti nei primi 3 anni di servizio.
6.
Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata del congedo
ordinario è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. La
frazione di mese superiore a 15 giorni è considerata a tutti gli effetti come
mese intero.
7. Il
congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8. Il
congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e
compatibilmente con le esigenze di servizio, scaglionandolo in quattro periodi
entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce, dei quali uno
almeno di due settimane nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre. Per il
personale con oltre 25 anni di servizio, almeno uno degli scaglioni non può
essere inferiore ai 20 giorni.
9.
Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile
la fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo ordinario
dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo.
10.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di
carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
11.
Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per
infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In
quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo
ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
12.
Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono
il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie
superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che
l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva
informazione.
13.
In caso di richiamo dal congedo ordinario per indifferibili esigenze di servizio,
al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio per il
rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del medesimo
viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e
successive modificazioni. Identico trattamento compete anche nel caso di
ritorno nella località ove il dipendente fruiva del congedo ordinario. Il
personale ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo
di congedo ordinario non goduto.
14. Fermo
restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito
per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello
stesso.
15.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il
personale che ha già maturato 25 anni di servizio o li maturerà entro la data
del 31 dicembre 1996, la durata del congedo ordinario è di 47 giorni lavorativi
e, nella ipotesi di cui al comma 5, 41 giorni lavorativi.
15. Congedi straordinari.
1.
Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario è
disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed
integrato dall'art. 22 della legge 23
dicembre 1994, n. 724.
2. In
occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di
riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione
concede un congedo straordinario speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento
in territorio nazionale: giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a
carico o con almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento
per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero:
giorni 30 al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni
di servizio; giorni 20 al personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni
di servizio.
3. Le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di
servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
4. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
16. Aspettative per motivi di salute e di famiglia.
1.
Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, l'aspettativa per motivi di salute
e di famiglia è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il
periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate
per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo
massimo di aspettativa.
3.
Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del dipendente dovuti
a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino
inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del
periodo massimo di aspettativa.
4. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
17. Permessi brevi.
1.
Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che
ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante
l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono essere in
nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e
non possono comunque superare le 36 ore nel corso dell'anno.
2. La
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al
capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il
dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non
venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
18. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro.
1.
L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità
ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del
personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori
addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva
opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso
connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In
materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro si applicano le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di
ciascuna Forza di polizia ad ordinamento civile, individuate con i decreti
ministeriali previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994.
Le Amministrazioni provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni
per pervenire al più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3. Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza di cui all'art. 18 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti nell'accordo
nazionale quadro previsto dall'art. 3, settimo comma, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195
. Nello stesso accordo nazionale quadro sono
stabilite, altresì, le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante della sicurezza.
4.
L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli
interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a
mansioni rischiose.
5. Ai
fini dell'aggiornamento scientifico della propria specializzazione
professionale il personale medico appartenente ai ruoli professionali dei
sanitari della Polizia di Stato, può essere autorizzato ad usufruire,
compatibilmente con le esigenze di servizio, di 8 giorni di congedo annui
nell'ambito dei periodi di congedo straordinario di cui all'art. 15, comma 1.
19. Copertura assicurativa.
1. Le
disposizioni di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, si applicano
anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato.
20. Pari opportunità.
1. Al
fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso
ciascuna delle Amministrazioni interessate dal presente decreto, con la
presenza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito con il medesimo decreto,
appositi comitati per le pari opportunità che propongono misure adatte a creare
effettive condizioni di pari opportunità e relazionano, almeno una volta
all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto
alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed
aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa
per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla
promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità
psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con
particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare
rischi per la salute riproduttiva.
2. I
comitati, presieduti da un rappresentante dell'Amministrazione, sono composti,
in pari numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'Accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da funzionari in rappresentanza dell'Amministrazione.
2-bis. L'Amministrazione dovrà
prevedere forme di valorizzazione e di pubblicizzazione del lavoro dei comitati(1).
2-ter. I comitati dovranno essere
rinnovati almeno ogni 4 anni in coincidenza con i rinnovi contrattuali(1).
3. La
disposizione di cui al primo periodo del comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 232, come sostituito dall'art. 3, comma
4, del decreto-legge 6 maggio 1994, n.
271, convertito dalla legge 6
luglio 1994, n. 433, si applica anche alle dipendenti del Corpo
Forestale dello Stato.
(1) Comma aggiunto
dall'art. 27, D.P.R. 16 marzo 1999, n.
254.
21. Diritto allo studio.
1.
Nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo
forestale dello Stato si applica l'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
22. Elevazione e aggiornamento culturale.
Formazione e aggiornamento.
1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale.
2. La
formazione e l'aggiornamento professionale, anche con riferimento alla
conoscenza di lingue straniere, sono stabiliti da ciascuna Amministrazione
secondo proprie necessità e peculiarità con l'osservanza delle norme previste
dai rispettivi ordinamenti.
3. I
programmi di insegnamento per la formazione e l'aggiornamento professionale
sono stabiliti da ciascuna Amministrazione previo parere di una commissione
presieduta da un rappresentante dell'Amministrazione e composta, in pari
numero, da rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo sindacale recepito
con il presente decreto e da rappresentanti dell'Amministrazione.
3-bis. Ulteriori iniziative di
formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora
l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o
convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni.
3-ter. Per garantire le attività
formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle
quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
Dell'entità di tali risorse è data informazione alla commissione di cui al
comma 3.
4. Le
giornate da destinare per tutto il personale alla formazione e aggiornamento
professionale sono finalizzate a:
a) addestramento
al tiro ed alle tecniche operative;
b) aggiornamento
professionale.
5.
Ogni anno ciascun dipendente sarà impegnato per la durata di 12 giornate
lavorative per l'addestramento e aggiornamento professionale, di norma così
distribuite:
a) 6 giorni per
l'addestramento al tiro ed alle tecniche operative;
b) 6 giorni per
l'aggiornamento professionale (1).
(1) Comma aggiunto dall'art. 21, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
23. Specializzazione di conduttore di unità
cinofile, di elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore
di tiro.
1.
Per il personale del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato la specializzazione di conduttore di unità cinofile, di
elicotterista, di sommozzatore, di tiratore scelto ed istruttore di tiro, si
consegue dopo aver superato con esito positivo un apposito corso di
addestramento.
2.
Con decreti del Ministro di grazia e giustizia e del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali sono stabilite le relative norme di attuazione,
con particolare riferimento alle modalità e periodi di addestramento e
dell'impiego del personale che ha conseguito la specializzazione di cui al
comma 1.
