D.L. 3-5-2001 n. 157
Disposizioni urgenti in tema di
trattamenti economici dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia e
delle Forze armate.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 maggio 2001, n. 102 e
convertito il legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 3 luglio 2001, n. 250
(Gazz. Uff. 3 luglio 2001, n. 152) entrata in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. Modifiche all'articolo 5 della legge 8 agosto
1990 n. 231 e successive modificazioni e
integrazioni.
1.
All'articolo 5, comma 3, lettera a),
della legge 8 agosto 1990, n. 231,
e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai maggiori ed ai tenenti
colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli
ufficiali».
2.
All'articolo 5, comma 3, lettera b),
della legge 8 agosto 1990, n. 231,
e successive modificazioni e integrazioni le parole: «ai tenenti colonnelli ed
ai colonnelli e gradi corrispondenti» sono sostituite dalle seguenti: «agli
ufficiali».
3.
Fino a quando non ricorrano le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti
previsti dal comma 3 agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza
demerito per 13 anni e 23 anni dal grado di sottotenente o dalla qualifica di
aspirante è attribuito, a decorrere dal 1° aprile 2001, lo stipendio spettante
rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il
predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della
progressione economica (1).
Per
gli ufficiali di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, la riduzione di due anni continua ad
applicarsi rispetto al periodo di 15 anni e di 25 anni.
3-bis. Le
norme recate dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 86, si applicano a decorrere dal 1°
aprile 2001 (2).
(1) Commi aggiunti
all'art. 5,L 8 agosto 1990,n. 231
(2) Comma aggiunto dalla legge di conversione 3 luglio 2001, n. 250.