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INPDAP - Istituto Nazionale di Previdenza per i
Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Circolare n. 19 - Roma 1 giugno 2005
OGGETTO: Gestione delle attività pensionistiche del personale del Ministero
della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
1. PREMESSA
L’articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ha istituito presso l’INPDAP,
a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai
dipendenti delle Amministrazioni statali.
Rientra nella predetta gestione anche il personale del Ministero della Giustizia
– Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Nell’intesa in corso di definizione tra il Ministero della Giustizia e l’INPDAP,
si conviene che, a partire dal 1° ottobre 2005, l’Istituto assuma le competenze
in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale iscritto
alla Cassa Trattamenti Pensionistici Stato decorrenti dalla predetta data,
nonché la definizione delle domande di riscatto, prosecuzione volontaria,
ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate
dalla medesima data del 1° ottobre 2005.
Restano a carico del Ministero della Giustizia le competenze per la
determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici aventi decorrenza
anteriore al 1° ottobre 2005, nonché la definizione delle domande di riscatto,
prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per
le istanze presentate anteriormente alla predetta data.
Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le
attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché
gli altri istituti giuridici connessi.
2. ACQUISIZIONE DEI DATI UTILI AI FINI DELLE PRESTAZIONI
Per la liquidazione delle pensioni decorrenti dal 1° ottobre 2005, nonché per il
riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche
relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni
necessarie devono essere inviate alla Sede INPDAP territorialmente competente in
base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui
l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.
Al riguardo si fa presente che la trattazione delle prestazioni pensionistiche è
gestita a livello centrale dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria –
Direzione Generale del Personale e della Formazione.
Tale Dipartimento è composto da:
- una sede centrale con sede in Roma, articolata in cinque Direzioni Generali, a
cui sono direttamente collegati l’Istituto Superiore di Studi Penitenziari, il
Centro Amministrativo "G. Altavista", le Scuole di formazione ed aggiornamento
del personale dell’Amministrazione Penitenziaria, e il SADAV;
- N 16. Provveditorati regionali e interregionali con sede nei capoluoghi di
provincia di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Firenze, Genova,
Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pescara, Potenza, Roma e Torino,
aventi competenza circoscrizionale sulle singole strutture periferiche ubicate
nel territorio, individuate tipologicamente in: "Istituti Penitenziari, Case
Mandamentali e Centri di Servizio Sociale per Adulti".
Ne consegue che la Sede provinciale o territoriale INPDAP competente alla
trattazione delle prestazioni pensionistiche è quella nel cui territorio è
ubicato l’ufficio/istituto presso il quale l’interessato presta o ha prestato
servizio, salvo ulteriore diversa indicazione e ferma restando la competenza
delle Sedi territoriali INPDAP nelle Aree Metropolitane.
In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati
Unificata dell’INPDAP, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria -
Direzione generale del personale e della formazione, competente a fornire tutti
gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo
provvedimento, utilizza per la predisposizione dei dati, un nuovo modello di
comunicazione, denominato "PA04", secondo le istruzioni impartite dalla
Circolare 17 dicembre 2003, n. 34, dalla Circolare 10 febbraio 2004, n. 10 e
dalla Circolare 27 maggio 2004, n. 33.
La trasmissione dei dati da parte del citato Dipartimento avviene
informaticamente esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: pensioniS7@INPDAP.gov.it . Il Dipartimento deve, inoltre, inviare
alla sede INPDAP competente il modello cartaceo, debitamente sottoscritto dal
responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi
all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della
prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione
sottoscritta dal dipendente, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445[1]
relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali
maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso.
La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi
prima della cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei
pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è
possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità,
destituzione, decessi in attività di servizio).
3. TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per lo svolgimento delle sue
attività istituzionali, si avvale di:
- personale del Corpo di polizia penitenziaria;
- personale civile, ivi compreso quello direttivo e quello con qualifica
dirigenziale.
Ciascuna categoria di personale è riguardata per gli aspetti giuridici ed
economici da specifiche norme che incidono diversamente sul trattamento
pensionistico spettante; pertanto, si ritiene di dover esaminare le singole
peculiarità riservando loro specifici paragrafi.
4. PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso
ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono entrati a far parte del Corpo di
polizia penitenziaria, istituito con la legge 15 dicembre 1990, n. 395 che ha
introdotto diversi ruoli, demandando (articolo 14, comma 1 [2]) ad appositi
decreti delegati la determinazione del relativo ordinamento.
In particolare, vengono individuati, in ordine gerarchico, i seguenti ruoli:
a) ispettori;
b) sovraintendenti;
c) agenti ed assistenti.
Ogni ruolo è articolato in diverse qualifiche secondo le funzioni svolte.
A decorrere dal 27 dicembre 1990 (data di pubblicazione della legge n. 395/1990)
gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono stati inquadrati in un
ruolo ad esaurimento; nei loro confronti continuano ad applicarsi le specifiche
disposizioni previste per il personale militare e vengono, altresì, estesi i
benefici attribuiti ai corrispondenti gradi delle altre forze di polizia.
Successivamente, in attuazione di apposita delega conferita al Governo
dall’articolo 12 della legge n. 266/1999, è stato emanato il DLgs n. 146/2000
che ha, tra l’altro, istituito il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria.
In particolare rientrano nel ruolo direttivo ordinario e speciale, con ordine
gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei
commissari della Polizia di Stato, le seguenti qualifiche:
a) vice commissario penitenziario;
b) commissario penitenziario;
c) commissario capo penitenziario;
d) commissario coordinatore penitenziario.
Con l’articolo 27 del medesimo decreto legislativo si è provveduto al
ricollocamento del personale appartenente al ruolo ad esaurimento nell’ambito
dell’Amministrazione penitenziaria. In particolare il comma 3 prevede che, fermi
restando il grado rivestito e l’anzianità posseduta, le funzioni sia di livello
direttivo che dirigenziale attribuibili agli ufficiali del ruolo ad esaurimento
sono quelle corrispondenti alle responsabilità ed agli incarichi ad essi
effettivamente conferiti dall’amministrazione.
Si precisa che il Corpo di polizia penitenziaria rientra, unitamente al Corpo
forestale di Stato e alla Polizia di Stato, tra le Forze di polizia ad
ordinamento civile e, come tale, è riguardato dall’applicazione sia da norme
speciali che da normative dirette alla generalità degli impiegati civili dello
Stato; nei confronti del personale del ruolo ad esaurimento trovano, altresì,
applicazione le disposizioni vigenti per il personale militare.
4.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia
Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 "Ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’articolo 14, comma 1, della legge
15 dicembre 1990, n. 395" ha fissato a 60 anni il limite di età per il
collocamento a riposo d’ufficio per il personale dei ruoli ispettori,
sovrintendenti e agenti ed assistenti.
L’articolo 71 del citato decreto [3] ha previsto, tuttavia, che il personale del
Corpo di Polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli Agenti di
custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (5
dicembre 1992), ai fini del collocamento a riposo, poteva optare per il
mantenimento dei limiti di età previsti dalle previgenti disposizioni.
Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di armonizzazione al regime
previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare,
delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del
personale non contrattualizzato del pubblico impiego, ha introdotto dal 1°
gennaio 1998 nuovi limiti di età per le pensioni di vecchiaia e ha modificato i
requisiti di accesso per le pensioni di anzianità, liquidate con un sistema di
calcolo retributivo o misto.
Il limite di età previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia viene
elevato, qualora inferiore, al 60° anno di età.
Tale limite si applica anche al personale appartenente al ruolo direttivo
ordinario e speciale istituito dal già citato DLgs n. 146/2000.
Poiché per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, il collocamento a
riposo d’ufficio era già fissato al raggiungimento del 60° anno di età, tale
limite rimane invariato. Unica eccezione è rappresentata dal personale che, già
in servizio alla data del 5 dicembre 1992, aveva optato per il mantenimento dei
previgenti requisiti; nei confronti di questi ultimi, pertanto, il limite di età
per il diritto alla pensione di vecchiaia si raggiunge progressivamente, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, del DLgs n. 165/1997, secondo la seguente
scansione temporale:
- dal 2005 al 2007 con 59 anni di età
- dal 2008 con 60 anni di età.
Per ciò che concerne i requisiti contributivi minimi per il diritto alla
pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva,
ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e
successive modificazioni ed integrazioni.
Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, ai
sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto Legislativo 23 dicembre 1993 n. 546,
non trova applicazione l’articolo 16, comma 1, primo periodo, del DLgs n. 503/92
(trattenimento in servizio per un biennio oltre il limite di età) né i
successivi periodi del medesimo comma (prosecuzione del rapporto di lavoro fino
al 70° anno di età), introdotti dall’art. 1-quater del decreto legge n.
136/2004, convertito con modificazioni, nella legge n. 186/2004.
Per le pensioni liquidate con un sistema di calcolo contributivo sono confermati
i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 335/1995.
4.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità
Ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del DLgs n. 165/1997, il diritto alla pensione
di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla
maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59,
comma 6, della legge n. 449/1997 (57 anni di età con un’anzianità contributiva
pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con almeno 38 anni di
contribuzione fino al 31 dicembre 2005, con 39 anni dal 1° gennaio 2006 fino al
31 dicembre 2007 e con 40 anni dal 1° gennaio 2008 in poi).
Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del DLgs. n. 165/1997, per il
personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue,
altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in
corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni a decorrere dal 1° luglio
2002.
Nei confronti del personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di
custodia nonché del personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici
penitenziarie, in virtù di quanto previsto dall’articolo 73, commi 3 e 4,
delDLgs n. 443/1992 [3], per la determinazione della massima anzianità
contributiva, continua ad applicarsi l’articolo 6 della legge 3 novembre1963, n.
1543 [4]. Questa disposizione prevedeva il conseguimento dell’importo massimo
della pensione con 30 anni di servizio utile, sommando all’aliquota di
rendimento del 44 per cento, corrispondente a 20 anni di servizio, il 3,6 per
cento per ogni ulteriore anno successivo al 20° fino ad un massimo dell’80 per
cento della base pensionabile.
In realtà queste percentuali di rendimento trovano applicazione per le anzianità
contributive maturate fino al 31 dicembre 1997.
Dal 1° gennaio 1998, per effetto della riduzione dell’aliquota annua di
rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 724/1994[5]
(fissata al 2 per cento) e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma
1, della legge n. 449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima
anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota
massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono, a titolo
esemplificativo, così rideterminati:
Anzianità contributiva al 31
dicembre 1997 |
Nuova massima anzianità
contributiva arrotondata |
30 anni e oltre |
30 |
29 anni |
31 |
28 anni |
32 |
27 anni |
33 |
26 anni |
34 |
25 anni |
34 |
24 anni |
35 |
23 anni |
36 |
22 anni |
37 |
21 anni e inferiore |
38 |
Nei confronti del personale assunto successivamente alla data di entrata in
vigore della 15/12/1990, n. 395 (11 gennaio 1991) e non proveniente, pertanto,
dal disciolto Corpo degli agenti di custodia o dal soppresso ruolo delle
vigilatrici penitenziarie, per le anzianità contributive maturate al 31 dicembre
1997 si applicano le aliquote di rendimento di cui all’articolo 44, comma 1, del
DPR n. 1092/1973.
In particolare, per i primi quindici anni di servizio effettivo si applica
l’aliquota del 35 per cento, aumentata di 1,80 per cento per ogni ulteriore anno
di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell’ottanta per cento.
Per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 1998, avrebbe
dovuto trovare applicazione l’aliquota di rendimento del 2 per cento (articolo
17, comma 1, della legge n. 724/1994 [5] e articolo 8 del DLgs n. 165/1997);
tuttavia, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 19, della legge n.
335/1995 (l’applicazione dell’aliquota del 2 per cento non può comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all’applicazione
delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente), per il personale
in esame continua ad essere applicata l’aliquota dell’1,8 per cento.
4.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità
Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, del DLgs n. 165/1997, ossia in base ai requisiti
anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini
di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995.
Per il personale che usufruisce della particolare disposizione di cui
all’articolo 6, comma 2, del DLgs n. 165/1997, ossia al raggiungimento della
massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica
pari a 53 anni a partire dal 1° luglio 2002, la decorrenza della pensione di
anzianità coincide con il giorno successivo alla cessazione dal servizio.
4.3 Requisiti per il diritto della pensione derivante da infermità
Il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dispensato dal servizio per
infermità ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto
un’anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di
servizio effettivo (articolo 52, comma 1, del DPR n. 1092/1973).
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del DPR n.
1092/1973, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta
degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in
base alle disposizioni vigenti.