24. Gruppi sportivi.
1. Il
personale della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi «Fiamme
Oro», «Fiamme Azzurre» e «Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato» o
riconosciuto atleta di interesse nazionale od olimpico dalle Federazioni
sportive o dal CONI, potrà essere autorizzato a non presenziare alle attività
di servizio ed a quelle previste dai corsi di formazione, su specifica e
motivata richiesta da parte degli organismi sportivi sopra menzionati, sulla
base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le Federazioni Sportive e
le rispettive Amministrazioni. Tale autorizzazione potrà essere rilasciata
anche nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria
appartenente al Gruppo sportivo «Astrea», limitatamente al periodo di
svolgimento della attività calcistica organizzata dalla Federazione italiana
gioco calcio.
25. Relazioni sindacali.
1. Il
sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli:
a)
contrattazione collettiva nazionale:
si
svolge a livello nazionale sulle materie, con i tempi e le procedure previste
dall'art. 3, comma 1, e dall'art. 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) accordo
nazionale quadro:
b1) si svolge
presso ogni sede centrale di ciascuna Amministrazione senza oneri finanziari
aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le procedure di
cui all'art. 3, comma 7, del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per la seguente materia:
1)
princìpi generali per la definizione degli accordi decentrati di cui alla
lettera c), unitamente alle
procedure di perfezionamento in caso di mancata intesa ed alle modalità di
verifica di tali accordi, nonché per le determinazioni dei periodi di validità;
b2) nell'ambito
dell'accordo nazionale quadro sono definite, ferme restando le competenze
gestionali delle Amministrazioni, le seguenti materie:
1)
individuazione delle tipologie per l'articolazione dei turni di servizio;
2)
criteri relativi alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
3)
criteri generali per la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti
a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi
predeterminati, particolari esigenze di servizio;
4)
criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
5)
criteri generali per la programmazione di turni di reperibilità;
6)
indirizzi generali per le attività gestionali degli enti di assistenza del
personale;
c)
contrattazione decentrata:
si
svolge presso ogni sede centrale e ufficio o istituto o reparto periferico di
livello dirigenziale individuati da ciascuna Amministrazione, senza oneri
finanziari aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal presente decreto, con le
procedure previste dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e per le seguenti
materie:
1)
criteri applicativi relativi alla formazione ed all'aggiornamento
professionale, con riferimento ai tempi ed alle modalità;
2)
criteri per la verifica della qualità e della salubrità dei servizi di mensa e
degli spacci;
3)
criteri per la verifica delle attività di protezione sociale e di benessere del
personale;
4)
misure dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo
professionale, ai fini anche delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125;
d) informazione
preventiva:
d1) è fornita da
ciascuna Amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri
generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:
1)
l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e
dei turni di servizio;
2) la
mobilità esterna del personale a domanda;
3) la
programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai
responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati,
particolari esigenze di servizio;
4)
l'applicazione del riposo compensativo;
5) la
programmazione di turni di reperibilità;
d2) per le
materie di cui ai punti 1), 3), 4) e 5) l'informazione è fornita a livello
centrale e periferico; per la materia di cui al punto 2) l'informazione è
fornita a livello centrale;
e) esame:
e1) si attua, a
livello centrale e periferico, secondo le previsioni di cui al punto d2),
relativamente alle materie oggetto di informazione preventiva. A tal fine,
nell'ambito di ogni Amministrazione, ciascuna organizzazione sindacale
firmataria dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto, ricevuta
l'informazione, può chiedere, in forma scritta, un incontro per l'esame delle
suddette materie. Detto incontro - a cui sono invitate anche le altre
organizzazioni sindacali non richiedenti - ha inizio entro le 48 ore dalla data
di ricezione della richiesta e si conclude nel termine tassativo di quindici
giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per
motivi di urgenza; decorsi tali termini le Amministrazioni assumono le proprie
autonome determinazioni definitive. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal
quale risultano le posizioni delle parti;
e2) durante il
periodo in cui si svolge l'esame, le Amministrazioni non adottano provvedimenti
unilaterali nelle materie in argomento e le organizzazioni sindacali che vi
partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali;
f)
consultazione:
f1) si svolge
relativamente ai criteri generali concernenti:
1) la
definizione delle piante organiche;
2) la
gestione del rapporto di impiego relativamente agli atti normativi ed
amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico,
previdenziale ed assistenziale, ivi compresi i criteri di massima da seguirsi
negli scrutini per le promozioni;
3)
l'introduzione di nuove tecnologie e le conseguenti misure di massima
riguardanti i processi generali di organizzazione degli uffici centrali e
periferici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
f2) per le
materie suddette, prima di assumere le relative determinazioni, le
Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato,
previa adeguata informazione, acquisiscono senza particolari formalità il
parere delle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto;
f3) la
consultazione si attua a livello centrale per le materie di cui ai punti 1) e
2); per la materia di cui al punto 3) la consultazione si svolge a livello
centrale nonché, nel caso di progetti di specifico rilievo locale, anche a
livello periferico;
g) informazione
successiva:
g1) si attua
relativamente ai criteri generali concernenti:
1) le
misure di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione
del lavoro;
2) la
qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di
massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
3) l'attuazione
di programmi di formazione del personale;
4) le
misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
g2) per le
materie suddette, le Amministrazioni della Polizia di Stato e del Corpo
forestale dello Stato forniscono le adeguate informazioni alle rispettive
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto in una apposita conferenza di rappresentanti di dette
Amministrazioni ed organizzazioni sindacali, non avente alcuna natura
negoziale, da riunirsi con cadenza semestrale;
g3)
l'informazione successiva si attua a livello centrale e periferico.
2.
Per il Corpo di polizia penitenziaria, l'Amministrazione, per tutte le materie
indicate al comma 1, lettere d),
f) e g), procede, prima di assumere le relative determinazioni,
all'esame previsto nel comma 1, lettera e),
nel rispetto dei termini massimi ivi stabiliti, dopo aver fornito alle
organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il
presente decreto operanti presso il Corpo di polizia penitenziaria le
informazioni necessarie.
3. La
corretta applicazione del presente decreto è assicurata anche mediante
l'attivazione delle procedure di raffreddamento dei conflitti previste
dall'art. 8 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 195.
4. Le
Amministrazioni provvederanno ad individuare, entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto, gli uffici, centrali e periferici, sedi di
contrattazione decentrata.
5.
Per le materie oggetto di contrattazione decentrata, le Amministrazioni
applicano la normativa derivante dagli accordi precedenti fino a quando non
interverranno i nuovi accordi decentrati.
6.
