Tutela delle lavoratrici madri.
La
presente legge è stata abrogata dall'art. 86, D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.
Pubblicata
nella Gazz. Uff. 18 gennaio 1972, n. 14.
Con
riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:
-
I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 11 aprile 1996, n. 82;
Circ. 31 ottobre 1996, n. 211; Circ. 8 novembre 1996, n. 214; Circ. 14 novembre
1996, n. 220; Circ. 21 novembre 1996, n. 230; Circ. 10 dicembre 1996, n. 247;
Circ. 14 dicembre 1996, n. 255; Circ. 18 dicembre 1996, n. 256; Circ. 24
dicembre 1997, n. 263; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 26 febbraio 1998,
n. 47; Circ. 5 marzo 1998, n. 50; Circ. 15 maggio 1998, n. 105; Circ. 4
novembre 1998, n. 231; Circ. 13 aprile 1999, n. 87; Circ. 28 dicembre 1999, n.
231; Circ. 21 febbraio 2000, n. 45; Circ. 20 marzo 2000, n. 63; Circ. 5 luglio
2000, n. 128; Circ. 27 settembre 2000, n. 164;
-
Ministero degli affari esteri: Circ. 16 luglio 1997, n. 7;
-
Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
Circ. 24 novembre 1997, n. 136228; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 8
aprile 1998, n. 138028; Circ. 26 maggio 2000, n. 32/2000;
-
Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 19 gennaio 1996, n.
1/96; Circ. 19 febbraio 1998, n. 22/98; Circ. 13 marzo 1996, n. 36/96; Circ. 23
dicembre 1997, n. 164/97; Circ. 27 luglio 1998, n. 100/98; Circ. 22 febbraio
1999, n. 17-A/99; Circ. 22 febbraio 1999, n. 17/99; Circ. 6 marzo 2001, n. 28/2001;
-
Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997; Circ. 27 maggio 1997, n. 763; Circ.
28 agosto 1997, n. 780;
-
Ministero della pubblica istruzione: Circ. 7 ottobre 1996, n. 638; Circ. 24
aprile 1997, n. 280; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 22 luglio 1998, n.
321;
-
Ministero di grazia e giustizia: Circ. 27 novembre 1997, n. 4/1-S-1581;
-
Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1996, n. 15;
Circ. 5 novembre 1996, n. 137;
-
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e
gli affari regionali: Circ. 8 febbraio 1996, n. 36554; Circ. 28 febbraio 1996,
n. 876; Circ. 11 marzo 1996, n. 1312; Circ. 11 marzo 1996, n. 916; Circ. 13
marzo 1996, n. 1346; Circ. 25 marzo 1996, n. 2418; Circ. 5 aprile 1996, n. 2382;
Circ. 17 aprile 1996, n. 1956; Circ. 22 aprile 1996, n. 10594; Circ. 25
settembre 1996, n. 7085; Circ. 1 ottobre 1996, n. 7877; Circ. 16 ottobre 1996,
n. 8315; Circ. 4 dicembre 1996, n. 8994;
-
Ufficio italiano Cambi: Circ. 23 aprile 1997, n. 373; Circ. 9 settembre 1997,
n. 399.
TITOLO
I
Norme
protettive
1.
[Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici, comprese le
apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di
lavoro, nonché alle dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli altri
enti pubblici e dalle società cooperative, anche se socie di queste ultime.
Alle
lavoratrici a domicilio si applicano le norme del presente titolo di cui agli
articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Il
diritto di astenersi dal lavoro di cui all'articolo 7, ed il relativo trattamento
economico, sono riconosciuti anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Le
disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2 dell'articolo 15
sono estese alle lavoratrici di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri
di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle predette lavoratrici i
diritti previsti dal comma 1 dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15
spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita
del bambino.
Sono
fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior favore stabilite da leggi,
regolamenti, contratti, e da ogni altra disposizione.
2.
[Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di
gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto
dall'articolo 4 della presente legge, nonché fino al compimento di un anno di
età del bambino.
Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di
gravidanza e puerperio, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in
cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di
lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di
idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il
divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la
risoluzione del rapporto di lavoro;
b) di
cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta;
c) di
ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che diano luogo a disoccupazione
stagionale, di cui alla tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre
1964, e successive modificazioni, le quali siano licenziate a norma della
lettera b) del terzo comma del presente articolo, hanno diritto, per tutto il
periodo in cui opera il divieto di licenziamento, alla ripresa dell'attività
lavorativa stagionale e, sempreché non si trovino in periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle riassunzioni.
Durante
il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può
essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività
dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso
abbia autonomia funzionale.
Al
termine del periodo di interdizione dal lavoro previsto dall'articolo 4 della
presente legge le lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente vi
rinuncino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate
all'inizio del periodo di gestazione o in altra ubicata nel medesimo comune, e
di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì
diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni
equivalenti].
3. [È
vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione
e fino a sette mesi dopo il parto. In attesa della pubblicazione del
regolamento di esecuzione della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri restano determinati dalla tabella annessa al decreto del
Presidente della Repubblica 21 maggio 1953, n. 568 .
Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è
previsto il divieto di cui al comma precedente.
Le
lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione
e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro
accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
Le
lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori a quelle abituali
conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonché la qualifica originale. Si applicano le norme di cui all'articolo 13
della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora le lavoratrici vengano adibite a
mansioni equivalenti o superiori].
4. [È
vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
b)
ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data
presunta e la data effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione
obbligatoria dal lavoro è anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto
quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all'avanzato
stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali.
Qualora
il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non
goduti di astensione obbligatoria prima del parto vengono aggiunti al periodo
di astensione obbligatoria dopo il parto.
La
lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato
attestante la data del parto].
n.b.
La corte costituzionale, con sentenza 11-24 marzo 1988, n. 332 (Gazz. Uff. 30
marzo 1988, n. 13 - Serie speciale), ha dichiarato: a) l'illegittimità
dell'art. 17, secondo comma, della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in
cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti
all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di
assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in
preadozione; b) l'illegittimità degli artt. 7, primo comma e 15 della L. 30
dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della
lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa
indennità spetti altresì, per il primo anno dall'ingresso del bambino nella
famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato
provvisoriamente un minore ai sensi dell'art. 314/6 cod. civ.; c)
l'illegittimità dell'art. 4, primo comma, lett. c), della L. 30 dicembre 1971,
n. 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in
preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi
successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria; d)
l'illegittimità dell'art. 12 della L. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in
cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di
dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento
stabilito dal precedente art. 2, le indennità stabilite da disposizioni
legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla
lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni
volontarie entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia
affidataria.
4-bis.
[1. Ferma restando la durata complessiva dell'astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese
precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con
esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della
salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio
alla salute della gestante e del nascituro].
5.
[L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico,
l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al
periodo di astensione di cui alla lettera a) del precedente articolo, per uno o
più periodi, la cui durata sarà determinata dall'ispettorato stesso, per i
seguenti motivi:
a)
nel caso di gravi complicanze della gestazione o di preesistenti forme morbose
che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b)
quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla
salute della donna e del bambino;
c)
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo il
disposto del precedente articolo 3].
6. [I
periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 4 e 5
della presente legge devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti
gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia e alle ferie].
7.
[1. Nei primi otto anni di vita del bambino ciascun genitore ha diritto di
astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Le
astensioni dal lavoro dei genitori non possono complessivamente eccedere il
limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente
articolo. Nell'àmbito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro
compete:
a)
alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al
padre lavoratore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi;
c)
qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a dieci mesi.
2.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un
periodo non inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera b) del comma 1
è elevato a sette mesi e il limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a undici mesi.
3. Ai
fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo
casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le
modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un
periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
4.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto, altresì, di astenersi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età inferiore a otto anni ovvero di
età compresa fra tre e otto anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore, dietro presentazione di
certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. La malattia del bambino che dia luogo a
ricovero ospedaliero interrompe il decorso del periodo di ferie in godimento da
parte del genitore.