4.4 Maggiorazione dei servizi
L’articolo 5, comma 1, del DLgs n. 165/1997 stabilisce, con effetto dal 1°
gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini
pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo
svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere
complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i
cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini
pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.
Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che
dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento
pensionistico, applicabili al personale del Corpo di polizia penitenziaria:
- articoli 19 e 20 del DPR n. 1092/1973 concernenti, rispettivamente, il
servizio di navigazione e su costa ed il servizio di volo;
- articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [6], riguardante il servizio di
istituto. Per il personale in esame l’aumento del quinto di servizio deve
intendersi riferito anche ai periodi di attività lavorativa con percezione
dell’indennità pensionabile mensile.
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema
retributivo, gli aumenti di servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della
maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione
dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura questa
incide esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre
1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema
contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque
anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni
di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In
tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57°
anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 335/1995, qualora
l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
4.5 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi
La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere
determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla
CTPS.
In virtù dell’articolo 13 della legge n. 395/1990 [7], al personale del Corpo di
polizia penitenziaria compete il trattamento economico spettante agli
appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche.
Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di
pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del DLgs n. 503/1992) la retribuzione
contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli
emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.
In particolare:
- Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal
1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché
gli emolumenti pensionabili di cui all’articolo 3, comma1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193 [8].
- eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art. 3,comma 6 del
DLgs n. 193/2003 [8] (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli
diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari
alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello
spettante nel nuovo parametro);
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuali scatti (attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della leggen. 539/1950
[9]);
- assegno funzionale (ai sensi dell’articolo 6 del DL 387/1987[10] convertito in
legge n. 472/1987);
- indennità pensionabile mensile;
- indennità di imbarco;
- assegno di valorizzazione. Tale emolumento, introdotto conDecreto 23 dicembre
2003 [11] della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica, viene corrisposto dal 1° gennaio 2003, per tredici mensilità,
al personale appartenente al ruolo direttivo ordinario e speciale.
Le disposizioni di cui all’articolo 15 della legge 29 aprile 1976, n. 177 e
successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base
pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sull’assegno personale (art.
3, comma 6 delDLgs n. 193/2003 [8]), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui
alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale,
dell’indennità pensionabile mensile, dell’indennità di imbarco e dell’assegno di
valorizzazione.
Si ritiene opportuno segnalare che l’indennità d’imbarco viene attribuita, in
virtù dell’articolo 3, comma 18-quater, del DL n. 387/1987 [10], convertito con
modificazioni, dalla legge n. 472/1987, al personale del Corpo di polizia
penitenziaria che presta servizio operativo nella specifica attività. Tale
indennità è divenuta pensionabile in quota A, solo a partire dal 1° gennaio
2002, a seguito della espressa previsione contenuta nell’articolo 13, comma 5,
del DPR 18 giugno 2002, n.164 [12] di recepimento dell’accordo sindacale per le
Forze di Polizia relativo al quadriennio normativo 2002/2005 ed al biennio
economico 2002/2003.
Fermo restando che tale emolumento dal 1° gennaio 1996 entra a far parte della
base contributiva e concorre alla determinazione dell’importo della pensione in
virtù dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995, il riconoscimento della
sua "pensionabilità" nella quota A solo a partire dal 1° gennaio 2002 in quanto
non più compenso accessorio, comporta una diversa incidenza nella determinazione
della retribuzione pensionabile. In particolare:
- dal 1° gennaio 1996 fino al 31 dicembre 2001 l’indennità d’imbarco, in quanto
compenso accessorio, viene valorizzato in quota B per la parte eccedente la
maggiorazione del 18% della base pensionabile, secondo le modalità indicate
dall’articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge n. 335/1995;
- dal 1° gennaio 2002 la suddetta indennità, avendo perso la caratteristica di
compenso accessorio, rientra in misura intera nella base pensionabile e va
trattata al pari degli emolumenti fissi senza tuttavia assoggettarla al 18%
(così come avviene per l’indennità pensionabile o l’assegno funzionale).
Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo
al godimento dell’indennità di imbarco, ma ad una indennità cosiddetta di
"trascinamento", in virtù di quanto previsto dall’art. 13, ultimo comma, delDPR
254/1999 [13] di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2,
del DPR n. 394/1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n.
360/1996.
L’indennità di "trascinamento" è da considerare come compenso accessorio e,
quindi, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di
pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n.