Nell'ambito di ciascuna Amministrazione, i responsabili degli uffici centrali e
periferici si incontrano, con cadenza trimestrale, con le rispettive strutture
periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo sindacale
recepito con il presente decreto, anche su richiesta delle stesse, per un
confronto - senza alcuna natura negoziale sulle modalità di attuazione dei
criteri concernenti la programmazione di turni di lavoro straordinario, il
riposo compensativo ed i turni di reperibilità. A seguito di tale confronto le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto sottopongono
la questione all'Amministrazione centrale per un apposito esame, qualora nel
predetto confronto si riscontri una diversa valutazione da parte delle medesime
organizzazioni sindacali.
7.
Allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il rapporto ed il confronto
tra le parti, ciascuna Amministrazione trasmette alle rispettive organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie
dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto gli ordini del giorno
del Consiglio di amministrazione e delle commissioni del personale e le
relative determinazioni. Resta fermo il diritto dei singoli dipendenti di
richiedere ed ottenere, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, il rilascio della copia degli atti dei
procedimenti amministrativi che li riguardano. Di tale richiesta l'interessato
potrà informare, ove lo ritenga opportuno, le organizzazioni sindacali.
26. Forme di partecipazione.
1.
Oltre ai comitati e commissioni di partecipazione in materia di pari
opportunità e di formazione e aggiornamento professionale di cui agli articoli
20 e 22, presso ciascuna Amministrazione sono costituite apposite commissioni,
a livello centrale e periferico, per la verifica e la formulazione di proposte
relativamente:
a) alla
formazione ed aggiornamento professionale;
b) alla qualità
e salubrità dei servizi di mensa e degli spacci;
c) alle attività
di protezione sociale e di benessere del personale;
d) alle misure
dirette a favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale
(solo a livello periferico).
2.
Nell'ambito di ogni Amministrazione è altresì costituita, a livello centrale,
una commissione per la formulazione di pareri in ordine alla qualità e
funzionalità del vestiario.
3. Le
commissioni di partecipazione costituite ai sensi dei commi 1 e 2 - che non
hanno natura negoziale - sono presiedute da un rappresentante
dell'Amministrazione e sono composte, in pari numero, da rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
firmatarie dell'accordo sindacale recepito con il presente decreto e da
rappresentanti dell'Amministrazione.
4.
Per la commissione per le ricompense al personale della Polizia di Stato, di
cui all'articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, il Ministro
dell'interno con proprio decreto nomina, con cadenza biennale, sei componenti
designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale,
tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle
deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale
conferite dal personale all'Amministrazione. Nei limiti dei posti disponibili,
a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa è garantita la designazione
di almeno un componente. Analoga commissione, nel rispetto di criteri di
pariteticità, è costituita rispettivamente per il personale del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato.
5.
Ciascuna Amministrazione, una volta l'anno, indice un apposito incontro, a
livello centrale, con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
sindacale recepito con il presente decreto per un confronto, senza alcuna
natura negoziale, sulle modalità di attuazione degli indirizzi generali
concernenti le attività degli enti di assistenza del personale.
27. Distacchi sindacali.
1. A
decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo dei distacchi sindacali
autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di polizia ad
ordinamento civile è determinato rispettivamente nei contingenti complessivi di
n. 58 distacchi per la Polizia di Stato, di n. 30 distacchi per il Corpo di
polizia penitenziaria e di n. 9 distacchi per il Corpo Forestale dello Stato.
2.
Alla ripartizione degli specifici contingenti complessivi dei distacchi
sindacali di cui al comma 1 tra le organizzazioni sindacali del personale
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo
nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (41), provvede, nell'ambito rispettivamente della Polizia di Stato,
del Corpo della polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, il
Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, entro il primo trimestre del 1996, con riferimento agli anni 1996
e 1997, e successivamente entro il primo trimestre di ciascun quadriennio. La
ripartizione è effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente
espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale
alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle citate
organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui si effettua la ripartizione.
3. Le
richieste di distacco sindacale sono presentate dalle organizzazioni sindacali
nazionali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il
decreto di distacco sindacale entro il termine di trenta giorni dalla
richiesta. L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei
requisiti di cui al comma 4 ed alla verifica del rispetto dello specifico
contingente e relativo riparto di cui al precedente comma 2 - è considerato
acquisito qualora il Dipartimento della funzione pubblica non provveda entro
venti giorni dalla data di ricezione della richiesta. Entro il 31 gennaio di
ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano la conferma di ciascun distacco
sindacale in atto; possono avanzare richiesta di revoca in ogni momento. La
conferma annuale e la richiesta di revoca è comunicata alle Amministrazioni di
appartenenza del personale interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che adottano i conseguenziali
provvedimenti nel solo caso di revoca.
4.
Possono essere autorizzati distacchi sindacali, nell'ambito di ciascun
contingente indicato nei commi 1 e 2, soltanto in favore rispettivamente dei
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche di dirigenti sindacali in
seno agli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2.
5. I
periodi di distacco per motivi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al
servizio prestato nell'Amministrazione, salvo che ai fini del compimento del
periodo di prova e del diritto al congedo ordinario. I predetti periodi sono
retribuiti con esclusione dei compensi e delle indennità per il lavoro
straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
6. A
partire dal 1 gennaio 1996 cessano di avere efficacia gli articoli 88, commi 1,
2 e 3, e 89 della legge 1 aprile 1981,
n. 121 e l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore
nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione
delle aspettative sindacali ed i provvedimenti che consentono con qualsiasi
modalità l'autorizzazione di permessi sindacali annuali e cumulati.
28. Permessi sindacali.
1.
Per l'espletamento del loro mandato, i dipendenti della Polizia di Stato, del
Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi delle
organizzazioni sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata, nonché i
dirigenti sindacali che, pur avendone titolo, non sono collocati in distacco
sindacale ai sensi dell'art. 27, possono fruire di permessi sindacali con le
modalità e nei limiti di quanto previsto dai commi successivi.
2. A
decorrere dal 1 gennaio 1996 il limite massimo del monte ore annuo dei permessi
sindacali retribuiti autorizzabili a favore del personale di ciascuna Forza di
polizia ad ordinamento civile è determinato rispettivamente in n. 430.000 ore
per la Polizia di Stato, in n. 171.000 ore per il Corpo di polizia
penitenziaria ed in n. 36.000 ore per il Corpo forestale dello Stato. In
riferimento a quanto indicato nel comma 7, i rispettivi monti ore annui dei
permessi sindacali sono rapportati in turni giornalieri di servizio.
3.
