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Niente più certificati medici da inviare

Come previsto nel d. lgs 150/09, cambiano le procedure per l’attestazione relativa alle assenze per malattia.

Infatti l’art. 55-septies comma 2 del d.lgs. 165/2001(introdotto dal d. lgs 150/09) recita: In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all’Istituto nazionale della previdenza sociale …

Con la Circolare n. 1 del 19.3.2010, la Funzione Pubblica – Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica spiega quali sono gli adempimenti a carico del lavoratore e del medico, e da quando decorre la nuova procedura.
 

Il 19 marzo 2010 è la stessa data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute, che porta la data 26 febbraio 2010, che ha portato ad attuazione la norma su riportata.

In sintesi: in caso di malattia pertanto, non si dovrà più inviare il certificato medico  all’ufficio di servizio.

Nella stessa circolare, che si allega, è illustrata la modalità con cui le pubbliche amministrazioni devono dare attuazione alle nuove disposizioni di cui all’art. 55-septies del d.lgs. 165/2001 sulla trasmissione telematica dei certificati medici attestanti l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici.

Per i lavoratori, resta invariato l’obbligo di comunicare all’amministrazione l’assenza per malattia ai fini del controllo fiscale, ma non dovranno più trasmettere il certificato medico entro i 2 giorni lavorativi successivi all’inizio della malattia. Dal 19.3.2010 (data di pubblicazione in G.U. del Decreto Min. Salute 26.2.2010) é iniziato un periodo transitorio di 3 mesi, entro cui valgono sia le vecchie, che le nuove procedure.

Dal 13 giugno 2010 in poi si applicherà solo il sistema di trasmissione telematica.

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