335/95.
Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità
integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art.
3, comma 2, del DLgs n. 193/2003 [8]), le modalità per determinare la base di
calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2,
comma 10, della legge n. 335/1995.
Conseguentemente, nella base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non
si applica la maggiorazione del 18% di cui al già citato articolo 15 della legge
n. 177/1976, relativamente alla indennità integrativa speciale conglobata
nell’importo dello stipendio, considerando il valore relativo alla qualifica
rivestita.
4.6 Maggiorazione base pensionabile
In virtù dell’articolo 4 del DLgs n. 165/1997, al personale del Corpo di polizia
penitenziaria sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base
pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del DLgs n. 503/1992,
calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa
determinata.
Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente
sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del
relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile
all’interessato.
4.6.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo
A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento,
vengono calcolati sullo stipendio c.d. "parametrato", sull’importo relativo alla
retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli
eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950[9].
Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti "in aggiunta alla
base pensionabile", l’importo corrispondente al beneficio - rapportato
all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della
cessazione dal servizio - deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B)
precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso
e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n. 177/1976.
Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato
il calcolo della pensione in "quote" introdotto dal decreto legislativo n.
503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima
anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base
pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo
stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.
Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della
contribuzione a carico del dipendente – attualmente del 8,75 per cento – è
incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad
arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al DLgs n.
165/1997 (Allegato 1 [14]).
Nei confronti di coloro che cessano per dimissioni, la maggiorazione della base
pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica
contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per
la qualifica rivestita.
Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul
trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per
operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti
al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica
rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico
avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi
dell’articolo 4 del DLgs. n. 165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione
sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.
4.6.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo
Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei
scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per
cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione del
32,95 per cento. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la
facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995 e
successive integrazioni e modificazioni.
L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile
retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo
rivalutato.
Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre
1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono
calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 4.6.1
Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o
contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi
contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi
si riferiscono.
4.7 Disposizione particolare
Per effetto dell’articolo 3, comma 7, del DLgs n. 165/1997, nei confronti del
personale del Corpo di polizia penitenziaria che cessa dal servizio per
raggiungimento dei limiti di età previsti dall’ordinamento di appartenenza, il
cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema
contributivo, il montante individuale dei contributi è determinato con
l’incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell’ultimo anno di
servizio moltiplicata per l’aliquota di computo del 33 per cento.
Si precisa che, ai fini della maggiorazione in esame, la base imponibile da
prendere in considerazione è la retribuzione contributiva percepita alla
cessazione annualizzata.
5. PERSONALE CIVILE
Il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria si avvale per l’espletamento
dei propri compiti istituzionali di personale amministrativo, ivi compreso
quello direttivo, e personale con qualifica dirigenziale; nei confronti di tutto
il personale civile trovano applicazione le disposizioni di cui al DPR n.
1092/1973 nonché le norme contrattuali previste, rispettivamente, per il
comparto ministeri e quello del personale dell’Area I della dirigenza, con
l’unica eccezione rappresentata dalla diversa valutazione ai fini pensionistici
dell’indennità di amministrazione.
Infatti nei confronti del personale amministrativo delle Aree funzionali di
detto Dipartimento, tale indennità viene corrisposta in sostituzione dell’ex
indennità di servizio penitenziario attribuita, ai sensi dell’articolo 16,comma
1 della legge n. 321/1991 [15], per tredici mensilità e già riconosciuta utile
agli effetti del calcolo del trattamento di quiescenza. La natura e le
caratteristiche di detta indennità sono state confermate dall’articolo 34, comma
6 del CCNL [16] comparto ministeri 16 maggio 1995 e i successivi contratti
collettivi nazionali di lavoro ne hanno incrementato esclusivamente gli importi;
ne consegue che l’indennità di servizio penitenziario, ancorché corrisposta con
la denominazione di "indennità di amministrazione", concorre alla determinazione
della quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1, lettera A) del DLgs n.
503/1992, senza tuttavia operare la maggiorazione del 18 per cento.
Si precisa, inoltre, che in applicazione dell’articolo 4-bis del decretolegge n.