Alla ripartizione degli specifici monti ore annui complessivi di permessi
sindacali indicati nel comma 2 tra le organizzazioni sindacali del personale
maggiormente rappresentative sul piano nazionale firmatarie dell'accordo
nazionale di cui all'art. 2, comma 1, lettera A), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, provvedono, nell'ambito
rispettivamente della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, le Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato, sentite le rispettive organizzazioni sindacali aventi
titolo entro il primo trimestre del 1996, con riferimento all'anno 1996, e
successivamente entro il primo trimestre di ciascun anno. Nella ripartizione
del monte ore dei permessi sindacali in ciascuna Forza di Polizia ad
ordinamento civile la quota pari al 10% è attribuita in parti uguali a tutte le
predette organizzazioni sindacali e la parte restante è attribuita alle
medesime organizzazioni sindacali in rapporto al numero delle deleghe
complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite
dal personale alle rispettive Amministrazioni, accertate per ciascuna delle
citate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente
a quello in cui si effettua la ripartizione.
4.
Oltre ai permessi sindacali di cui ai commi 2 e 3, tenuto conto della
specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in favore del personale di cui al
comma 1, possono essere autorizzati ulteriori permessi sindacali retribuiti,
non computabili nel contingente complessivo di cui ai medesimi commi 2 e 3,
esclusivamente per la partecipazione a riunioni sindacali su convocazione
dell'Amministrazione.
5. I
dirigenti sindacali che intendono fruire dei permessi sindacali di cui al
presente articolo devono darne comunicazione scritta almeno tre giorni prima ed
in casi eccezionali almeno 24 ore prima, tramite la struttura sindacale di
appartenenza avente titolo. L'Amministrazione autorizza il permesso sindacale
salvo che non ostino eccezionali e motivate esigenze di servizio.
È
vietata ogni forma di cumulo dei permessi sindacali, giornalieri o orari.
6.
L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo
deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di
appartenenza del dipendente in permesso sindacale da parte della organizzazione
sindacale che ha richiesto ed utilizzato il permesso. Il predetto dirigente
provvederà ad informare il capo del personale.
7. I
permessi sindacali di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti
equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione. Tenuto conto della
specificità delle funzioni istituzionali e della particolare organizzazione
delle Forze di polizia ad ordinamento civile, essi sono autorizzati in misura
corrispondente al turno di servizio giornaliero e non possono superare
mensilmente per ciascun dirigente sindacale nove turni giornalieri di servizio.
8. I
permessi sindacali di cui al presente articolo sono retribuiti, con esclusione
delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli
collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
9. A
partire dal 1 gennaio 1996, cessano di avere efficacia gli articoli 90 e 91
della legge 1 aprile 1991, n. 121, e gli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, e tutti i provvedimenti attualmente in vigore
nell'ambito delle forze di polizia ad ordinamento civile per la ripartizione
dei permessi sindacali ed i provvedimenti che consentono con modalità difformi
da quelle indicate nel presente articolo l'autorizzazione di permessi
sindacali.
10.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
29. Aspettative e permessi sindacali non
retribuiti.
1. I
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, che ricoprono cariche in seno agli organismi
direttivi delle proprie organizzazioni sindacali possono fruire di aspettative
sindacali non retribuite.
2. Le
richieste di aspettative sindacali di cui al comma 1 sono presentate dalle organizzazioni
sindacali aventi titolo alle Amministrazioni di appartenenza del personale
interessato, le quali curano gli adempimenti istruttori - acquisendo per
ciascuna richiesta nominativa il preventivo assenso della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - ed emanano il
decreto di aspettativa entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
L'assenso della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica - finalizzato esclusivamente all'accertamento dei requisiti
soggettivi - è considerato acquisito qualora il Dipartimento della funzione
pubblica non provveda entro venti giorni dalla data della ricezione della
richiesta. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le organizzazioni sindacali comunicano
la conferma di ciascuna aspettativa sindacale in atto; possono avanzare
richiesta di revoca in ogni momento. La conferma annuale e la richiesta di
revoca è comunicata alle Amministrazioni di appartenenza del personale
interessato ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, che adottano i conseguenziali provvedimenti nel solo caso di
revoca.
3. I
dipendenti della Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e del
Corpo forestale dello Stato, di cui al comma 1 dell'art. 28 possono usufruire -
con le modalità di cui ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 28 - di permessi
sindacali non retribuiti per la partecipazione a congressi e convegni di natura
sindacale nonché alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali,
centrali e periferici, delle rispettive organizzazioni sindacali, oltre i
rispettivi monti ore annuali di cui ai commi 2 e 3 del citato art. 28.
4. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
30. Adempimenti delle Amministrazioni -
Responsabilità.
1. Ai
fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo
sindacale di cui al comma 2 dell'art. 27 ed al comma 3 dell'art. 28, gli uffici
periferici, prima di inviare alla rispettiva Amministrazione centrale i dati
relativi alle predette deleghe riferite a ciascuna organizzazione sindacale, li
comunicano alle medesime organizzazioni sindacali con apposita scheda che deve
essere restituita sottoscritta dal rappresentante delle stesse organizzazioni
sindacali presso i citati uffici. Ove dovessero essere riscontrati errori od
omissioni in base ai dati in proprio possesso, le organizzazioni sindacali
provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con
i responsabili degli uffici periferici, nel corso del quale si procede
all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della
relativa scheda nel caso di riscontro positivo della richiesta. Le
Amministrazioni centrali, acquisite le schede pervenute dai propri uffici
periferici, inviano, entro il 15 giugno di ciascun anno, i dati complessivi
relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale
contestualmente alle organizzazioni sindacali alle quali i dati stessi si
riferiscono, ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica, utilizzando modelli e procedure informatizzate, anche
elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dal medesimo Dipartimento della
funzione pubblica.
2.
Entro il 31 maggio di ciascun anno, le Amministrazioni di appartenenza del
personale interessato - utilizzando modelli di rilevazione e procedure
informatizzate, anche elettroniche ed a lettura ottica, predisposti dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica -
sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi
nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha
fruito di distacchi e aspettative sindacali nell'anno precedente.
3.
Entro la stessa data del 31 maggio di ciascun anno, le stesse Amministrazioni -
utilizzando i modelli e le procedure informatizzate indicate nel comma 2 - sono
tenute a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e
sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali
nell'anno precedente con l'indicazione per ciascun nominativo del numero
complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica
il rispetto dei limiti previsti dal presente accordo.
4. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
può disporre ispezioni nei confronti delle Amministrazioni che non ottemperino
tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 2 e 3 e può fissare un
termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della
funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalle
stesse Amministrazioni ai sensi dell'art. 27, comma 3, e dell'art. 29, comma 2.
Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del
procedimento appositamente nominato dall'Amministrazione competente ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I
dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per
Amministrazioni di appartenenza del personale interessato, per sindacato, per
qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale
sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai
sensi dell'art. 16 della legge 29
marzo 1983, n. 93.
6. I
dirigenti che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative
e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili
personalmente.
7. Le
norme del presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
31. Diritto di affissione.
1.