5. I
periodi di astensione dal lavoro di cui ai commi 1 e 4 sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia. Ai fini della fruizione del
congedo di cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono tenuti a
presentare una dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge 4
gennaio 1968, n. 15, attestante che l'altro genitore non sia in astensione dal
lavoro negli stessi giorni per il medesimo motivo].
8.
[Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo
non possono essere godute contemporaneamente ai periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5, nonché a quelli di assenza
facoltativa di cui all'articolo 7 della presente legge]
9.
[Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da parte dell'istituto presso il
quale sono assicurate per il trattamento di malattia, anche quando sia stato
interrotto il rapporto di lavoro, purché la gravidanza abbia avuto inizio
quando tale rapporto era ancora sussistente.
Alle
lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza ospedaliera anche nei casi di parto
normale nelle forme e con le modalità previste dalle norme vigenti.
Le
lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite sanitarie periodiche gratuite
a cura dell'istituto presso il quale sono assicurate.
Le
norme di cui al presente articolo si applicano anche alle familiari dei
lavoratori aventi diritto all'assistenza sanitaria].
10.
[Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo
anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è
inferiore a sei ore.
I
periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno
e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della
retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
I
periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso non comportano il
diritto ad uscire dall'azienda, quando la lavoratrice voglia usufruire della
camera di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal datore di lavoro nelle
dipendenze dei locali di lavoro.
I
riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli
articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
delle donne.
Ai
periodi di riposo di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero di versamento
dei relativi contributi previsti dal comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In
caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive
rispetto a quelle previste dal primo comma del presente articolo possono essere
utilizzate anche dal padre].
11.
[In sostituzione delle lavoratrici assenti dal lavoro, in virtù delle
disposizioni della presente legge, il datore di lavoro può assumere personale
con contratto a tempo determinato in conformità al disposto dell'articolo 1,
lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto
di lavoro a tempo determinato e con l'osservanza delle norme della legge
stessa].
12.
[In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto,
a norma del precedente articolo 2, il divieto di licenziamento, la lavoratrice
ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per
il caso di licenziamento].
TITOLO
II
Trattamento
economico
13.
[Le disposizioni del presente titolo si applicano alle lavoratrici di cui
all'articolo 1, comprese le lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi
domestici e familiari, salvo quanto previsto dal successivo comma.
Alle
dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici si
applica il trattamento economico previsto dai relativi ordinamenti salve le
disposizioni di maggior favore risultanti dalla presente legge].
14.
[A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore
della presente legge, al fine di consentire nel periodo immediatamente
precedente e seguente il parto, l'astensione delle lavoratrici mezzadre e
colone dal lavoro dei campi e la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il
concedente, nei casi di provata necessità, sono tenuti a concordare
l'assunzione di una unità lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a meta tra
mezzadro e concedente.
A
partire dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e colone spetta, per tutto
il periodo di astensione obbligatoria precedente e successivo al parto previsto
per le salariate e braccianti agricole, una indennità giornaliera, che verrà
erogata dall'INAM in misura pari all'80 per cento del reddito medio giornaliero
colonico. Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per ogni due anni,
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria; per la prima applicazione della presente
legge tale reddito è fissato in lire 1.300 giornaliere.
Trova
applicazione anche nei confronti delle colone e mezzadre la norma di cui
all'articolo 9 della presente legge].
15.
[1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per
cento della retribuzione per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità è
comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.
2.
Per i periodi di astensione facoltativa di cui all'articolo 7, comma 1, ai
lavoratori e alle lavoratrici è dovuta:
a)
fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi; il
relativo periodo, entro il limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
b)
fuori dei casi di cui alla lettera a), fino al compimento dell'ottavo anno di
vita del bambino, e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa,
un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa, attribuendo
come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo
dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà
di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.
3.