356/1987 [17], convertito in legge n. 436/1987, al personale dirigente e
direttivo (qualifiche funzionali dalla VII alla IX) dell’amministrazione
penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 1987 sono state applicate le
disposizioni di cui all’articolo 43, commi 22 e 23 della legge n. 121/198, e
successive modificazioni, riguardanti rispettivamente:
- l’attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali abbiano
comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico
spettante al primo dirigente;
- l’attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti,
che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del
trattamento economico spettante al dirigente superiore.
A seguito del riordino del Corpo di polizia penitenziaria al personale della
carriera direttiva e dirigente, per effetto di quanto disposto dall’articolo40
della legge n. 395/1990 [18], veniva attribuito lo stesso trattamento giuridico
ed economico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti
qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge n. 121/1981, ai relativi
decreti legislativi ed alle altre norme in materia.
Tale equiparazione ha comportato, anche, il riconoscimento della maggiorazione
di un quinto dell’anzianità contributiva riguardante il servizio di istituto di
cui all’articolo 3, comma 5, della legge n. 284/1977 [6] per i periodi di
attività lavorativa con percezione dell’indennità pensionabile mensile.
Successivamente l’articolo 41, comma 3, della legge n. 449/1997 [19], nello
stabilire che l’attribuzione di trattamenti economici al personale
contrattualizzato può avvenire solo in sede di contrattazione collettiva, ha
espressamente escluso da tale previsione il personale delle Forze Armate, delle
Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.
Il comma 4 del medesimo articolo 41 [19] ha altresì previsto, a decorrere dal 1°
gennaio 1998, e sino al primo rinnovo contrattuale (17 febbraio 1999)
l’attribuzione del trattamento economico di cui all’articolo 4-bis delD.L. n.
356/1987 [17], convertito con modificazioni in legge n. 436/1987 (trattamento
economico equiparato a quello dirigenziale in caso di servizio prestato senza
demerito) anche al personale civile dell’amministrazione penitenziaria
transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell’articolo 4, comma 8,
della legge n. 312/1980 [20] appartenente ai profili professionali di
"assistente sociale coordinatore" e di "educatore coordinatore" in presenza dei
prescritti requisiti di legge.
Il successivo comma 5 [19] ha, inoltre, stabilito che le norme di equiparazione
del personale direttivo e dirigente dell’amministrazione penitenziaria con
quello delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato cessano di avere
efficacia dall’entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale e, pertanto, da
tale data detto personale rientra nella disposizione generale di cui al citato
comma 3 (divieto di attribuzione dei c.d. benefici economici automatici).
Tale previsione legislativa ha trovato attuazione attraverso appositi Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro; in particolare, per il personale direttivo il
CCNL, sottoscritto in data 24 aprile 2002, ha esplicitamente fissato alla data
del 1° gennaio 2000 la decorrenza delle relative norme di raccordo mentre per il
personale dirigente tale decorrenza è stata individuata al 18 novembre 2004
(data di sottoscrizione del relativo CCNL).
Conseguentemente, a partire dalle date sopra indicate al personale direttivo e
dirigente dell’amministrazione penitenziaria non vengono più attribuiti i
benefici economici derivanti dall’equiparazione con le corrispondenti qualifiche
della Polizia di Stato.
I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri
miglioramenti nella misura prevista dai relativi Contratti Collettivi Nazionali
di Lavoro mentre le maggiorazioni di servizio eventualmente maturate dal
personale direttivo e dirigente, rispettivamente alle date del 31 dicembre 1999
e 17 novembre 2004, vengono cristallizzate a tali date e non sono ulteriormente
aumentabili.
L’eccedenza derivante dalla differenza tra il trattamento economico in godimento
alla data in cui sono efficaci le norme di raccordo e quello attribuito a
seguito dell’applicazione delle norme contrattuali valide per la generalità del
personale del comparto ministeri e della dirigenza dell’Area I, viene
corrisposta quale assegno personale. Tale assegno, qualora derivi da differenze
stipendiali o comunque da emolumenti già riconosciuti pensionabili anteriormente
al 1° gennaio 1996, incide nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma
1, lettera a) del DLgs. n. 503/1992 ma non è assoggettato alla maggiorazione del
18 per cento.
*******
Si fa riserva di ulteriori indicazioni anche con riferimento alle disposizioni
relative al trattamento di privilegio e alla costituzione della posizione
assicurativa per il personale in esame.
La presente Circolare è diramata di intesa con il Ministero della Giustizia –
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Luigi Marchione
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