Negli uffici centrali e periferici della Polizia di Stato, del Corpo della
polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato è concesso alle varie
organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di
giornali murali, notiziari, circolari, manifesti e altri scritti o stampati
conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie
esclusivamente sindacali in locali distinti da quelli in cui è generalmente
ammesso il pubblico.
32. Tutela dei dirigenti sindacali.
1. I
trasferimenti ad ufficio con sede in un comune diverso di appartenenti al Corpo
di polizia penitenziaria ed al Corpo forestale dello Stato, che ricoprono
cariche di dirigenti sindacali in seno agli organismi direttivi previsti dagli
statuti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, possono essere effettuati previo nulla osta delle organizzazioni
sindacali di appartenenza.
2.
Per il personale della Polizia di Stato si applicano i commi quarto e quinto
dell'art. 88 della legge 1 aprile
1981, n. 121, come modificati ed integrati dall'art. 5 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
3. Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano sino alla fine dell'anno
successivo alla data di cessazione del mandato sindacale.
4.
Dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei soggetti indicati nei
commi 1 e 2 appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale è data comunicazione, in occasione della
notifica della contestazione degli addebiti, all'Amministrazione centrale per
le valutazioni di competenza ed anche al fine di un monitoraggio dell'andamento
complessivo di tali procedure disciplinari. La comunicazione è inviata
dall'Amministrazione centrale alla segreteria nazionale della organizzazione
sindacale interessata.
33. Tutela legale.
1.
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti
compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (1).
(1) Per l'applicazione anche a favore del
coniuge e dei figli del dipendente deceduto delle disposizioni previste dal
presente articolo, vedi l'art. 37, D.P.R. 15 marzo 1999, n. 254.
TITOLO
II
Forze
di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia
di Finanza)
34. Area di applicazione e durata.
1. Ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B),
del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, il presente decreto si applica al personale dei ruoli
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione
dei rispettivi dirigenti e del personale ausiliario di leva.
2. Il
presente decreto concerne il periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1997 per la
parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 1994 al 31 dicembre 1995 per la parte
economica.
3.
Dopo un periodo di tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del
presente decreto, al personale di cui al comma 1 sarà corrisposto, a partire
dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta
per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai livelli retributivi
tabellari vigenti, inclusa l'indennità integrativa speciale. Dopo ulteriori tre
mesi, detto importo sarà pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione
programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera B), del decreto legislativo n. 195 del 1995.
35. Nuovi stipendi.
1.
Gli stipendi stabiliti dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e dall'art. 22
della legge 7 agosto 1990, n. 232,
comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui
all'art. 7 del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, sono incrementati, a regime,
delle seguenti misure mensili lorde:
Livello
V |
L.
113.000 |
Livello
VI |
L.
123.000 |
Livello
VI-bis |
L.
131.000 |
Livello
VII |
L.
139.000 |
Livello
VII-bis |
L.
150.000 |
Livello
VIII |
L.
161.000 |
Livello
IX |
L.
182.000 |
2.
Gli aumenti di cui al comma 1 competono con decorrenza 1 dicembre 1995.
3.
Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali
mensili lordi:
Livello
V |
L.
86.000 |
Livello
VI |
L.
94.000 |
Livello
VI-bis |
L.
100.000 |
Livello
VII |
L.
106.000 |
Livello
VIII |
L.
123.000 |
Livello
IX |
L.
140.000 |
4.
Dal 1 settembre 1995 al livello VII bis di cui ai decreti legislativi 12 maggio
1995, n. 198, e n. 199, compete l'aumento mensile lordo di L. 114.000.
5.
Gli aumenti di cui ai commi 3 e 4 hanno effetto fino alla data del
conseguimento di quello successivo ed assorbono il miglioramento economico
mensile lordo previsto dal decreto-legge
27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186.
6. I
valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione
dei precedenti commi, sono:
Livello
V |
L.
11.677.000 |
Livello
VI |
L.
13.047.000 |
Livello
VI-bis |
L.
14.143.000 |
Livello
VII |
L.
15.239.000 |
Livello
VII-bis |
L.
16.471.000 |
Livello
VIII |
L.
17.703.000 |
Livello
IX |
L.
20.495.000 |
36. Effetti dei nuovi stipendi.
1. Le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto
hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita, sull'assegno
alimentare previsto dall'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni
analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I
benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono
corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo
decreto, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione,
nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di
buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione dal servizio.
3. Ai
fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del
presente decreto si applica l'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
4.
Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 35, hanno effetto sulla determinazione
delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del presente
decreto.
5. La
spesa globale per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, secondo le
nuove misure orarie, dovrà essere in ogni caso contenuta per l'anno 1995 nei
limiti degli importi iscritti nell'apposito stanziamento dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per il medesimo anno finanziario.
37. Indennità pensionabile.
1.
L'indennità di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, nelle misure
derivanti dall'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, e successive
modificazioni ed integrazioni, è incrementata, a decorrere dal 1 novembre 1995,
del 6 per cento.
2. A
decorrere dal 1 novembre 1995 l'indennità di cui al comma 1 è incrementata di
L. 37.400 mensili lorde con contestuale soppressione del supplemento
giornaliero dell'indennità d'istituto previsto dall'art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. In
relazione agli incrementi previsti dai commi 1 e 2, l'indennità pensionabile è
dovuta nei seguenti nuovi importi mensili lordi:
gradi |
|
Tenente
colonnello |
L.876.900 |
Maggiore |
L.861.700 |
Capitano |
L.846.400 |
Tenete
e sottotenente |
L.815.900 |
Maresciallo
aiutante SUPS |
L.831.100 |
Maresciallo
capo |
L.815.900 |
Maresciallo
ordinario |
L.785.300 |
Maresciallo |
L.754.300 |
Brigadiere
capo |
L.785.300 |
Brigadiere |
L.724.300 |
Vice
brigadiere |
L.724.300 |
Appuntato
scelto |
L.632.100 |
Appuntato |
L.556.400 |
Carabiniere
scelto e finanziere scelto |
L.495.300 |
Carabiniere
e finanziere |
L.441.900 |
4.
[L'indennità di cui al comma 3 è, altresì, incrementata, a decorrere dal 31
dicembre 1995, dei seguenti importi mensili lordi, corrispondentemente alla
fissazione del nuovo orario di lavoro nei termini previsti nei commi 1, 2 e 3
dell'art. 45] (1):
Livello
V |
L.
129.000 |
Livello
VI |
L.
136.000 |
Livello
VI-bis |
L.
143.000 |
Livello
VII |
L.
149.000 |
Livello
VII-bis |
L.
156.000 |
Livello
VIII |
L.
163.000 |
Livello
IX |
L.