Per i periodi di astensione per malattia del bambino di cui all'articolo 7,
comma 4, è dovuta:
a)
fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, la contribuzione
figurativa;
b)
successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento
dell'ottavo anno, la copertura contributiva calcolata con le modalità previste
dal comma 2, lettera b).
4. Il
reddito individuale di cui al comma 2, lettera b), è determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
5. Le
indennità di cui al presente articolo sono corrisposte con gli stessi criteri
previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie dall'ente assicuratore della malattia presso il quale la
lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono subordinate a particolari
requisiti contributivi o di anzianità assicurativa].
16.
[Agli effetti della determinazione della misura delle indennità previste
nell'articolo precedente, per retribuzione s'intende la retribuzione media
globale giornaliera percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile
scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
Al
suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per l'indennità di cui al secondo
comma dell'articolo precedente, il rateo giornaliero relativo alla gratifica
natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità
eventualmente erogati alla lavoratrice.
Concorrono
a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli
effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
Nei
confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media
globale giornaliera s'intende:
a)
nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di
lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto
ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo
degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
b)
nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per
particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio
effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di
lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il
quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal
contratto stesso.
Nei
casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un
orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene
dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c) in
tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare
complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti,
risultanti dal periodo stesso.
Nei
confronti delle impiegate, per retribuzione media globale giornaliera si
intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio
l'astensione].
17.
[L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è corrisposta anche nei casi di
risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b) e c),
che si verifichino durante i periodi di interdizione dal lavoro previsti dagli
articoli 4 e 5 della presente legge.
Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell'indennità giornaliera di
maternità di cui al primo comma dell'articolo 15 purché tra l'inizio della
sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non
siano decorsi più di 60 giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non
si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni
sociali.
Qualora
l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni
dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio
della astensione obbligatoria, disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, essa ha diritto all'indennità giornali era di maternità anziché
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel precedente comma ma che
non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio
ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità
giornaliera di maternità, purché al momento dell'astensione obbligatoria dal
lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del
rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a
suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La
lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria dal lavoro iniziata dopo
60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto,
in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità].
18.
[Durante il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4
della presente legge, spetta alle lavoratrici a domicilio, a carico dell'INAM,
l'indennità giornaliera di cui al precedente articolo 15 in misura pari all'80
per cento del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora,
per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano
lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale
provinciale di cui al comma precedente, si farà riferimento alla media dei
salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione,
e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei
salari provinciali vigenti nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per i
settori di lavoro, a domicilio per i quali non esistono corrispondenti
industrie che occupano lavoratori interni, con apposito decreto del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
interessate, si prenderà a riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella provincia per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell'industria che presenta maggiori caratteri di affinità.
La
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è
subordinata alla condizione che, all'inizio della astensione obbligatoria, la
lavoratrice riconsegni al committente tutte le merci e il lavoro avuto in
consegna, anche se non ultimato].
19.
[Per le lavoratrici addette ai servizi domestici familiari, l'indennità di
maternità di cui all'articolo 15 ed il relativo finanziamento sono regolati
secondo le modalità e le norme stabilite dal decreto delegato emanato ai sensi
dell'articolo 35, lettera d), della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Fino
al momento in cui entreranno in vigore le norme del decreto delegato indicato
nel comma precedente, continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo III
della legge 26 agosto 1950, n. 860, relative alle lavoratrici domestiche].
20.
[L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, esclusa quella
procurata, è considerata a tutti gli effetti come malattia, salvo quanto
disposto dall'articolo 12 del D.P.R. 25 maggio 1953, n. 568].
21.
[Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme di cui ai titoli primo e
secondo della presente legge, di competenza degli enti che gestiscono
l'assicurazione contro le malattie, è dovuto dai datori di lavoro agli enti
predetti un contributo sulle retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti
nelle seguenti misure:
a)
dello 0,53 per cento sulla retribuzione per il settore dell'industria;
b)
dello 0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del commercio;
c)
dello 0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di
lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95 per ogni giornata di donna o
ragazzo per i salariati fissi; di lire 2,95 per ogni giornata di uomo e di lire
2,32 per ogni giornata di donna o ragazzo per i giornalieri di campagna e
compartecipanti per il settore dell'agricoltura.
