Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 maggio 1975, n. 136.
32. Nei procedimenti a carico di ufficiali o agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei militari in servizio di pubblica
sicurezza per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa può essere assunta a richiesta
dell'interessato dall'Avvocatura dello Stato o da libero professionista di
fiducia dell'interessato medesimo.
In
questo secondo caso le spese di difesa sono a carico del Ministero dell'interno
salva rivalsa se vi è responsabilità dell'imputato per fatto doloso.
Le
disposizioni dei commi precedenti si applicano a favore di qualsiasi persona
che, legalmente richiesta dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.