178.000 |
(1) Comma soppresso dall'art. 44, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
38. Assegno funzionale.
1.
Gli assegni funzionali pensionabili di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1990, n. 147, fermo restando i requisiti ivi previsti, sono
dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli
anni di servizio sottoindicati:
Qualifiche |
19
anni servizio lire |
29
anni servizio lire |
Ruolo
appuntati e carabinieri e appuntati finanzieri |
1.300.000 |
1.700.000 |
Ruolo
sovrintendenti e ruolo ispettori |
1.700.000 |
2.500.000 |
2.
Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali
pensionabili di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 147 del 1990, sono dovuti nei
seguenti importi annui lordi:
Qualifiche |
19
anni servizio lire |
29
anni servizio lire |
Tenente |
2.100.000 |
2.700.000 |
Capitano |
2.100.000 |
2.700.000 |
Maggiore |
2.800.000 |
4.500.000 |
Tenente
colonnello |
3.200.000 |
4.500.000 |
3.
Per l'attribuzione dell'assegno funzionale al personale di cui commi 1 e 2, la
valutazione dei requisiti prescritti è riferita al triennio precedente alla data
di maturazione della prevista anzianità, escludendo dal computo gli anni
compresi nel periodo suddetto in cui il personale abbia riportato una sanzione
disciplinare più grave della consegna di rigore o un giudizio complessivo
inferiore a «nella media».
39. Trattamento di missione.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 (60), i limiti di
spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non
inferiore ad otto ore sono determinati come segue:
L.
42.000 per un pasto;
L.
83.600 per due pasti.
2.
Gli importi di cui al comma 1 hanno effetto dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A
decorrere dal 31 dicembre 1995, al personale comandato in missione fuori della
sede di servizio, anche in contingenti superiori a dieci unità, per esigenze di
prevenzione, sicurezza e controllo, è dovuto il trattamento di missione di cui
all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147
in luogo della indennità supplementare di marcia prevista dall'art. 8
della legge 23 marzo 1983, n. 78.
4. A
decorrere dal 1 settembre 1995, al personale inviato in missione continuativa
per una durata superiore a trenta giorni, in località diversa dalla sede
ordinaria di servizio e dell'abituale dimora, è data facoltà di chiedere,
dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili, in luogo del rimborso delle spese di albergo o di residence
e per i pasti. In tale caso, le misure tabellari dell'indennità di trasferta
sono ridotte di 1/3 ai sensi dell'art. 9, comma 3, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e
successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma trova
applicazione limitatamente al tempo di durata della missione e nella sola
ipotesi che l'Amministrazione si trovi nella impossibilità di fornire vitto e
alloggio gratuito, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Al
personale inviato in missione è anticipata, a richiesta dell'interessato, una
somma pari all'intero importo delle spese di viaggio nonché il 75 per cento
delle presumibili spese di vitto e pernottamento nel limite del costo medio
della categoria consentita.
40. Trattamento economico di trasferimento.
1. A
decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di polizia ad
ordinamento militare la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art.
22, comma 1, della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del
diritto alle indennità ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, è
elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle
masserizie, per volontà del personale, in una località comunque compresa tra la
sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad
alloggiare anche in applicazione della presente norma, non dà diritto alle
indennità ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836 del 1973.
2. A
decorrere dal 1 settembre 1995 il personale trasferito d'autorità che abbia
diritto all'alloggio di servizio in relazione all'incarico ricoperto, può
richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura
quietanzata, il rimborso del costo di un alloggio per un importo massimo di L.
1.500.000 mensili e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi, a
condizione che nella nuova sede di servizio sussista la disponibilità
dell'alloggio di servizio e l'interessato non possa temporaneamente disporne in
quanto ancora occupato dal precedente titolare, ovvero siano in corso lavori di
ristrutturazione. In tali casi il trattamento economico previsto dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, è
ridotto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge.
3. La
spesa globale per i rimborsi e le indennità inerenti al trasferimento di sede
anche in applicazione dei commi 1 e 2 dovrà essere in ogni caso contenuta nei
limiti degli importi iscritti negli appositi stanziamenti dei rispettivi stati
di previsione del Ministero della difesa - Arma dei carabinieri - e del
Ministero delle finanze - Corpo della guardia di finanza.
41. Presenza qualificata.
1. A
decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza
qualificata di cui all'art. 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147, è corrisposta una
indennità nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno.
2.
[L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella prevista dall'art.
42, commi 1 e 2].
(1) Comma soppresso dall'art. 49, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
42. Servizi esterni ed ordine pubblico in sede.
1. A
decorrere dal 1 novembre 1995 al personale impiegato nei servizi esterni,
organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio, è corrisposto un
compenso giornaliero pari a L. 5.100 lorde.
2. A
decorrere dal 1 novembre 1995 le misure dell'indennità di ordine pubblico in
sede di cui all'art. 5 della legge 27
maggio 1977, n. 284, come rideterminate dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono
incrementate di L. 2.500 lorde per ogni turno.
43. Indennità di presenza notturna e festiva.
1. A
decorrere dal 1 novembre 1995 al personale che presta servizio in un giorno
festivo e a quello impiegato in turno di servizio che si effettua tra le ore 22
e le ore 6, sono corrisposte, rispettivamente, L. 9.900 lorde per ciascun turno
e L. 2.000 lorde per ciascuna ora.
2. A
decorrere dal 1 novembre 1995, al personale chiamato a prestare servizio in
attività di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua,
lunedì di Pasqua, 1 maggio e Ferragosto, è corrisposto, in luogo della
indennità festiva di cui al comma 1, un compenso nella misura lorda di L.
38.000.
44. Indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennità
supplementari.
1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e
cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità
supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater,
del decreto-legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n.
472, nei confronti del personale di cui all'art. 34, comma 1, che presta
servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità
supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze
armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. Il
personale in servizio alla data del 15 dicembre 1995 che, in applicazione del
comma 1 si trovi nella condizione di aver diritto ad una indennità di misura
inferiore a quella di cui sia già provvisto, conserva il trattamento in
godimento.
3.
Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del personale delle Forze armate
con quelli dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per
il personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2, allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.
45. Orario di lavoro.
1. La
durata dell'orario ordinario di lavoro è di trentasei ore settimanali.
2. In
aggiunta all'orario ordinario di lavoro di cui al comma 1, il personale di cui
all'art. 34, comma 1, è tenuto ad effettuare prestazioni di lavoro obbligatorie
settimanali rispettivamente di due ore, a decorrere dal 31 dicembre 1995, e di
una ora, a decorrere dal 1 gennaio 1997.
3.
Fino al 30 dicembre 1995 resta ferma la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
giugno 1988, n. 234.