Il
contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro accertata ai fini dei
contributi unificati in agricoltura di cui al decreto-legge 28 novembre 1938,
n. 2138, e successive modificazioni, ed è riscosso unitamente ai contributi
predetti.
A
partire dal 1 gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro le malattie un contributo annuo di lire 25.000 milioni da parte della
Cassa unica assegni familiari.
Per
gli apprendisti è dovuto un contributo di lire 32 settimanali.
Per i
lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un contributo di lire 120
settimanali.
Per i
giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti
italiani «Giovanni Amendola» è dovuto un contributo pari allo 0,15 per cento
della retribuzione.
Per i
lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
lavoratori dello spettacolo è dovuto un contributo pari allo 0,53 per cento
della retribuzione.
Per i
lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli
impiegati dell'agricoltura è dovuto un contributo pari allo 0,50 per cento
della retribuzione.
Per i
lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al regio decreto 8 gennaio
1931, numero 148, e successive modificazioni, è dovuto un contributo pari allo
0,53 per cento della retribuzione. Tale contributo non è dovuto per il
personale addetto alle autolinee extraurbane in concessione iscritto alle Casse
di soccorso istituite per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per
le quali il contributo previsto a carico dei datori di lavoro dall'articolo 2,
n. 2), dei rispettivi statuti è comprensivo dell'onere derivante dalla
erogazione del trattamento economico per le lavoratrici madri.
Le
eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e le prestazioni erogate
saranno devolute, nell'ambito di ciascun istituto, ente o cassa,
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Riguardo
al versamento del contributo di cui al presente articolo, alle trasgressioni
degli obblighi relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo, si
applicano le norme relative ai contributi per l'assicurazione obbligatoria
contro le malattie.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura dei
contributi stabiliti dalla presente legge può essere modificata in relazione
alle effettive esigenze delle relative gestioni].
22.
[L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a domicilio tradizionali e per
le addette ai servizi domestici familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con
i relativi avanzi di gestione all'INAM].
TITOLO
III
Corresponsione
di un assegno di natalità alle coltivatrici dirette, alle lavoratrici artigiane
e alle lavoratrici esercenti attività commerciale
23.
[Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti attività commerciale di cui
rispettivamente alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 29 dicembre 1956, n.
1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, è corrisposto, in caso di parto o di aborto
spontaneo o terapeutico, un assegno, una volta tanto, di lire 50.000].
24. [L'assegno di cui il precedente articolo è,
rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione dalle Casse mutue comunali
di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse mutue provinciali di
malattia per gli artigiani e dalle Casse mutue provinciali di malattia per gli
esercenti attività commerciali competenti per territorio, a seguito di apposita
domanda in carta libera da presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta
giorni successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà essere allegato, in
caso di parto, il certificato di nascita o il certificato di assistenza al
parto di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128; in caso di aborto
un certificato medico attestante il mese di gravidanza alla data dell'aborto].
25.
[Alla spesa derivante dall'applicazione dell'articolo 23 si provvede:
a)
con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000 milioni;
b)
con un contributo annuo:
di
lire 250 a carico dei titolari di aziende diretto-coltivatrici, per unità
iscritta alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti;
di
lire 200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per unità iscritta alle
Casse mutue di malattia per gli artigiani;
di
lire 500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli esercenti attività
commerciale, titolari di imprese, appartenenti rispettivamente alla prima,
seconda, terza quarta e quinta classe di reddito di cui all'articolo 38, primo
comma, lettera c), della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Il
contributo dello Stato di cui al precedente comma è corrisposto:
a)
per lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia
dei coltivatori diretti, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue
comunali in proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
b)
per lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia
degli artigiani, che provvederà a ripartirlo tra le Casse mutue provinciali in
proporzione agli oneri da ciascuna di esse sostenuti;
c)
per lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia
per gli esercenti attività commerciale, che provvederà a ripartirlo tra le
casse mutue provinciali in proporzione degli oneri da ciascuna di esse
sostenuti] .