4.
L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura al
pubblico ed è articolato sulla base di sei giorni lavorativi settimanali, fatte
salve le esigenze di servizio che consentono l'articolazione su cinque giorni
lavorativi.
5.
Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su sei giorni settimanali,
esso si svolge per turno continuativo, salvo eccezionali e documentabili
esigenze di servizio.
6.
Ove l'Amministrazione articoli l'orario di lavoro su cinque giorni settimanali,
esso si attua di norma con la prosecuzione delle prestazioni lavorative nelle
ore pomeridiane; le prestazioni pomeridiane possono avere durata diversificata
fino al completamento dell'orario d'obbligo.
7.
Ove l'Amministrazione articoli l'orario settimanale con criteri di
flessibilità, esso si attua di norma in fasce temporali entro le quali è
consentito l'inizio e il termine delle prestazioni lavorative giornaliere.
46. Festività.
1.
Sono considerati giorni festivi esclusivamente le domeniche e gli altri giorni
riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la
ricorrenza del Santo Patrono del comune sede di servizio, se ricadente in
giornata feriale.
2. Al
personale appartenente alle chiese cristiane avventiste ed alla religione
ebraica si applicano le disposizioni delle leggi 22 novembre 1988, n. 516 e 8 marzo 1989, n. 101.
47. Licenza ordinaria.
1. Il
personale di cui all'art. 34, comma 1, ha diritto, in ogni anno di servizio, ad
un periodo di licenza ordinaria retribuito. Durante tale periodo al personale
spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro
straordinario e le indennità che non siano corrisposte per dodici mensilità.
2. La
durata della licenza ordinaria è di trentadue giorni lavorativi. Per il
personale con oltre quindici anni di servizio e per quello con oltre
venticinque anni di servizio la durata della licenza ordinaria è
rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. La durata
della licenza ordinaria per i primi tre anni di servizio è di trenta giorni
lavorativi, con esclusione del personale che frequenta i corsi di formazione,
per il quale continua ad applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi
ordinamenti. Al personale in servizio all'estero o presso Organismi
internazionali (con sede in Italia o all'estero), contingenti ONU compresi,
competono le licenze previste dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da
accordi internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo accettate
dall'Autorità nazionale.
3. I
periodi di cui al comma 2 sono comprensivi delle due giornate previste
dall'art. 1, comma 1, lettera a)
della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. A
tutto il personale sono altresì attribuite quattro giornate di riposo da fruire
nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937.
5. In
caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, il
sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di licenza ordinaria di cui al
comma 2, sono ridotti rispettivamente a ventotto, trentadue, trentanove giorni
lavorativi ed a ventisei giorni lavorativi per i dipendenti nei primi tre anni
di servizio.
6.
Nell'anno di immissione in servizio o di cessazione dal servizio la durata
della licenza ordinaria è determinata in proporzione ai dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti
gli effetti come mese intero.
7. La
licenza ordinaria è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile.
8.
Nel caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile
la fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la licenza ordinaria
dovrà essere fruita entro il primo semestre dell'anno successivo.
9.
Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di
carattere personale, il personale dovrà fruire della licenza residua al 31
dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza.
10.
Il diritto alla licenza ordinaria non è riducibile in ragione di assenza per
infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In
quest'ultima ipotesi è autorizzato il periodo di godimento della licenza
ordinaria in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.
11.
Le infermità insorte durante la fruizione della licenza ordinaria ne
interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e
malattie superiori a tre giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che
l'Amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva
informazione.
12.
In caso di richiamo dalla licenza ordinaria per indifferibili esigenze di
servizio, al personale richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio
per il rientro in sede nonché l'indennità di missione per la durata del
medesimo viaggio sempre che ricorrano i presupposti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Identico
trattamento compete anche nel caso di ritorno nella località ove il personale
fruiva della licenza ordinaria. Il personale ha inoltre diritto al rimborso
delle spese anticipate per il periodo di licenza ordinaria non goduta.
13.
Le norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per il
personale che ha già maturato venticinque anni di servizio o li maturerà entro
la data del 31 dicembre 1996, la durata della licenza ordinaria è di
quarantasette giorni lavorativi e, nella ipotesi di cui al comma 5, quarantuno
giorni lavorativi. Per la connessa disciplina di ordine procedurale continuano
ad applicarsi le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il
personale militare, e successive modificazioni ed integrazioni.
48. Licenze straordinarie.
1.
Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria è
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato, modificato ed
integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In
occasione di trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e di
riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione
concede una licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento
in territorio nazionale: giorni venti per il personale ammogliato o con
famiglia a carico o con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di servizio;
b) trasferimento
per il personale destinato a prestare o che rientri dal servizio all'estero:
giorni trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno
dieci anni di servizio; giorni venti al personale senza famiglia a carico con
meno di dieci anni di servizio.
3.
Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la licenza breve è soppressa.
4. Le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermità o lesioni dipendenti da causa di
servizio o comunque riportate per fatti di servizio.
5. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996. Per la
connessa disciplina di ordine procedurale continuano ad applicarsi le
disposizioni previste dalle norme vigenti in materia per il personale militare,
e successive modificazioni ed integrazioni.
49. Aspettativa per motivi privati e per infermità.
1.
Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, l'aspettativa per motivi privati
e per infermità è disciplinata dalla normativa prevista dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e, per le parti non previste da tali leggi, dalle disposizioni di cui alle
leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 18 ottobre 1961, n. 1168,
3 agosto 1961, n. 833, e 1 febbraio 1989, n. 53. La durata massima della
licenza straordinaria di convalescenza per il personale in ferma volontaria,
per l'intero periodo di ferma, è di due anni.
2. Il
periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate
per cause di servizio non è computato ai fini del compimento del periodo
massimo di aspettativa.
3.
Fino a completa guarigione clinica, i periodi di assenza del personale dovuti a
ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio, che non comportino
inidoneità assoluta al servizio, non sono computati ai fini del compimento del
periodo massimo di aspettativa.
4. Le
norme di cui al presente articolo si applicano dal 1 gennaio 1996.
50. Permessi brevi.
1.
Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al
dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi
durante l'orario di lavoro. I permessi concessi a tale titolo non possono
essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro
giornaliero e non possono comunque superare le trentasei ore nel corso
dell'anno.
2. La
richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al
comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il
personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo,
secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui
il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente
decurtata.
51. Prevenzione infortuni, igiene e sicurezza del
lavoro.
1.
L'Amministrazione deve mantenere i locali di lavoro in condizioni di salubrità
ed organizzare il lavoro in modo da salvaguardare l'incolumità e la salute del
personale, adoperandosi per individuare e rimuovere ogni fonte di inquinamento
eliminabile che possa compromettere l'incolumità e la salute degli operatori
addetti, e per ridurre al minimo, anche attraverso una opportuna preventiva
opera di sensibilizzazione e di formazione dei predetti operatori ed attraverso
connesse iniziative di medicina preventiva e controllo sanitario, i rischi
connessi con ogni fattispecie di impiego.
2. In
materia di prevenzione infortuni, igiene e medicina del lavoro, si applicano le
disposizioni di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, tenendo conto delle particolari esigenze
connesse al servizio espletato e delle attribuzioni proprie di ciascuna Forza
di polizia ad ordinamento militare individuate con i decreti ministeriali
previsti dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 626 del 1994. Le Amministrazioni
provvederanno a sollecitare le altre competenti istituzioni per pervenire al
più presto alla emanazione dei predetti decreti.
3.
L'Amministrazione favorisce l'informazione del personale in merito agli
interventi di primo soccorso, con particolare priorità per quello addetto a
mansioni rischiose.
52. Copertura assicurativa.
1. Le
disposizioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147,
sono applicabili al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
guardia di finanza.
53. Aggiornamento professionale.
1. La
pianificazione annuale dell'attività di aggiornamento professionale è stabilita
dai Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza. A tal fine, saranno acquisite, in via preliminare, specifiche proposte
non vincolanti delle rispettive sezioni COCER.
54. Diritto allo studio.
1.
Nei confronti del personale, per quanto applicabile, è esteso il contenuto
dell'art. 78 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782.
55. Elevazione e aggiornamento culturale.
1.
L'Amministrazione favorisce l'elevazione e l'aggiornamento culturale e
professionale del personale.
2. Ai
fini di cui al comma 1, gli organismi di rappresentanza possono avanzare
proposte, non vincolanti e comunque compatibili con le esigenze di servizio,
agli enti istituzionalmente competenti.
2-bis. Ulteriori iniziative di
formazione e aggiornamento del personale potranno essere realizzate, qualora
l'Amministrazione lo ritenga più conveniente, anche attraverso protocolli o
convenzioni con enti locali, università, società private e Amministrazioni(1).
2-ter. Per garantire le attività
formative del presente articolo le Amministrazioni utilizzeranno oltre alle
quote previste dai rispettivi bilanci, anche le risorse allo scopo previste da
specifiche norme di legge ovvero da particolari disposizioni comunitarie.
(1) Comma aggiunto dall'art. 58, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254.
56. Brevetto di pilota.
1. Il
disposto dell'art. 55 della legge 10
ottobre 1986, n. 668, recante modifiche ed integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, è esteso
al corrispondente personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza, per quanto attiene la specializzazione «pilota di elicottero».
2.
Con decreti del Ministro della difesa e del Ministro delle finanze sono
stabilite le relative norme d'attuazione.
57. Gruppi sportivi.
1. Il
personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza,
inquadrato nei rispettivi gruppi sportivi o riconosciuto atleta di interesse
nazionale od olimpico dalle Federazioni sportive o dal CONI, potrà essere
autorizzato a non presenziare alle attività di servizio ed a quelle previste da
corsi di formazione su specifica e motivata richiesta da parte degli organismi
sportivi sopra menzionati, sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il
CONI o le Federazioni sportive ed i rispettivi comandi generali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
58. Informazione.
1. Al
fine di assicurare la sostanziale omogeneità nell'applicazione delle
disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'art.
2 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e allo scopo di assumere elementi in ordine alle materie e
all'esito delle procedure previste dall'art. 3, commi 2, 3, 4 e 5, del predetto
decreto legislativo n. 195 del 1995,
i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di
finanza acquisiscono informazioni dalle altre amministrazioni interessate, ai
sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 195 del 1995.
2.
Per i fini di cui al comma 1 ed in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
i comandi generali procedono ad appositi, preliminari incontri informativi con
le rispettive sezioni del COCER, nel corso dei quali gli organi di
rappresentanza militare possono formulare pareri, richieste e proposte in merito.
3.
Prima dell'avvio dei lavori di cui all'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
al fine di acquisire elementi utili al prosieguo dei lavori medesimi, ed a
seguito dell'emanazione del conseguente decreto del Presidente della
Repubblica, al fine di illustrare compiutamente i contenuti del decreto
approvato, le sezioni COCER sono autorizzate da ciascun comandante generale ad
inviare propri delegati presso i COIR della rispettiva Arma o Corpo.
4.
Nelle occasioni di cui al comma 3, presso i COIR potranno intervenire anche
delegazioni dei COBAR collegati, composte di norma da un rappresentante per
ogni categoria interessata, per la successiva informazione del personale delle
corrispondenti unità di base, previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte
comunque salve le esigenze di servizio. Per tale informazione presso gli
organismi di rappresentanza a livello di regione, legione, o loro equiparati,
previ accordi con i rispettivi comandanti e fatte comunque salve le esigenze di
servizio, può partecipare, di norma, un delegato per ogni categoria della
rispettiva sezione del Consiglio centrale di rappresentanza.
4-bis. Nel periodo intercorrente fra
l'avvio e la conclusione dei lavori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
le Sezioni COCER sono autorizzate da ciascun Comandante Generale a convocare,
per una o più volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle sull'andamento
dei lavori stessi.
5.
Per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, ai sensi
dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, i membri dei
Consigli di rappresentanza devono essere messi in condizione di espletare le
funzioni per le quali sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si
rende necessario, fatte salve le esigenze operative e quelle di servizio non
altrimenti assolvibili.
59. Criteri per l'istituzione di organi di verifica
della qualità e salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo
delle attività di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi
l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché la gestione degli
enti di assistenza del personale.
1.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro competente saranno istituiti organi di verifica della qualità e
salubrità dei servizi di mensa, e degli spacci, per lo sviluppo delle attività
di protezione sociale e di benessere del personale, ivi compresi l'elevazione e
l'aggiornamento culturale del medesimo, nonché per la gestione degli enti di
assistenza del personale.
2.
Tale decreto, nell'indicare le competenze dei suddetti organi, dovrà prevedere
che:
a) la presidenza
degli stessi sia attribuita al comandante di Corpo dell'ente o del reparto o ad
un suo delegato;
b) venga
consentita la partecipazione di rappresentanti di tutte le categorie del
personale;
c) uno dei
componenti sia indicato dagli organismi di rappresentanza di base (COBAR).
60. Tutela legale.
1.
Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di
polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica sicurezza, per fatti
compiuti in servizio anche relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di
coazione fisica, continua ad applicarsi l'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
61. Copertura finanziaria.
1.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 487
miliardi per il 1995 ed in lire 845 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede
mediante riduzione del fondo di cui al capitolo 6868 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
2. Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.