26.
[All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 25 si
provvede, per l'anno finanziario 1972, mediante riduzione, per lire 2.000
milioni, del Fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio].
27.
[Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano a tutti gli eventi
verificatisi dal 1 luglio 1972].
TITOLO
IV
Disposizioni
varie, vigilanza e penalità
28.
[Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo
4, lettera a), della presente legge le lavoratrici di cui all'articolo 1 della
presente legge dovranno consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore
delle indennità giornaliere di maternità il certificato medico indicante la
data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi errore di previsione].
29.
[Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione della presente legge sono
esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di qualsiasi specie e natura] .
30.
[La vigilanza sulla presente legge è demandata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che la esercita attraverso l'ispettorato del lavoro.
Al
rilascio dei certificati medici di cui alla presente legge sono abilitati gli
ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici dell'istituto presso il quale
la lavoratrice è assicurata per il trattamento di maternità, salvo quanto
previsto dai commi successivi.
Qualora
i certificati siano redatti da medici diversi da quelli di cui al precedente
comma, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale la lavoratrice è
assicurata per il trattamento di maternità hanno facoltà di accettare i
certificati stessi ovvero, di richiederne la regolarizzazione alla lavoratrice
interessata.
I
medici dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di controllo.
Il
certificato medico attestante la malattia del bambino, di cui al secondo comma
dell'articolo 7 della presente legge, può essere redatto da un medico di libera
scelta della lavoratrice.
L'astensione
dal lavoro di cui all'articolo 5, lettera a), della presente legge è disposta
dall'ispettorato del lavoro in base ad accertamento rnedico, per il quale
l'ispettorato del lavoro ha facoltà di delegare gli ufficiali sanitari o di
avvalersi dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti o di
enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione
dal lavoro di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 5 della presente legge è
disposta dall'ispettorato del lavoro, oltreché su istanza della lavoratrice,
anche di propria iniziativa, qualora nel corso della propria attività di
vigilanza constati l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione
medesima.
Parimenti,
lo spostamento delle lavoratrici ad altre mansioni, di cui al terzo comma
dell'articolo 3 della presente legge, è disposto dall'ispettorato del lavoro
sia di propria iniziativa, sia su istanza della lavoratrice.
Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui all'ultimo comma
dell'articolo 4 della presente legge, l'anticipazione dell'astensione
obbligatoria dal lavoro di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato è disposta
dall'ispettorato del lavoro.
I
provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine a quanto previsto dai commi
sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo sono definitivi].
31.
[1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo,
secondo e terzo comma, 4 e 5 è punita con l'arresto fino a sei mesi.
2.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 è punita con la
sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3.
L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto,
l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di
cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa
da lire un milione a lire cinque milioni.
4.
L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative
previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è
l'ispettorato del lavoro].
32.
[Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, entro 90 giorni, saranno emanate norme
regolamentari per l'applicazione della presente legge].
33.
[Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela
fisica ed economica delle lavoratrici madri e successive modificazioni in
contrasto con le norme della presente legge].
34.
[Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13 della legge 26 agosto
1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro
che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o
asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L'ispettorato
del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali aziendali, può autorizzare la
chiusura delle camere di allattamento e degli asili nido aziendali di cui al
precedente comma in relazione alle effettive esigenze delle lavoratrici
occupate nell'azienda ed all'attuazione del piano quinquennale per
l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato].
35.
[La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale salvo le diverse decorrenze fissate dagli articoli precedenti e salvo
quanto previsto dal successivo comma.
Alle
lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono
assenti dal lavoro ai sensi dell'articolo 5, lettera
a),
della legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad applicare la norma citata
fino all'esaurimento del periodo di cui alla
lettera stessa].